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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22205/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

17/11/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo – con la quale è stata confermata la sua condanna per lacontravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/75, relativamente al porto, senza giustificato motivo,di un coltello a serramanico – e deduce due motivi di ricorso, tutti costituenti pedissequariproduzione di censure prospettate al Giudice di appello e da questo adeguatamentevagliate e superate;ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «È inammissibile il ricorsoper cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01);ricordato, quanto al primo motivo, in punto di ribadito diniego delle circostanzemotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo allemodalità della condotta (in orario diurno, in luogo affollato e con l’arma detenuta nella tascae, così, prontamente utilizzabile) oltre alla personalità negativa , inferita da una precedentecondanna;ritenuta altresì assolutamente adeguata la motivazione posta a sostegno del diniego delbeneficio della sospensione condizionale della pena, dovendosi a tale proposito richiamare ilrisalente, ma ancora attuale e condivisibile principio secondo il quale «la mancanza anche diuno solo dei presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena ne rende legittimo il diniego da parte del giudice, la cui decisione non è viziata,sotto questo profilo, se contiene una motivazione limitata alla indicazione delle ragioni che sioppongono alla concessione del beneficio» (Sez. 6, n. 3051 del 08/02/1983, Brunetto, Rv.158365 – 01) quello secondo cui per adempiere all'obbligo della motivazione sul diniegodella concessione della sospensione condizionale della pena non è sufficiente argomentarein base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre aduna prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di volerpersistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984, Quondamstefano, Rv.163413), valutazione quest’ultima di tipo prognostico che nel caso in esame è statacorrettamente attraverso il richiamo alla «significativa pericolosità sociale»; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17/11/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo – con la quale è stata confermata la sua condanna per lacontravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/75, relativamente al porto, senza giustificato motivo,di un coltello a serramanico – e deduce due motivi di ricorso, tutti costituenti pedissequariproduzione di censure prospettate al Giudice di appello e da questo adeguatamentevagliate e superate;ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «È inammissibile il ricorsoper cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01);ricordato, quanto al primo motivo, in punto di ribadito diniego delle circostanzemotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo allemodalità della condotta (in orario diurno, in luogo affollato e con l’arma detenuta nella tascae, così, prontamente utilizzabile) oltre alla personalità negativa , inferita da una precedentecondanna;ritenuta altresì assolutamente adeguata la motivazione posta a sostegno del diniego delbeneficio della sospensione condizionale della pena, dovendosi a tale proposito richiamare ilrisalente, ma ancora attuale e condivisibile principio secondo il quale «la mancanza anche diuno solo dei presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena ne rende legittimo il diniego da parte del giudice, la cui decisione non è viziata,sotto questo profilo, se contiene una motivazione limitata alla indicazione delle ragioni che sioppongono alla concessione del beneficio» (Sez. 6, n. 3051 del 08/02/1983, Brunetto, Rv.158365 – 01) quello secondo cui per adempiere all'obbligo della motivazione sul diniegodella concessione della sospensione condizionale della pena non è sufficiente argomentarein base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre aduna prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di volerpersistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984, Quondamstefano, Rv.163413), valutazione quest’ultima di tipo prognostico che nel caso in esame è statacorrettamente attraverso il richiamo alla «significativa pericolosità sociale»; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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