CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 27608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dell'i dicembre 2022, il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni i ff mesi 8 di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo la violazione di legge ed in particolare dell'art. 222 del CdS, per avere il Tribunale omesso di applicare all'imputato la sanzione ammnistrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria. 3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. 5.Si deve premettere che il ricorso, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena, è ammissibile. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art.448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349). 6.L'art. 222 comma 2 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione ammnistrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 88 del 2019, in alternativa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Il Tribunale, nell'applicare la pena concordata fra le parti in ordine al reato su indicato, ha effettivamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria ed è, così, incorso nel lamentato vizio.7.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Brescia, affinché provveda alla applicazione della sanzione nella tipologia e misura che dovrà determinare nell'ambito della cornice prevista dalla legge, attraverso l'esercizio del suo potere discrezionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia. Deciso in o a il 25 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .5eIvo / [OSCURATO:PERSONA]