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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01812/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore della parte civile Unali, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e depositando nota spese; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 14/07/2020 la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Sassari il 17/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per aver cagionato lesioni personali, consistite in un trauma toracico con enfisema sottocutaneo e versamento pleurico, a [OSCURATO:PERSONA], spingendolo a terra e poi colpendolo con una sedia.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 156, comma 4, e 161 cod. proc. pen.: lamenta che il decreto di citazione a giudizio in appello emesso il 13/12/2019 sia stato notificato presso il domicilio eletto (lo studio del difensore) nel corso del giudizio di primo grado, nonostante l'imputato fosse all'epoca detenuto; lo stato di detenzione è stato comunicato alla Corte territoriale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, riconoscendo il legittimo impedimento, ha rinviato l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'art. 164 esclude espressamente l'operatività dell'elezione di domicilio allorquando l'imputato sia detenuto, e le notifiche vanno eseguite ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. 2.2.

Violazione di legge in relazione all'omessa declaratoria della prescrizione: erronea è la sospensione dei termini di prescrizione dal 12/02/2020 al 08/03/2020, perché la Corte avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica del decreto di citazione e non il legittimo impedimento dell'imputato; erronea è altresì la sospensione dei termini dal 9 marzo all'il maggio 2020, essendo l'art. 83, commi 1 e 4, dl. n. 28/2020 costituzionalmente illegittimo.

La prescrizione sarebbe dunque decorsa il 07/07/2020.

2.3. Vizio di motivazione per travisamento della prova testimoniale della persona offesa: deduce al riguardo la totale inattendibilità della persona offesa, in considerazione del fatto che ha reso tre diverse versioni, e che la Corte territoriale ha compiuto un'operazione ermeneutica che non trova riscontro in alcun atto del processo, attribuendo i cambiamenti di versione ad un comportamento omertoso e reticente della persona offesa.

Ulteriore travisamento della prova riguarderebbe l'assenza di una condotta di provocazione da parte della persona offesa, essendo emerso che effettivamente c'era stata una discussione poi degenerata in un'aggressione fisica da parte del Masia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto interpretativo sulle notifiche all'imputato detenuto, affermando il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 -01, che, in motivazione, ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa").

Nel caso in esame, tuttavia, pur prescindendo dalla circostanza che lo stato di detenzione "per altra causa" non risultava dagli atti al momento della notifica, ma è stato rappresentato dal difensore soltanto dopo, alla prima udienza del giudizio di appello, è assorbente rilevare che le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non rel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art.184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02).

Pertanto, il difensore dell'imputato avrebbe dovuto eccepire immediatamente la nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente, è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815), mentre si è limitato a rappresentare lo stato di detenzione, senza nulla dedurre in merito al rinvio disposto dalla Corte di Appello per legittimo impedimento dell'imputato.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che è legittima la sospensione di 25 giorni per il legittimo impedimento dell'imputato, in quanto detenuto, in assenza di deduzione della nullità intermedia da parte del difensore, va rammentato che il periodo di sospensione di 64 giorni per l'emergenza pandemica da Covid-19 è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020, ha escluso che integri una violazione del principio di irretroattività (art. 25, comma 2, Cost.) la sospensione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in I. 24 aprile 2020, n. 27).

Come è noto, la sospensione è stata disposta dal 9 marzo all'il maggio 2020, in ragione dell'emergenza epiderniologica da Covid-19, con riferimento a procedimenti penali per l'accertamento di fatti antecedentemente commessi.

Secondo quanto successivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali I"udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03).

Nel caso in esame, l'udienza di appello era fissata il 29/04/2020, ed è stata rinviata d'ufficio proprio in applicazione dell'art. 83, comma 4, cit., sicché il termine di prescrizione non era decorso al momento della sentenza di appello.

4. Il terzo motivo è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione assenta mente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che il mutamento di versioni della persona offesa era legato al tentativo di minimizzare l'accaduto, poi vanificato dalla constatazione dei sanitari del Pronto soccorso della gravità delle lesioni cagionate; peraltro, la dinamica dei fatti è stata ricostruita non soltanto grazie alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma altresì sulla base delle dichiarazioni rese da altri testimoni terzi (in particolare, dai testi Cuccuru e Calaresu).

Peraltro, va rilevato che non ricorrono neppure i presupposti del pur lamentato travisamento, risolvendosi le censure in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, delle prove dichiarative.

