Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08696/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 15/06/2018 del Tribunale di Modena di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di ricettazione di un'autovettura provento di furto, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. - è inammissibile per difetto di interesse atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, la predetta circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. era già stata riconosciuta al ricorrente dal Tribunale di Modena («concessagli la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2 cp, valutata equivalente rispetto alla contestata recidiva»); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e l'«inidoneità» della motivazione della sentenza impugnata al riguardo - è manifestamente infondato atteso che, come esattamente osservato dalla sentenza impugnata, la pena irrogata, concessa, come si è detto, la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva, è stata determinata in misura pari, quanto alla pena detentiva, al rrunimo edittale della pena detentiva prevista per il reato di ricettazione (due anni di reclusione) e, quanto alla pena pecuniaria, in misura assolutamente prossima al minimo edittale (C 600,00 di multa a fronte di un minimo edittale di C 516,00 di multa); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equil:ativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 15/06/2018 del Tribunale di Modena di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di ricettazione di un'autovettura provento di furto, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al secondo comma (ora quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. - è inammissibile per difetto di interesse atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, la predetta circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. era già stata riconosciuta al ricorrente dal Tribunale di Modena («concessagli la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2 cp, valutata equivalente rispetto alla contestata recidiva»); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e l'«inidoneità» della motivazione della sentenza impugnata al riguardo - è manifestamente infondato atteso che, come esattamente osservato dalla sentenza impugnata, la pena irrogata, concessa, come si è detto, la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva, è stata determinata in misura pari, quanto alla pena detentiva, al rrunimo edittale della pena detentiva prevista per il reato di ricettazione (due anni di reclusione) e, quanto alla pena pecuniaria, in misura assolutamente prossima al minimo edittale (C 600,00 di multa a fronte di un minimo edittale di C 516,00 di multa); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equil:ativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.