CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le doglianze dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, rilevando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere censure in punto di fatto. Rilevato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura adeguatamente vagliati dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. Invero, in esso, oltre a sottolinearsi che le pronunce del giudice dell'esecuzione che hanno riconosciuto la continuazione tra l'adesione al clan Sarno e la partecipazione al sodalizio Casella/Circone in favore di due imputati esponenti del gruppo, diversi dal ricorrente, non costituiscono fatti nuovi idonei a impedire la preclusione del giudicato esecutivo, si fa leva, ai fini dell'esclusione della continuazione invocata, sul fatto che in un primo tempo il gruppo Casella costituiva un sottogruppo del più ampio clan Sarno, dotato sì di autonomia operativa ma non decisionale, privo dunque di una propria personalità criminale, e che solo successivamente all'evento del tutto imprevedibile costituito dalla scelta collaborativa degli esponenti del clan Sarno (a partire da marzo 2009), il gruppo Casella è potuto assurgere a sodalizio autonomo e dominante sul territorio, evento che non permette di ravvisare un preordinato programma criminoso. La Corte ha, quindi, correttamente applicato i principi della giurisprudenza di legittimità, che richiede, ai fini della verifica del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere, non soltanto il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma soprattutto una indagine specifica sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 nove