Al riguardo, infatti, giova rammentare che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).Tuttavia, premesso che l'esame nel giudizio di legittimità del travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), nel caso di specie, il ricorso non deduce una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni e quello tratto dal giudice, limitandosi ad estrapolare estratti parziali del testimoniale per sostenere un presunto errore nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Analoghe considerazioni valgono per il preteso travisamento concernente l'asserita provocazione, che riposa sulla versione alternativa resa dall'imputato, e valutata in termini di inattendibilità della Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore della parte civile Unali, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e depositando nota spese; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14/07/2020 la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Sassari il 17/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per aver cagionato lesioni personali, consistite in un trauma toracico con enfisema sottocutaneo e versamento pleurico, a [OSCURATO:PERSONA], spingendolo a terra e poi colpendolo con una sedia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 156, comma 4, e 161 cod. proc. pen.: lamenta che il decreto di citazione a giudizio in appello emesso il 13/12/2019 sia stato notificato presso il domicilio eletto (lo studio del difensore) nel corso del giudizio di primo grado, nonostante l'imputato fosse all'epoca detenuto; lo stato di detenzione è stato comunicato alla Corte territoriale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, riconoscendo il legittimo impedimento, ha rinviato l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'art. 164 esclude espressamente l'operatività dell'elezione di domicilio allorquando l'imputato sia detenuto, e le notifiche vanno eseguite ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge in relazione all'omessa declaratoria della prescrizione: erronea è la sospensione dei termini di prescrizione dal 12/02/2020 al 08/03/2020, perché la Corte avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica del decreto di citazione e non il legittimo impedimento dell'imputato; erronea è altresì la sospensione dei termini dal 9 marzo all'il maggio 2020, essendo l'art. 83, commi 1 e 4, dl. n. 28/2020 costituzionalmente illegittimo. La prescrizione sarebbe dunque decorsa il 07/07/2020. 2.3. Vizio di motivazione per travisamento della prova testimoniale della persona offesa: deduce al riguardo la totale inattendibilità della persona offesa, in considerazione del fatto che ha reso tre diverse versioni, e che la Corte territoriale ha compiuto un'operazione ermeneutica che non trova riscontro in alcun atto del processo, attribuendo i cambiamenti di versione ad un comportamento omertoso e reticente della persona offesa. Ulteriore travisamento della prova riguarderebbe l'assenza di una condotta di provocazione da parte della persona offesa, essendo emerso che effettivamente c'era stata una discussione poi degenerata in un'aggressione fisica da parte del Masia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto il contrasto interpretativo sulle notifiche all'imputato detenuto, affermando il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 -01, che, in motivazione, ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"). Nel caso in esame, tuttavia, pur prescindendo dalla circostanza che lo stato di detenzione "per altra causa" non risultava dagli atti al momento della notifica, ma è stato rappresentato dal difensore soltanto dopo, alla prima udienza del giudizio di appello, è assorbente rilevare che le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non rel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art.184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02). Pertanto, il difensore dell'imputato avrebbe dovuto eccepire immediatamente la nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente, è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815), mentre si è limitato a rappresentare lo stato di detenzione, senza nulla dedurre in merito al rinvio disposto dalla Corte di Appello per legittimo impedimento dell'imputato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che è legittima la sospensione di 25 giorni per il legittimo impedimento dell'imputato, in quanto detenuto, in assenza di deduzione della nullità intermedia da parte del difensore, va rammentato che il periodo di sospensione di 64 giorni per l'emergenza pandemica da Covid-19 è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020, ha escluso che integri una violazione del principio di irretroattività (art. 25, comma 2, Cost.) la sospensione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in I. 24 aprile 2020, n. 27). Come è noto, la sospensione è stata disposta dal 9 marzo all'il maggio 2020, in ragione dell'emergenza epiderniologica da Covid-19, con riferimento a procedimenti penali per l'accertamento di fatti antecedentemente commessi. Secondo quanto successivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali I"udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03). Nel caso in esame, l'udienza di appello era fissata il 29/04/2020, ed è stata rinviata d'ufficio proprio in applicazione dell'art. 83, comma 4, cit., sicché il termine di prescrizione non era decorso al momento della sentenza di appello. 4. Il terzo motivo è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione assenta mente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che il mutamento di versioni della persona offesa era legato al tentativo di minimizzare l'accaduto, poi vanificato dalla constatazione dei sanitari del Pronto soccorso della gravità delle lesioni cagionate; peraltro, la dinamica dei fatti è stata ricostruita non soltanto grazie alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma altresì sulla base delle dichiarazioni rese da altri testimoni terzi (in particolare, dai testi Cuccuru e Calaresu). Peraltro, va rilevato che non ricorrono neppure i presupposti del pur lamentato travisamento, risolvendosi le censure in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, delle prove dichiarative. Al riguardo, infatti, giova rammentare che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).Tuttavia, premesso che l'esame nel giudizio di legittimità del travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), nel caso di specie, il ricorso non deduce una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni e quello tratto dal giudice, limitandosi ad estrapolare estratti parziali del testimoniale per sostenere un presunto errore nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Analoghe considerazioni valgono per il preteso travisamento concernente l'asserita provocazione, che riposa sulla versione alternativa resa dall'imputato, e valutata in termini di inattendibilità della Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile c
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