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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 31703/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19190/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoCarluccio Salvatore; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal consigliereENRICO SCODITTI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la locale [OSCURATO:PERSONA] degli Studi chiedendo il risarcimento del danno per una caduta, mentre percorreva un’area adibita a prato in adiacenza al dipartimento ove insegnava, a causa di un tombino non visibile in quanto coperto dall’erba, sottoposto rispetto all’altezza del terreno e con coperchio basculante.

Esponeva di avere inconsapevolmente poggiato il piede sul coperchio basculante e di essere scivolata con la gamba destra nel tombino, riportando lesioni personali.

La convenuta chiamò in causa la società assicuratrice.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello la Dini.

Con sentenza di data 14 marzo 2019 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello.

Premesso che il caso fortuito poteva essere determinato dal fatto dello stesso danneggiato e che la mancata adozione di cautele da parte del medesimo poteva costituire la causa dell’evento dannoso, osservò la corte territoriale che dalle foto in atti emergeva che il tombino in questione era collocato in un’area non destinata alla fruizione pubblica ed al passaggio pedonale, trattandosi di area incolta, con formazione di vegetazione spontanea, in alcuni tratti anche alta e non curata, come confermato dalle testimonianze.

Aggiunse che la Dini doveva utilizzare le cautele adeguate allo stato dei luoghi, potendo prevedere, sulla base dell’ordinaria diligenza, che un tratto di terreno incolto poteva nascondere disconnessioni e/o pericoli di varia natura nascosti nella vegetazione.

Osservò ancora che il fatto era avvenuto in orario di piena visibilità per la presenza di luce naturale, sicché, con l’utilizzo della cautela richiesta, la Dini era stata perfettamente in grado di avvedersi del tombino presente nel prato, dalla foto risultante per nulla nascosto dall’erba.

Osservò quindi che irrilevante era la circostanza, dichiarata dalla teste Tenuzzo, secondo cui il tombino era basculante.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi l’[OSCURATO:SOCIETA]..

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che mentre il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo assente il presupposto della non prevedibilità del pericolo sulla base di quanto dichiarato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale (l’area era visibile per la presenza di illuminazione naturale ed era frequentemente percorsa dall’attrice), la Corte d’appello ha rigettato la domanda sulla base di una motivazione diversa, nonostante che la finalità dell’appello non sia quello del novum iudicium ma quella della revisio prioris instantiae, e senza tenere conto dei motivi di appello e delle prove fornite dall’attrice, le quali attestavano che il tombino era coperto dal pratoe inoltre dislivellato e basculante.

Il motivo è infondato.

La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado (fra le tante Cass. n. 15185 del 2003 e n. 352 del 2017).

Non è poi ravvisabile un’omissione di pronuncia su motivi di appelloessendo stata valutata dal giudice di appello la circostanza del tombino basculante (nella specie ritenuta circostanza irrilevante).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 111 Cost., 6 Cedu, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che non vi è alcuna prova che l’area interessata dal sinistro fosse interdetta al transito e non destinata alla fruizione del pubblico, qualifica che deve risultare da prove legali, laddove invece il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che si trattava di area qualificata come “zona verde”.

Conclude nel senso che la decisione è stata presa sulla base di fatti e dichiarazioni inesistenti.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che vi è stato un errore percettivo da parte del giudice, rilevante in sede di legittimità perché relativo ad una circostanza oggetto di discussione (Cass. n. 9356 del 2017), perché il danno non è mai stato attribuito dall’attrice alla non visibilità del tombino per mancanza di illuminazione e in quanto nascosto dall’erba, bensì alla circostanza di essere sottoposto al terreno circostante e con coperchio basculante.

Il secondo ed il terzo motivo, da valutare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili.

Si tratta di censure estranee alla ratio decidendi e pertanto prive di decisività.

Affermando che l’area in questione non era destinata alla fruizione pubblica ed al passaggio pedonale la corte territoriale non ha inteso affermare che si trattava di area interdetta al transito con apposita segnalazione, ma ha soltanto inteso che si trattava di area separata da quella di comune fruizione pubblica ed in condizioni tali (incolta) da non essere transitabile, per cui, chi si fosse “avventurato” (come si legge in sentenza) nella stessa, avrebbe dovuto utilizzare tutte le cautele del caso.

La circostanza poi del tombino basculante, come si è già detto a proposito dell’esame del primo motivo, è stata esaminata dal giudice di appello ed è stata ritenuta irrilevante, alla luce sia della condotta cauta e particolarmente vigile che lo stato dei luoghi imponeva, sia della piena visibilità dell’area in questione.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 1227 cod. civ., 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che è onere del custode provare il caso fortuito, ed in particolare il danno prodotto dal comportamento del danneggiato, laddove invece l’[OSCURATO:PERSONA] convenuta non ha dato prova di tale condotta, né di avere eseguito un controllo sul tombino o di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.

Il motivo è inammissibile.

Le regole sull’onere della prova trovano applicazione nel caso di causa rimasta ignota (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).

Nel caso di accertamento positivo della circostanza da parte del giudice di merito le regole enunciate non vengono pertanto in rilievo.

Nel caso di specie il giudice di merito ha positivamente accertato la causa del sinistro (la condotta negligente del danneggiato), per cui non vi è materia per l’applicazione della regola sull’onere probatorio.

