CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 30 settembre - 25 novembre 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ristretta in custodia cautelare complessivamente per più di un anno (dal 5 dicembre 2009 al 12 gennaio 2010 in carcere e poi sino al 10 dicembre 2010 agli arresti domiciliari) in relazione alle accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di concorso nell'ingresso illegale di cittadini stranieri e di tentata concussione, accuse da cui è stata assolta dal Tribunale di Macerata per insussistenza dei fatti, con sentenza del 2 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2019. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 314, 268 e 271 cod. proc. pen., 15 Cost. e 317 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla colpa grave in riferimento all'ipotesi prevista dagli artt.56 e 317 cod. pen. Nonostante la motivazione assolutoria, il Giudice della riparazione avrebbe operato una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio che ha indotto il Giudice della cognizione alla pronunzia liberatoria, essendo mancanti sin dall'origine segni di pressione, di minaccia, di abuso di qualità o di funzioni e non avendo la capacità l'imputata, semplice impiegata di Prefettura, di poter incidere negativamente sulla pratica, tanto da non potersi ipotizzare, ad avviso della ricorrente, né una richiesta cautelare né l'esercizio dell'azione penale. La Corte di appello, in realtà, avrebbe - illegittimamente - rivalutato fatti, ritenuti ostativi al diritto, già esclusi con la sentenza di assoluzione e non avrebbe dato conto dell'eventuale nesso di causa tra le presunte condotte ritenute espressione di colpa grave ed il convincimento del Giudice nell'applicare la misura cautelare. Si rammenta che il Tribunale ha già ritenuto, nella sentenza assolutoria (alla penultima pagina), che, al più, si sarebbe potuta ravvisare nell'agire della donna il reato di traffico di influenze illecite, però non contestabile, essendo stato introdotto dal legislatore in seguito. In ogni caso, mancherebbe la prevedibilità, in senso oggettivo, che i comportamenti della donna avrebbero potuto dare luogo all'intervento dell'Autorità attraverso la privazione della libertà personale. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt.314, 268, 271 cod. proc. pen. e 15 Cost.2 Partendo dalla distinzione, valorizzata dalla Corte di appello (alle pp. 10-12), tra intercettazioni dichiarate in precedenza inutilizzabili dal Giudice della cognizione, stimate inutilizzabili ai fini del giudizio sulla equa riparazione, ed intercettazioni invece non prese in considerazione dal Giudice della cognizione, che la Corte di appello ha ritenuto, invece, utilizzabili, si sottopone a severa critica tale asserzione. Al riguardo si sottolinea che sarebbe improprio pretendere quale requisito formale di inutilizzabilità l'accertamento da parte del Giudice della cognizione, al quale, ad esempio, le Parti avrebbero legittimamente potuto, per le più varie ragioni, non richiedere la trascrizione, si segnala il rischio di vistosa disparità di trattamento che ne deriverebbe, si evidenzia l'aporia consistente nell'attribuire quasi una «sorta di competenza esclusiva a decidere sulla regolarità delle prove acquisite nella fase delle indagini preliminari» (così alla p. 13 del ricorso) al Giudice della cognizione e si assume non essere pertinente il precedente di legittimità richiamato nell'ordinanza impugnata, riguardando un caso in cui si era tratto il dato intercettato da un brogliaccio di ascolto della polizia giudiziaria, confluito in atti, mentre nel caso di specie la Difesa aveva sia in fase dibattimentale sia in sede di richiesta di equa riparazione sollecitato espressamente e con ampi argomenti la dichiarazione di inutilizzabilità. Richiesta di inutilizzabilità che si ribadisce e che si rinnova anche in sede di ricorso di legittimità, potendo essere sollevata per la prima volta anche in cassazione (come affermato in più pronunzie di legittimità, che si richiamano), essendo i due provvedimenti genetici - intercettazioni sia sul cellulare dell'indagata che sul numero fisso dell'ufficio - totalmente lacunosi ovvero sostanzialmente mancanti di motivazione e tutti quelli di proroga mere reiterazioni, talora integrate dal richiamo, tuttavia privo di contenuto, a note di polizia giudiziaria, in sostanza costituendo un mero "richiamo del richiamo". Si cita il precedente di Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili». Ciononostante, i Giudici di merito, prima, e, poi, la Corte di appello, adita quale Giudice della riparazione, avrebbero eluso la specifica ed argomentata richiesta difensiva di declaratoria di inutilizzabilità delle captazioni. Tale accertamento si imporrebbe, al contrario, come rilevante e necessario nel caso di specie, avendo fondato il rigetto della richiesta di equa riparazione su una pretesa colpa grave dell'imputata, tratta dalle conversazioni intercettate. 2.3. Tramite il terzo motivo lamenta ulteriore violazione di legge (artt. 416 cod. pen. e 12, comma 3-bis, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286: ulteriori contestazioni mosse a suo tempo alla donna) e mancanza di motivazione.Ad avviso della ricorrente, anche con riferimento ai reati diversi dalla tentata concussione la Corte di appello avrebbe valutato fatti e circostanze che il Giudice della cognizione aveva escluso, avendo ritenuto insussistenti gli estremi costitutivi sia di un'associazione per delinquere sia della commissione di reati di concorso in ingresso illegale; e ciò sulla base - si evidenzia - degli stessi elementi già raccolti nella fase delle indagini preliminari. Anche in riferimento ai capi ulteriori, dunque, la Corte di appello non avrebbe spiegato in quale modo la condotta di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito causalmente alla privazione della libertà da parte del G.i.p. 3. Il P.G. nella requisitoria del 5 aprile 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Occorre prendere atto che la Difesa con memoria difensiva del 30 settembre 2022 ha chiesto al Giudice della riparazione di accertare la inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nelle indagini preliminari e tenere presente che, secondo Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667, «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione» (conformi le Sezioni semplici successive: (Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 271580, secondo cui «L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. (In applicazione del suddetto principio, la S. C. ha annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo)»; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935, per cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili»; e Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione /k; siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili"», precedente quest'ultimo espressamente richiamato, in maniera pertinente, dal ricorrente). Risultano, in conseguenza, inesatte, siccome incomplete, e quindi suscettibili di emenda le valutazioni che svolge la Corte di merito alle pp. 10-11 ove afferma la utilizzabilità tout-court delle intercettazioni nel procedimento in questione. Tuttavia, il provvedimento impugnato resiste alle censure mosse. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione sul punto sufficiente, non incongrua e non illogica (che si rinviene alle pp. 12-14) essere stati concausa della emissione della misura (non della protrazione, aspetto di cui la ricorrente non parla) i frequenti incontri, avvenuti in luoghi non istituzionali, della donna con stranieri che avevano chiesto il permesso di soggiorno ed i frequenti contatti telefonici intercorsi con gli stessi (escluso il riferimento ai contenuti delle conversazioni, valutando allo scopo soltanto i "tabulati"). Si tratta di comportamenti che sono stati ricondotti alla categoria della colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, sotto il profilo delle ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (ad esempio, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782), in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato, essendo l'indagine partita (p. 9 del provvedimento impugnato) da una segnalazione alla Prefettura da parte del responsabile del servizio immigrazione delle A.c.i.i. (acronimo di Associazioni cristiane lavoratori italiani) di Macerata circa l'anomalo reiterato interessamento di tale "Rossana", addetta all'ufficio relazioni con il pubblico, per il buon esito delle pratiche di ricongiungimento familiare da parte di cittadini extracomunitari. 3.Consegue il rigetto dei ricorso e la condanna della ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.