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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25419/2026

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ANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24/10/2005; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai relativi motivi.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma con sentenza del 24 gennaio 2024, per quanto di interesse in questa sede, decidendo sui gravami presentati, tra l'altro, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma pronunciata (all'esito del rito abbreviato) il 25 gennaio 2023 così provvedeva: - riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata, di cui ai capi 8) e 21), e di detenzione e porto di arma da sparo di cui al capo 22), ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.533,00 di multa; riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di partecipazione qualificata (ossia, con il ruolo di organizzatore) all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) ed all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), ad anni 10 di reclusione; - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), ad anni 2 e mesi 8 di reclusione.

1.1. I tre imputati sopra indicati proponevano ricorsi per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale in questione.

1.2. In particolare, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] era affidato a due motivi; con il primo motivo si denunciava la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, e 530, comma 2, del codice di rito e 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento ai delitti di estorsione di cui ai capi 8) e 21), nonché di detenzione e porto di arma da sparo di cui al capo 22).

Al riguardo veniva eccepito, in primo luogo, il vizio di motivazione inesistente, per non avere la Corte territoriale rassegnato una sola specifica argomentazione per dar conto degli elementi di fatto atti a giustificare il concorso del ricorrente nei predetti delitti.

Elementi in ogni caso assenti: di modo che, ad esempio, non riscontrandosi conversazioni intercettate che lo coinvolgessero direttamente o indirettamente, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ritenuto responsabile dell'estorsione in danno dei titolari del ristorante '[OSCURATO:PERSONA]' per il solo fatto di essere stato visto entrare nell'esercizio assieme al fratello, tanto più che, nulla avendo a che vedere né con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] né con altri soggetti di etnia Rom, egli non era stato neppure imputato di condotte partecipative alle 2associazioni di cui ai capi 1) e 2).

Di tale ultimo decisivo rilievo, oltretutto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto quantomeno tener conto ai fini dell'esclusione nei confronti del ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.

Quanto alla sussistenza dei delitti di cui ai capi 21) e 22), veniva ribadito, che sarebbe stato, in ogni caso, assente il profilo del profitto ingiusto nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] e che la presenza dell'arma, oggetto dell'interlocuzione captata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'autovettura Mercedes sulla quale [OSCURATO:PERSONA] viaggiava, costituiva oggetto di una mera deduzione del tutto priva di riscontri fattuali.

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 125, comma 3, 74 e 539 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione apparente o, comunque, illogica in relazione al diniego di revoca delle statuizioni civili disposte anche nei confronti del ricorrente, il quale era stato condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, Comune di Latina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché egli non fosse stato neppure imputato per i reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e fosse stato condannato soltanto per i delitti di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di Iavarone nonché di [OSCURATO:PERSONA], i quali, però, non si erano costituiti come parti civili.

1.3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si basava su due motivi.

Il primo denunciava il vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione, con funzione apicale, del ricorrente all'associazione di cui al capo 1), non essendo stato indicato un solo comportamento concreto atto a denotare un'oggettiva sua messa a disposizione del sodalizio ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma comune; motivazione al riguardo indefettibile, anche perché nessun reato fine gli era stato ascritto e perché la sola conversazione intercettata, richiamata dal giudice di appello a sostegno della sua partecipazione, come sopra intesa, dava piuttosto conto dell'esistenza di un rapporto conflittuale con il fratello, [OSCURATO:PERSONA] capo dell'associazione.

Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in riferimento al secondo motivo di appello, con il quale la difesa aveva articolato specifiche censure con riguardo alla partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2): delitto, questo, in relazione al quale il ricorrente avrebbe meritato che le sue censure venissero esaminate, avendo egli riportato una pena in continuazione per anni tre.

31.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fondava su tre motivi.

Il primo denunciava la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 74, commi 2 e 6, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), non potendosi dire riscontrate da oggettivi elementi di prova, coevi ai fatti per i quali si procede, le dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori di giustizia e non risultando altrimenti la prova di una sua effettiva e permanente messa a disposizione dell'associazione.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 74, commi 2 e 6, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione all'adesione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), difettando l'elemento della sua volontaria aggregazione al sodalizio, avendo egli preso a spacciare lo stupefacente per conto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] avendone subito l'imposizione al riguardo.

