CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ ..Lcti 2 •-u,"--1," lette/fser-79 le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 4k4- L'Ams-hl ,e1.01" -vunn o • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], attualmente ristretto per questa causa presso la [OSCURATO:PERSONA] di Padova, ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nei riguardi dell'ordinanza cautelare emessa dalla Corte di appello di Venezia contestualmente alla sentenza, in ordine ai reati compiutamente richiamati e descritti nel provvedimento impugnato. 2. Con l'unico motivo proposto lamenta la mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e, in particolare, della attualità del pericolo di reiterazione. Il Tribunale del riesame di Venezia non ha affrontato il tema, sollevato dalla difesa nell'atto di appello, relativo all'attualità, al maggio del 2002, delle esigenze cautelari. Tutti gli elementi valorizzati dal Tribunale erano, infatti, preesistenti all'applicazione della misura detentiva: essi erano tali nel 2020 e sono rimasti inalterati nel 2022. Ad una richiesta di nuova ed attuale valutazione si è contrapposto un rigetto che si fonda solo su elementi risalenti e immutati. Il riferimento è anche all'allegazione difensiva che evidenziava una presa di coscienza e un pentimento da parte dell'imputato. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si ) insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile dei giudici della cautela, limitandosi il controllo di legittimità a verificare che il provvedimento impugnato esponga le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e che sia privo di illogicità evidenti, (cfr. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). Tanto premesso, il Tribunale del riesame, con motivazione del tutto congrua ed adeguata, ha ritenuto che la misura carceraria debba essere considerata «inderogabile», in quanto al Preni, gravato da precedenti penali specifici (essendo recidivo reiterato infraquinquennale) che ne rivelano una rilevante capacità a delinquere, è contestata anche un'evasione da detenzione domiciliare, risultando altresì in atti altro precedente arresto per evasione, conseguendone che egli non possa essere considerato persona in grado di rispettare le prescrizioni inerenti l'invocata misura degli arresti domiciliari. Elementi, quelli testé indicati, con i quali il Tribunale, se pure implicitamente, ha espresso una valutazione di attualità delle esigenze cautelari. Quanto all'ammissione dell'addebito, da parte dell'imputato, il Tribunale afferma che essa non rileva in quanto il fatto era già stato accertato giudizialmente.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at1:. cod. proc.