Va comunque rammentato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti (Cass. n. 13395 del 2018, n. 18092 del 2020).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19190/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoCarluccio Salvatore; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal consigliereENRICO SCODITTI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la locale [OSCURATO:PERSONA] degli Studi chiedendo il risarcimento del danno per una caduta, mentre percorreva un’area adibita a prato in adiacenza al dipartimento ove insegnava, a causa di un tombino non visibile in quanto coperto dall’erba, sottoposto rispetto all’altezza del terreno e con coperchio basculante. Esponeva di avere inconsapevolmente poggiato il piede sul coperchio basculante e di essere scivolata con la gamba destra nel tombino, riportando lesioni personali. La convenuta chiamò in causa la società assicuratrice. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la Dini. Con sentenza di data 14 marzo 2019 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello. Premesso che il caso fortuito poteva essere determinato dal fatto dello stesso danneggiato e che la mancata adozione di cautele da parte del medesimo poteva costituire la causa dell’evento dannoso, osservò la corte territoriale che dalle foto in atti emergeva che il tombino in questione era collocato in un’area non destinata alla fruizione pubblica ed al passaggio pedonale, trattandosi di area incolta, con formazione di vegetazione spontanea, in alcuni tratti anche alta e non curata, come confermato dalle testimonianze. Aggiunse che la Dini doveva utilizzare le cautele adeguate allo stato dei luoghi, potendo prevedere, sulla base dell’ordinaria diligenza, che un tratto di terreno incolto poteva nascondere disconnessioni e/o pericoli di varia natura nascosti nella vegetazione. Osservò ancora che il fatto era avvenuto in orario di piena visibilità per la presenza di luce naturale, sicché, con l’utilizzo della cautela richiesta, la Dini era stata perfettamente in grado di avvedersi del tombino presente nel prato, dalla foto risultante per nulla nascosto dall’erba. Osservò quindi che irrilevante era la circostanza, dichiarata dalla teste Tenuzzo, secondo cui il tombino era basculante. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi l’[OSCURATO:SOCIETA].. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che mentre il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo assente il presupposto della non prevedibilità del pericolo sulla base di quanto dichiarato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale (l’area era visibile per la presenza di illuminazione naturale ed era frequentemente percorsa dall’attrice), la Corte d’appello ha rigettato la domanda sulla base di una motivazione diversa, nonostante che la finalità dell’appello non sia quello del novum iudicium ma quella della revisio prioris instantiae, e senza tenere conto dei motivi di appello e delle prove fornite dall’attrice, le quali attestavano che il tombino era coperto dal pratoe inoltre dislivellato e basculante. Il motivo è infondato. La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado (fra le tante Cass. n. 15185 del 2003 e n. 352 del 2017). Non è poi ravvisabile un’omissione di pronuncia su motivi di appelloessendo stata valutata dal giudice di appello la circostanza del tombino basculante (nella specie ritenuta circostanza irrilevante). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 111 Cost., 6 Cedu, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è alcuna prova che l’area interessata dal sinistro fosse interdetta al transito e non destinata alla fruizione del pubblico, qualifica che deve risultare da prove legali, laddove invece il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che si trattava di area qualificata come “zona verde”. Conclude nel senso che la decisione è stata presa sulla base di fatti e dichiarazioni inesistenti. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è stato un errore percettivo da parte del giudice, rilevante in sede di legittimità perché relativo ad una circostanza oggetto di discussione (Cass. n. 9356 del 2017), perché il danno non è mai stato attribuito dall’attrice alla non visibilità del tombino per mancanza di illuminazione e in quanto nascosto dall’erba, bensì alla circostanza di essere sottoposto al terreno circostante e con coperchio basculante. Il secondo ed il terzo motivo, da valutare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili. Si tratta di censure estranee alla ratio decidendi e pertanto prive di decisività. Affermando che l’area in questione non era destinata alla fruizione pubblica ed al passaggio pedonale la corte territoriale non ha inteso affermare che si trattava di area interdetta al transito con apposita segnalazione, ma ha soltanto inteso che si trattava di area separata da quella di comune fruizione pubblica ed in condizioni tali (incolta) da non essere transitabile, per cui, chi si fosse “avventurato” (come si legge in sentenza) nella stessa, avrebbe dovuto utilizzare tutte le cautele del caso. La circostanza poi del tombino basculante, come si è già detto a proposito dell’esame del primo motivo, è stata esaminata dal giudice di appello ed è stata ritenuta irrilevante, alla luce sia della condotta cauta e particolarmente vigile che lo stato dei luoghi imponeva, sia della piena visibilità dell’area in questione. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 1227 cod. civ., 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è onere del custode provare il caso fortuito, ed in particolare il danno prodotto dal comportamento del danneggiato, laddove invece l’[OSCURATO:PERSONA] convenuta non ha dato prova di tale condotta, né di avere eseguito un controllo sul tombino o di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Il motivo è inammissibile. Le regole sull’onere della prova trovano applicazione nel caso di causa rimasta ignota (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126). Nel caso di accertamento positivo della circostanza da parte del giudice di merito le regole enunciate non vengono pertanto in rilievo. Nel caso di specie il giudice di merito ha positivamente accertato la causa del sinistro (la condotta negligente del danneggiato), per cui non vi è materia per l’applicazione della regola sull’onere probatorio. Va comunque rammentato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti (Cass. n. 13395 del 2018, n. 18092 del 2020). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit
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