Il terzo motivo censurava l'illegalità della pena, essendo stata applicata al ricorrente la recidiva specifica infraquinquennale, ancorché, cessata la sua partecipazione al sodalizio nel novembre 2016, egli a quella data non avesse riportato alcuna condanna.

1.5. Con sentenza n.8033/2025 pronunciata il giorno 14 gennaio 2025 la Quinta sezione della Corte di cassazione, per quanto di interesse in questa sede, annullava la decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 8); annullava la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché, limitatamente alla recidiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1.6. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio e per quanto ancora di rilievo nella presente fase, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli sub 1) perché il fatto non sussiste, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub 8) per non aver commesso il fatto ed escludeva la recidiva per [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, concesse ai tre imputati le circostanze attenuanti ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.333,00 di multa ed in anni due e mesi sei di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

42. Avverso la sopra indicata sentenza pronunciata dalla Corte del rinvio, gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione basati sui motivi appresso indicati, riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa.

3. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, 161 cod. pen., 129 e 531 del codice di rito ed il vizio di motivazione illogica ed inesistente; al riguardo osserva che la Corte di appello, pur avendo escluso la recidiva, ha errato nel non rilevare l'intervenuta prescrizione del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 sub 2) cessato alla data di novembre 2016 e, perciò, prescritto nel maggio 2024, vale a dire in data anteriore alla sentenza rescissoria.

4. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], fonda il proprio ricorso su due motivi.

4.1. Con il primo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 110, 40 cod. pen., 192 e 546 del codice di rito ed il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica (anche per travisamento della prova) rispetto alla ritenuta responsabilità, nei suoi confronti, per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico.

In particolare, evidenzia che la Corte di appello ha omesso di indicare il suo contributo causale ed efficiente al sodalizio criminale in questione non potendo valere, in tal senso, le conversioni intercettate risalenti al 29 luglio, 5 agosto, 9 settembre e 25 novembre del 2019; inoltre, secondo l'imputato, la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare - quali elementi sicuramente ostativi alla partecipazione all'associazione sopra indicata - la sua detenzione protrattasi dal 2010 al 2025, il rapporto conflittuale con il fratello Giuseppe (detto '[OSCURATO:PERSONA]') [OSCURATO:PERSONA] e l'intervenuta assoluzione dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

4.2. Con il secondo motivo l'imputato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 192 del codice di rito e del vizio di motivazione illogica e contraddittoria, con particolare riferimento alle dichiarazioni del collaboratore dì giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed alla assenza di riscontri esterni individualizzanti rispetto al suo propalato.

55. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha affidato la propria impugnazione a tre motivi.

5.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, n.3, e 597, commi 3 e 4, del codice di rito ed il difetto di motivazione; al riguardo, osserva che la Corte del rinvio è incorsa nella violazione del divieto di 'reformatio in peius' poiché, nonostante la sua assoluzione per il reato sub 8), la nuova pena riguardante i due restanti reati è rimasta immutata rispetto a quella inflitta con la precedente sentenza annullata dalla Corte di cassazione, senza che, peraltro, sia stata fornita alcuna motivazione in ordine alla determinazione del nuovo trattamento sanzionatorio.

5.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 n.3 del codice di rito, 111 Cost., 62-bis e 69 cod. pen. e del vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125 n.3 del codice di rito, 111 Cost., 56, 132 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei suoi confronti.

6. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza, nel corso della quale le parti presenti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere complessivamente respinto; al contrario, quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risultano fondati per le ragioni di seguito illustrate.

2. Anzitutto, con riferimento alla impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], deve ricordarsi che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio una questione inerente alla valutazione delle circostanze 6destinata ad incidere, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell'imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Rv. 282801 - 01).

2.1. Il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico di cui al n. 2 della rubrica, commessa sino al mese di novembre del 2016; in particolare, il G.i.p. (pagg. 321 e ss. della decisione di primo grado) aveva ritenuto configurabile tl'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 che — mediante il )9 richiamo all'art. 416 cod. pen. — prevede per i soli partecipanti all'associazione (quale è stato ritenuto il [OSCURATO:PERSONA]) la pena da uno a cinque anni di reclusione.

2.2. Ciò posto, l'eccezione di intervenuta prescrizione è fondata essendo la stessa maturatasi nel mese di maggio del 2024, quindi prima della sentenza di annullamento e di quella emessa in sede di rinvio; parimenti non sussiste alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art.129, secondo comma, cod. proc. pen., peraltro nemmeno dedotta dalla difesa.

2.3. Per l'effetto, va dichiarata — a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. — l'intervenuta prescrizione del reato medesimo, commesso sino al mese di novembre del 2016, per decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157, e 161, in assenza di cause di sospensione della stessa risultanti dagli atti e della intervenuta esclusione della contestata recidiva con la sentenza rescissoria; da quanto sopra segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato contestatogli sub 2) estinto per prescrizione.

3. Passando all'esame della impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Da ciò 7consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.

3.1. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque - salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale - quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282).

3.2. È noto, d'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745).

Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto 8emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).

3.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

3.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di 9specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 dei 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).

3.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

3.6. Premesso quanto sopra, si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato sub 2), avendo la Corte del rinvio soltanto rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio con riferimento a tale reato a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (detto 'Porcellino' o '[OSCURATO:PERSONA]') è stato riconosciuto essere il coordinatore (per le piazze di spaccio) dell'associazione finalizzata al narcotraffico sub 2), per la quale si è ritenuta sussistente l'ipotesi prevista dal comma 6 del sopra citato art. 74, riguardante una condotta dal settembre 2015 sino alla attualità.

3.8. Chiarito quanto sopra, si rileva che il primo motivo è infondato.

Al riguardo deve ricordarsi che in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di 10subalternità rispetto al vertice associativo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla "piazza" gestita dal sodalizio). (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736 - 02).

Inoltre, è noto che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

La valenza dimostrativa delle captazioni è, invero, collegata al fatto che i colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione, rendendola tendenzialmente genuina e potenzialmente autosufficiente, quando sia rintracciabile chiarezza espressiva nella narrazione dei fatti vissuti e comunicati, e possa essere esclusa la veicolazione di dati non rispondenti al vero, per imprecisione, millanteria o interesse specifico del locutore.

3.9. La sentenza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra richiamati poiché — con motivazione congrua ed esente da vizi di carattere logico - ha evidenziato che l'odierno ricorrente, nel corso della detenzione, era stato messo a conoscenza dai famigliari in ordine all'attività svolta dal sodalizio e delle relative problematiche, rispetto alle quali egli forniva indicazioni e consigli, mediante puntuali indicazioni (tra cui quella di rimuovere le telecamere di sorveglianza poste al di fuori della sua abitazione dal figlio [OSCURATO:PERSONA]) su come riscuotere crediti riguardanti la cessione di stupefacente, su come confezionare e tagliare la droga, sulle accortezze da seguire nelle trattative illecite e, in genere, rispetto alle cautele da adottare negli spostamenti da parte degli associati.

Tali indicazioni (oggetto dei numerosi colloqui intercettati), per il loro contenuto, sono state, quindi, coerentemente considerate la conferma del ruolo di coordinatore del sodalizio criminale svolto da [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scardinano, quindi, le logiche argomentazioni svolte dalla Corte del rinvio per confermare il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato.

114.4. Il secondo motivo è inammissibile per la sua aspecificità ed inconferenza dato che esso richiama le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, però, la Corte del rinvio non ha preso in considerazione nella decisione oggi impugnata rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 13 -17 della sentenza impugnata).

5. Al contrario, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati sub 21) e 22) - tentata estorsione pluriaggravata e violazione della legge armi - è fondato ed assorbente, con la precisazione che la sua responsabilità in ordine ai predetti reati è stata accertata in via irrevocabile dato che la Corte di cassazione, con la sopra citata sentenza rescindente, aveva disposto l'annullamento unicamente in ordine al reato sub 8), per il quale è poi intervenuta sentenza di assoluzione in sede di rinvio.

5.1. Come noto, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di 'reformatio in peius', non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale (Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, Rv. 285873 - 01).

5.2. [OSCURATO:PERSONA], la Corte del rinvio è incorsa nella violazione del divieto sopra indicato avendo irrogato per i reati sub 21) e 22) - originariamente considerati come reati satellite rispetto a quello sub 8) - una pena superiore rispetto a quanto stabilito con la sentenza annullata e senza fornire, peraltro, alcuna motivazione delle ragioni poste a fondamento del nuovo trattamento sanzionatorio nonostante l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione, mentre va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati sub 21) e 22) tenuto conto dei rilievi sopra indicati.

Infine, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 12Di [OSCURATO:PERSONA] va respinta, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24/10/2005; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai relativi motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma con sentenza del 24 gennaio 2024, per quanto di interesse in questa sede, decidendo sui gravami presentati, tra l'altro, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma pronunciata (all'esito del rito abbreviato) il 25 gennaio 2023 così provvedeva: - riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata, di cui ai capi 8) e 21), e di detenzione e porto di arma da sparo di cui al capo 22), ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.533,00 di multa; riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di partecipazione qualificata (ossia, con il ruolo di organizzatore) all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) ed all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), ad anni 10 di reclusione; - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), ad anni 2 e mesi 8 di reclusione. 1.1. I tre imputati sopra indicati proponevano ricorsi per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale in questione. 1.2. In particolare, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] era affidato a due motivi; con il primo motivo si denunciava la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, e 530, comma 2, del codice di rito e 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento ai delitti di estorsione di cui ai capi 8) e 21), nonché di detenzione e porto di arma da sparo di cui al capo 22). Al riguardo veniva eccepito, in primo luogo, il vizio di motivazione inesistente, per non avere la Corte territoriale rassegnato una sola specifica argomentazione per dar conto degli elementi di fatto atti a giustificare il concorso del ricorrente nei predetti delitti. Elementi in ogni caso assenti: di modo che, ad esempio, non riscontrandosi conversazioni intercettate che lo coinvolgessero direttamente o indirettamente, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ritenuto responsabile dell'estorsione in danno dei titolari del ristorante '[OSCURATO:PERSONA]' per il solo fatto di essere stato visto entrare nell'esercizio assieme al fratello, tanto più che, nulla avendo a che vedere né con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] né con altri soggetti di etnia Rom, egli non era stato neppure imputato di condotte partecipative alle 2associazioni di cui ai capi 1) e 2). Di tale ultimo decisivo rilievo, oltretutto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto quantomeno tener conto ai fini dell'esclusione nei confronti del ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. Quanto alla sussistenza dei delitti di cui ai capi 21) e 22), veniva ribadito, che sarebbe stato, in ogni caso, assente il profilo del profitto ingiusto nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] e che la presenza dell'arma, oggetto dell'interlocuzione captata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'autovettura Mercedes sulla quale [OSCURATO:PERSONA] viaggiava, costituiva oggetto di una mera deduzione del tutto priva di riscontri fattuali. Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 125, comma 3, 74 e 539 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione apparente o, comunque, illogica in relazione al diniego di revoca delle statuizioni civili disposte anche nei confronti del ricorrente, il quale era stato condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, Comune di Latina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché egli non fosse stato neppure imputato per i reati associativi di cui ai capi 1) e 2) e fosse stato condannato soltanto per i delitti di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di Iavarone nonché di [OSCURATO:PERSONA], i quali, però, non si erano costituiti come parti civili. 1.3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si basava su due motivi. Il primo denunciava il vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione, con funzione apicale, del ricorrente all'associazione di cui al capo 1), non essendo stato indicato un solo comportamento concreto atto a denotare un'oggettiva sua messa a disposizione del sodalizio ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma comune; motivazione al riguardo indefettibile, anche perché nessun reato fine gli era stato ascritto e perché la sola conversazione intercettata, richiamata dal giudice di appello a sostegno della sua partecipazione, come sopra intesa, dava piuttosto conto dell'esistenza di un rapporto conflittuale con il fratello, [OSCURATO:PERSONA] capo dell'associazione. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in riferimento al secondo motivo di appello, con il quale la difesa aveva articolato specifiche censure con riguardo alla partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2): delitto, questo, in relazione al quale il ricorrente avrebbe meritato che le sue censure venissero esaminate, avendo egli riportato una pena in continuazione per anni tre. 31.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fondava su tre motivi. Il primo denunciava la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 74, commi 2 e 6, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), non potendosi dire riscontrate da oggettivi elementi di prova, coevi ai fatti per i quali si procede, le dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori di giustizia e non risultando altrimenti la prova di una sua effettiva e permanente messa a disposizione dell'associazione. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 74, commi 2 e 6, d.P.R. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione all'adesione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), difettando l'elemento della sua volontaria aggregazione al sodalizio, avendo egli preso a spacciare lo stupefacente per conto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] avendone subito l'imposizione al riguardo. Il terzo motivo censurava l'illegalità della pena, essendo stata applicata al ricorrente la recidiva specifica infraquinquennale, ancorché, cessata la sua partecipazione al sodalizio nel novembre 2016, egli a quella data non avesse riportato alcuna condanna. 1.5. Con sentenza n.8033/2025 pronunciata il giorno 14 gennaio 2025 la Quinta sezione della Corte di cassazione, per quanto di interesse in questa sede, annullava la decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 8); annullava la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché, limitatamente alla recidiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.6. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio e per quanto ancora di rilievo nella presente fase, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli sub 1) perché il fatto non sussiste, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub 8) per non aver commesso il fatto ed escludeva la recidiva per [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, concesse ai tre imputati le circostanze attenuanti ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione, a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.333,00 di multa ed in anni due e mesi sei di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 42. Avverso la sopra indicata sentenza pronunciata dalla Corte del rinvio, gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione basati sui motivi appresso indicati, riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa. 3. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il proprio ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157, 161 cod. pen., 129 e 531 del codice di rito ed il vizio di motivazione illogica ed inesistente; al riguardo osserva che la Corte di appello, pur avendo escluso la recidiva, ha errato nel non rilevare l'intervenuta prescrizione del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 sub 2) cessato alla data di novembre 2016 e, perciò, prescritto nel maggio 2024, vale a dire in data anteriore alla sentenza rescissoria. 4. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], fonda il proprio ricorso su due motivi. 4.1. Con il primo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/90, 110, 40 cod. pen., 192 e 546 del codice di rito ed il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica (anche per travisamento della prova) rispetto alla ritenuta responsabilità, nei suoi confronti, per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico. In particolare, evidenzia che la Corte di appello ha omesso di indicare il suo contributo causale ed efficiente al sodalizio criminale in questione non potendo valere, in tal senso, le conversioni intercettate risalenti al 29 luglio, 5 agosto, 9 settembre e 25 novembre del 2019; inoltre, secondo l'imputato, la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare - quali elementi sicuramente ostativi alla partecipazione all'associazione sopra indicata - la sua detenzione protrattasi dal 2010 al 2025, il rapporto conflittuale con il fratello Giuseppe (detto '[OSCURATO:PERSONA]') [OSCURATO:PERSONA] e l'intervenuta assoluzione dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. 4.2. Con il secondo motivo l'imputato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 192 del codice di rito e del vizio di motivazione illogica e contraddittoria, con particolare riferimento alle dichiarazioni del collaboratore dì giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed alla assenza di riscontri esterni individualizzanti rispetto al suo propalato. 55. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha affidato la propria impugnazione a tre motivi. 5.1. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, n.3, e 597, commi 3 e 4, del codice di rito ed il difetto di motivazione; al riguardo, osserva che la Corte del rinvio è incorsa nella violazione del divieto di 'reformatio in peius' poiché, nonostante la sua assoluzione per il reato sub 8), la nuova pena riguardante i due restanti reati è rimasta immutata rispetto a quella inflitta con la precedente sentenza annullata dalla Corte di cassazione, senza che, peraltro, sia stata fornita alcuna motivazione in ordine alla determinazione del nuovo trattamento sanzionatorio. 5.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 n.3 del codice di rito, 111 Cost., 62-bis e 69 cod. pen. e del vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 125 n.3 del codice di rito, 111 Cost., 56, 132 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei suoi confronti. 6. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza, nel corso della quale le parti presenti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere complessivamente respinto; al contrario, quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risultano fondati per le ragioni di seguito illustrate. 2. Anzitutto, con riferimento alla impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], deve ricordarsi che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio una questione inerente alla valutazione delle circostanze 6destinata ad incidere, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell'imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Rv. 282801 - 01). 2.1. Il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico di cui al n. 2 della rubrica, commessa sino al mese di novembre del 2016; in particolare, il G.i.p. (pagg. 321 e ss. della decisione di primo grado) aveva ritenuto configurabile tl'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 che — mediante il )9 richiamo all'art. 416 cod. pen. — prevede per i soli partecipanti all'associazione (quale è stato ritenuto il [OSCURATO:PERSONA]) la pena da uno a cinque anni di reclusione. 