Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:275
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0260_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-260/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del sevizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], collaboratore giuridico presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' Ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di emanare e, in subordine, di comunicare alla Commissione entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini (relatore), C.N. Kakouris e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di emanare e, in subordine, di comunicare alla Commissione entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1, in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.
2 Ai sensi dell' art. 17 della direttiva, gli Stati membri dovevano sia emanare i provvedimenti necessari per conformarsi alla stessa entro il 6 novembre 1992, sia informarne immediatamente la Commissione.
3 La Repubblica ellenica non nega che la direttiva non sia stata recepita entro il termine prescritto. Tuttavia fa presente che le disposizioni legislative necessarie per il recepimento sono in corso di preparazione.
4 Poiché la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale non è stata effettuata entro il termine fissato dall' art. 17 della stessa, si deve ritenere fondata la censura di inadempimento formulata a questo proposito dalla Commissione.
5 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
6 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Repubblica ellenica dev' essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.