CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2024
Cassazione n. 31382/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17069/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.1625/2024 depositata i l 03/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell’inoltro di una dichiarazione DOCFA in data 9/12/2019, relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni in un immobile di sua proprietà, alla società ricorrente fu notificato un avviso d’accertamento catastale in relazione alla rendita per l’anno 2021. Contro il medesimo avviso la società propose ricorso avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, chiedendo ne fosse dichiarata la nullità o l’annullamento. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la CTP pronunziò sentenza n. 205/23 con cui respinse il ricorso ritenendo che: -il contraddittorio fosse stato rispettato, atteso che il procedimento DOCFA non prevede fasi intermedie tra la proposizione dei dati e l’esame dell’Ufficio, né un sopralluogo; - la motivazione dell’avviso fosse sufficiente, contenendo l’indicazione del nuovo classamento; -la stima fosse corretta in base al Prezzario di Varese e alla circolare n. 6 del 2012 dell’(allora) Agenzia del Territorio, da ritenersi avente valore di legge atteso il richiamo a essa operato dalla legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015)art. 1, comma 244. Su appello della società e con la sentenza in epigrafe , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accolse il gravame condannando l’Ufficio alle spese dei due gradi di giudizio. Secondo il giudice d’appello, negli anni precedenti la citata DOCFA del dicembre 2019, ne erano state inviate altre tre che non erano state contestate dall’Ufficio nei 12 mesi previsti , sicché le stesse dovevano ritenersi “validate”, ai sensi del DM 701/94, con conseguente definitività dell’accertamento. Doveva escludersi, secondo la Corte milanese,che tale validazione fosse limitata a taluni fini o dati con la conseguenza che l’Ufficio, al fine di provvedere a nuova valutazione di classamento, avrebbe dovuto darne adeguata motivazione. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, integrato da successiva memoria. Resiste la società con controricorso , anch’esso integrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate si duole della violazione dell’art. 7 della legge n. 212/00, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 3, e 4, comma 2, del DM 19/4/1994, n. 701, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Contesta in particolare la rilevanza data alle precedenti dichiarazioni DOCFA, risalenti agli anni 2011, 2013 e 2018 e relative, rispettivamente, a una variazione di classamentoe a due variazioni toponomastiche. Evidenzia come la procedura sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2019 e come alcuna norma vietasse la rideterminazione del classamento in base alla nuova dichiarazione, non sussistendo alcuna norma che vieti una reformatio in peius in tal caso. Sostiene che proprio la nuova dichiarazione DOCFA è il presupposto per una nuova valutazione, non potendo interpretarsi gli artt. 1 e 4 del citato DM nel senso che ogni ulteriore apprezzamento sarebbe precluso all’Ufficio giusta la predetta “validazione”. La ricorrente ribadisce, come già nei precedenti gradi, come la dichiarazione DOCFA 2011 non rilevi atteso che fu variata prima dei 12 mesi previsti dal DM 701/94 e comunque validata prima della circolare n. 6/2012 che mutò il quadro normativo, mentre le altre dichiarazioni hanno riguardato solo la toponomastica e quindi non hanno inciso sulla rendita catastale. La stessa proposizione della nuova DOCFA sarebbe inutile se non preludesse a una nuova valutazione. 1.2 In relazione a quest’ultima, evidenzia come la motivazione addotta nell’avviso appaia più che sufficiente atteso che esplicita come si tratti di: “rendita rettificata ai sensi della circolare 6/2012 attraverso il procedimento del valore di costo di ricostruzione deprezzato, costituito dalla somma dei costi di costruzione del fabbricato, degli oneri accessori, spese e del costo d’acquisizione del suolo edificabile riferiti al biennio 1988/89. La rendita è ricavata dal valore fondiario complessivo applicando il saggio di fruttuosità del 2% di cui al decreto del ministero delle finanze del 14 dicembre 1991. I valori indicati nella stima sono stati desunti dal prezzario redatto dall’ufficio ed in uso nella provincia di Varese, reso disponibile agli ordini professionali. Nella stima di parte sono stati omessi gli oneri accessori e le spese”. Non sarebbe pertanto necessario un ulteriore obbligo motivazionale tenuto conto che la nuova valutazione si basa esclusivamente sui fatti dichiarati dalla societàed è analiticamente descritta nella relazione di stima allegata all’avviso d’accertamento (doc. 5 del fascicolo di I grado). 2. Il motivo è fondato. 2.1 Quanto all’asseritadefinitività dell’accertamento in relazione alle precedenti DOCFA, si conviene con la ricorrente sull’irrilevanza delle stesse ai fini del presente procedimento, che invece il giudice d’appello ha ritenuto dirimenti sulla base della mera dicitura “Classamento e rendita validati (DM 701/94)”. La stessa Corte del gravame ha infatti ricondotto la sua decisione non tanto all’irrefragabilità della situazione precedente, originata dalle predette “validazioni”, ma alla presunta assenza di un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la modifica di dati in precedenza confermati. Nessun riferimento vi è alla nuova DOCFA e alla conseguente motivazione dell’avviso impugnato. 2.2 Deve a tal fine condividersi la censura inerente la presunta carenza motivazionale dell’avviso impugnato . Secondo l’orientamento consolidatodi questa Corte (vv . da ultimo Cass. Sez. V n. 5449 del 1/3/2025), l’avviso d’accertamento conseguente alla presentazione di dati d’aggiornamento, come accade nella procedura DOCFA, è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi e la discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivida una valutazione tecnica degli immobili. Non pertinente è il richiamo operato nel controricorso alla sentenza di questa Sezione n. 2232 del 6/2/2015 che fa riferimento al diverso problema della motivazione basata sul differente classamento per fabbricati simili, ciò che imporrebbe una specifica motivazione sulle caratteristiche che li renderebbero similari all’unità immobiliare in esame. Neppure appare dirimente il richiamo all’art. 7, comma 5bis, del d. lgs. 546/92in tema di onere probatorio. Da una parte, deve rimarcarsi come tale disposizione, introdotta dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta (Cass. Sez. 5, 25/07/2024, n. 20816, Rv. 672031 -01). Dall’altra va osservato come le giustificazioni addotte nel corso del processo, al di là della loro condivisibilità nel merito , appaiono astrattamente più che idonee a fondare il giudizio di correttezza della valutazione operata. Nel caso specifico, si ribadisce,è stato specificato quali siano le fonti dei dati utilizzati, le modalità di calcolo e allegata la relazione di stima. Se la diversa distribuzione degli spazi interni determini o meno modifiche nella valutazione del cespite e se il calcolo operato dall’Ufficio sia o meno corretto, è questione di fatto che non può essere affrontata da questa Corte. 3. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le valutazioni suindicate. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de