critto al n. 9408/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA],…
…del danno morale, del danno esistenziale, del danno professionale conseguenti al licenziamento disciplinare intimatogli con lettera 23.11.2012, già dichiarato illegittimo in altro giudizio con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscimento di indennità risarcitoria, ritenuto dall’odierno ricorrente infamante e ingiurioso e quindi causativo degli ulteriori danni di cui sopra; 2.la Corte…
…per l’accertamento della nullità o illegittimità o inefficacia o annullamento del licenziamento, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dell’ente al pagamento di indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto dalgiorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, o, in subordine, al risarcimento dei danni per omessa attivazione della procedura…
…chiesto di rendere giustificazioni, trasmesse alla società soltanto il giorno dopo il licenziamento. Quindi il Pelosi adìva il Tribunale di Torino per ottenere la declaratoria di nullità e di illegittimità del recesso datoriale perché discriminatorio e comunque per insussistenza del fatto addebitato, nonché la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni…
…assunto senza il rispetto delle necessarie procedure selettive pubbliche. Impugnato il licenziamento con pec del 14/06/2017, il Sorrenti adìva il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia della “presa d’atto della nullità del contratto di lavoro” e comunque del licenziamento, il conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a pagare…
…[OSCURATO:PERSONA], dirigente della T.U.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sino al licenziamento disposto con lettera del 14.3.2016, in sede di opposizione all’ordinanza resa all’esito della fase sommaria – che aveva solo in parte accolto la domanda del dirigente, dichiarando illegittimo il licenziamento per violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970 -, dichiarava la natura ritorsiva del licenziamento,…
…pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; b) al secondo, quale giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso dei creditori e con effetti esclusivamente endoconcorsuali,…
…denunciando comportamenti vessatori della datrice di lavoro culminati in un doppio licenziamento, il primo con e il secondo senza preavviso, di cui chiedeva l’annullamento, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, alla condanna al pagamento dell’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva e, in ogni caso, alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e…
…seguente SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n.16885-2023 disposto da l Tribunale di Parma con ordinanza emessa il 03/08/2023 nel procedimento tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoALDO MANCO; e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione della causa svolta…
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29687/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’ente presso il cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 è domiciliato; -ricorrente- contro…
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13446-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto a ricevere le comunicazioni sulla pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]…
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28997/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’ente presso il cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 è domiciliato; -ricorrente- contro…
…il lavoro subordinato privato resta assistito. Sottolinea infatti che permane la reintegrazione nel posto di lavoro non solo i vizi più gravi (licenziamento discriminatorio e ritorsivo) ma anche quando il fatto contestato al lavoratore risulti insussistente o punibile con una sanzione conservativa ovvero sia manifesta l’insussistenza del fatto addotto in caso di licenziamento per giustificato motivo…
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16967-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in…
il giudice della prima fase che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice in data 16.7.2018 fosse illegittimo per violazione dell’obbligo di c.d. repêchage. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, ritenuti infondati i primi tre motivi del reclamo principale della lavoratrice ed il reclamo incidentale della società, giudicava privo di fondamento il reclamo…
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35775-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]…
…conciliazione in sede sindacale nell’ambito della quale il Palumbo aveva accettato il licenziamento e rinunciato alla reintegrazione nel posto di lavoro a fronte del pagamento della somma di € 50.000,00. 1.2. Ha sottolineato che era stato accertato che il licenziamento intimato dalla società era stato dichiarato illegittimo per motivi formali (mancato rispetto della procedura ex art. 7 dello Statuto dei…
…in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimatogli il 21 novembre 2014 dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., per averla il predetto pubblicamente denigrata immediatamente dopo la reintegrazione nel posto di lavoro disposta dallo stesso Tribunale in esito all’impugnazione di un primo licenziamento intimatogli il 23 dicembre 2013, con effetto dal 16…
…principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, ha annullato il licenziamento da questa intimatogli il 26 agosto 2016, condannato la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e dichiarato il suo diritto al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione e al versamento dei contributi previdenziali…
itività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo. L’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (cfr. Cass. 11/06 / 1998 n. 5850 ) anche se…