CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 32872/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73 d. PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]