Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11080/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi resa il 26/06/2019, ha ridotto la pena allo stesso inflitta per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente ascrittogli.

Con l'unico motivo sollevato deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere la Corte di appello dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per la mancanza della querela.

Va preliminarmente ricordato che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il comma 3 del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)".

Nel caso di specie, la denuncia presentata dalla persona offesa va interpretata, per il suo contenuto, come espressione di volontà che il colpevole sia punito.

In tema di reati perseguibili a querela, infatti, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282648); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere eg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi resa il 26/06/2019, ha ridotto la pena allo stesso inflitta per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente ascrittogli. Con l'unico motivo sollevato deduce violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere la Corte di appello dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per la mancanza della querela. Va preliminarmente ricordato che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto. In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il comma 3 del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)". Nel caso di specie, la denuncia presentata dalla persona offesa va interpretata, per il suo contenuto, come espressione di volontà che il colpevole sia punito. In tema di reati perseguibili a querela, infatti, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282648); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere eg
Sentenza Cassazione n. 11080/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris