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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42956/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello e, in particolare che: per quel che riguarda la prova della responsabilità del ricorrente, non evidenzia manifeste illogicità nella motivazione della sentenza impugnata; circa la esclusione della qualificazione giuridica del fatto come di particolare tenuità, la sentenza ha idoneamente rimarcato la quantità della droga e l'entità del suo principio attivo (p. 3) nonché il suo occultamento in modo da metterla a disposizione dei coimputati; quanto alla non applicazione dell'art. 114 cod. pen. la rilevanza del ruolo dell'imputato quale autista a supporto del correo privo di patente; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello e, in particolare che: per quel che riguarda la prova della responsabilità del ricorrente, non evidenzia manifeste illogicità nella motivazione della sentenza impugnata; circa la esclusione della qualificazione giuridica del fatto come di particolare tenuità, la sentenza ha idoneamente rimarcato la quantità della droga e l'entità del suo principio attivo (p. 3) nonché il suo occultamento in modo da metterla a disposizione dei coimputati; quanto alla non applicazione dell'art. 114 cod. pen. la rilevanza del ruolo dell'imputato quale autista a supporto del correo privo di patente; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I Presidente
Sentenza Cassazione n. 42956/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris