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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 29054/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Perugia ha applicato, su richiesta congiunta degli imputati e del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a) ad [OSCURATO:PERSONA], la pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per due reati di rapina (capi 3 e 5 dell'imputazione), un reato di lesione personale (capo 4 dell'imputazione) e cinque reati di cessione illecita di sostanze stupefacenti (capi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'imputazione); b) a [OSCURATO:PERSONA], la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 600,00 di multa per tre reati di rapina (capi 1, 3 e 5 dell'imputazione) e due reati di lesione personale (capi 2 e 4 dell'imputazione).

2. Avverso l'indicata sentenza del G.i.p. del Tribunale di Perugia, hanno proposto ricorsi per Cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce «[e]rronea qualificazione giuridica del fatto.

Violazione dell'art. 73, comma I, del d.P.R. 309/90 e inosservanza dell'art. 73, comma V, del D.P.R. 309/90», «in relazione ai capi 6), 7), 8), 9) e 10) dell'imputazione».

Il ricorrente lamenta l'erroneità e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove ha ritenuto, in asserito contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che la condotta di cessione illecita di sostanze stupefacenti a lui contestata ai capi 6), 7), 8), 9) e 10) dell'imputazione integrasse il reato di cui al comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anziché l'autonoma ipotesi di reato del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dello stesso art. 73, nonostante «la quantità, di certo non ingente, di droga complessivamente ceduta dal prevenuto, a tre soli soggetti, in una sola occasione, in assenza di ogni altro elemento comprovante un alto rischio di diffusività della sostanza stupefacente», ciò che comporterebbe, appunto, la configurabilità del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce «[e]rronea qualificazione giuridica del fatto.

Violazione dell'art. 628 c.p. e inosservanza dell'art. 624 bis c.p.», «in relazione al capo 1) dell'imputazione».

Il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto, in asserito contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che il fatto a lui contestato al capo 1) dell'imputazione integrasse il reato di rapina propria anziché il reato di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen., atteso che «la violenza era unicamente volta ad introdursi nell'abitacolo dell'auto, al posto del conducente, i.e. la stessa persona offesa, per impossessarsi della sua borsa e tale azione si è ripercossa in modo del tutto indiretto e involontario su quest'ultima», «a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa di cui si tentava la sottrazione ed il possessore».

5. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

6. Ciò rammentato, quanto all'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto - ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati -, il quale è configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), dovendosi escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-02).

Nel caso in esame, il motivo di ricorso dell'Arfaoui non evidenzia un errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto a lui attribuito come reato di cui al comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 anziché come reato di cui al comma 5 dello stesso art. 73, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capi d'imputazione, ma una diversa opinabile valutazione dell'entità dei fatti di cessione illecita di sostanze stupefacenti quale risultavano dagli stessi capi d'imputazione, con la conseguenza che, alla luce dei principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, appena richiamati, lo stesso motivo si deve ritenere non rientrare tra i citati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

7. L'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non attiene alla mera sussunzione del caso concreto in una o in un'altra fattispecie astratta (segnatamente, in quella di rapina propria di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen., o in quella di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen.) e, quindi, alla qualificazione giuridica del fatto, ma all'accertamento dello stesso caso concreto - in particolare, dell'essere stata la violenza posta in essere dall'imputato rivolta verso la cosa, e solo in via del tutto indiretta verso la persona offesa che la deteneva, e non, invece, esercitata per vincere la resistenza della stessa persona offesa - in modo difforme da quello ritenuto nella sentenza impugnata, con la conseguenza che lo stesso motivo non rientra tra i citati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

8. Trattandosi di impugnazioni proposte contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. 9.

Per le ragioni sopra indicate, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Perugia ha applicato, su richiesta congiunta degli imputati e del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: a) ad [OSCURATO:PERSONA], la pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per due reati di rapina (capi 3 e 5 dell'imputazione), un reato di lesione personale (capo 4 dell'imputazione) e cinque reati di cessione illecita di sostanze stupefacenti (capi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'imputazione); b) a [OSCURATO:PERSONA], la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 600,00 di multa per tre reati di rapina (capi 1, 3 e 5 dell'imputazione) e due reati di lesione personale (capi 2 e 4 dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza del G.i.p. del Tribunale di Perugia, hanno proposto ricorsi per Cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce «[e]rronea qualificazione giuridica del fatto. Violazione dell'art. 73, comma I, del d.P.R. 309/90 e inosservanza dell'art. 73, comma V, del D.P.R. 309/90», «in relazione ai capi 6), 7), 8), 9) e 10) dell'imputazione». Il ricorrente lamenta l'erroneità e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove ha ritenuto, in asserito contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che la condotta di cessione illecita di sostanze stupefacenti a lui contestata ai capi 6), 7), 8), 9) e 10) dell'imputazione integrasse il reato di cui al comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anziché l'autonoma ipotesi di reato del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dello stesso art. 73, nonostante «la quantità, di certo non ingente, di droga complessivamente ceduta dal prevenuto, a tre soli soggetti, in una sola occasione, in assenza di ogni altro elemento comprovante un alto rischio di diffusività della sostanza stupefacente», ciò che comporterebbe, appunto, la configurabilità del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce «[e]rronea qualificazione giuridica del fatto. Violazione dell'art. 628 c.p. e inosservanza dell'art. 624 bis c.p.», «in relazione al capo 1) dell'imputazione». Il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto, in asserito contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che il fatto a lui contestato al capo 1) dell'imputazione integrasse il reato di rapina propria anziché il reato di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen., atteso che «la violenza era unicamente volta ad introdursi nell'abitacolo dell'auto, al posto del conducente, i.e. la stessa persona offesa, per impossessarsi della sua borsa e tale azione si è ripercossa in modo del tutto indiretto e involontario su quest'ultima», «a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa di cui si tentava la sottrazione ed il possessore». 5. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 6. Ciò rammentato, quanto all'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto - ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati -, il quale è configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), dovendosi escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-02). Nel caso in esame, il motivo di ricorso dell'Arfaoui non evidenzia un errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto a lui attribuito come reato di cui al comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 anziché come reato di cui al comma 5 dello stesso art. 73, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto dei capi d'imputazione, ma una diversa opinabile valutazione dell'entità dei fatti di cessione illecita di sostanze stupefacenti quale risultavano dagli stessi capi d'imputazione, con la conseguenza che, alla luce dei principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, appena richiamati, lo stesso motivo si deve ritenere non rientrare tra i citati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. 7. L'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non attiene alla mera sussunzione del caso concreto in una o in un'altra fattispecie astratta (segnatamente, in quella di rapina propria di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen., o in quella di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen.) e, quindi, alla qualificazione giuridica del fatto, ma all'accertamento dello stesso caso concreto - in particolare, dell'essere stata la violenza posta in essere dall'imputato rivolta verso la cosa, e solo in via del tutto indiretta verso la persona offesa che la deteneva, e non, invece, esercitata per vincere la resistenza della stessa persona offesa - in modo difforme da quello ritenuto nella sentenza impugnata, con la conseguenza che lo stesso motivo non rientra tra i citati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. 8. Trattandosi di impugnazioni proposte contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. 9. Per le ragioni sopra indicate, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell
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