2.2. Ciò posto, l'eccezione di intervenuta prescrizione è fondata essendo la stessa maturatasi nel mese di maggio del 2024, quindi prima della sentenza di annullamento e di quella emessa in sede di rinvio; parimenti non sussiste alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art.129, secondo comma, cod. proc. pen., peraltro nemmeno dedotta dalla difesa. 2.3. Per l'effetto, va dichiarata — a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. — l'intervenuta prescrizione del reato medesimo, commesso sino al mese di novembre del 2016, per decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157, e 161, in assenza di cause di sospensione della stessa risultanti dagli atti e della intervenuta esclusione della contestata recidiva con la sentenza rescissoria; da quanto sopra segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato contestatogli sub 2) estinto per prescrizione. 3. Passando all'esame della impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò 7consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 3.1. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque - salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale - quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282). 3.2. È noto, d'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto 8emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 3.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 3.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di 9specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 dei 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 3.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3.6. Premesso quanto sopra, si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato sub 2), avendo la Corte del rinvio soltanto rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio con riferimento a tale reato a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (detto 'Porcellino' o '[OSCURATO:PERSONA]') è stato riconosciuto essere il coordinatore (per le piazze di spaccio) dell'associazione finalizzata al narcotraffico sub 2), per la quale si è ritenuta sussistente l'ipotesi prevista dal comma 6 del sopra citato art. 74, riguardante una condotta dal settembre 2015 sino alla attualità. 3.8. Chiarito quanto sopra, si rileva che il primo motivo è infondato. Al riguardo deve ricordarsi che in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di 10subalternità rispetto al vertice associativo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla "piazza" gestita dal sodalizio). (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736 - 02). Inoltre, è noto che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). La valenza dimostrativa delle captazioni è, invero, collegata al fatto che i colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione, rendendola tendenzialmente genuina e potenzialmente autosufficiente, quando sia rintracciabile chiarezza espressiva nella narrazione dei fatti vissuti e comunicati, e possa essere esclusa la veicolazione di dati non rispondenti al vero, per imprecisione, millanteria o interesse specifico del locutore. 3.9. La sentenza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra richiamati poiché — con motivazione congrua ed esente da vizi di carattere logico - ha evidenziato che l'odierno ricorrente, nel corso della detenzione, era stato messo a conoscenza dai famigliari in ordine all'attività svolta dal sodalizio e delle relative problematiche, rispetto alle quali egli forniva indicazioni e consigli, mediante puntuali indicazioni (tra cui quella di rimuovere le telecamere di sorveglianza poste al di fuori della sua abitazione dal figlio [OSCURATO:PERSONA]) su come riscuotere crediti riguardanti la cessione di stupefacente, su come confezionare e tagliare la droga, sulle accortezze da seguire nelle trattative illecite e, in genere, rispetto alle cautele da adottare negli spostamenti da parte degli associati. Tali indicazioni (oggetto dei numerosi colloqui intercettati), per il loro contenuto, sono state, quindi, coerentemente considerate la conferma del ruolo di coordinatore del sodalizio criminale svolto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Le censure difensive (peraltro, in gran parte rivalutative) non scardinano, quindi, le logiche argomentazioni svolte dalla Corte del rinvio per confermare il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato. 114.4. Il secondo motivo è inammissibile per la sua aspecificità ed inconferenza dato che esso richiama le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, però, la Corte del rinvio non ha preso in considerazione nella decisione oggi impugnata rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 13 -17 della sentenza impugnata). 5. Al contrario, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati sub 21) e 22) - tentata estorsione pluriaggravata e violazione della legge armi - è fondato ed assorbente, con la precisazione che la sua responsabilità in ordine ai predetti reati è stata accertata in via irrevocabile dato che la Corte di cassazione, con la sopra citata sentenza rescindente, aveva disposto l'annullamento unicamente in ordine al reato sub 8), per il quale è poi intervenuta sentenza di assoluzione in sede di rinvio. 5.1. Come noto, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di 'reformatio in peius', non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale (Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, Rv. 285873 - 01). 5.2. [OSCURATO:PERSONA], la Corte del rinvio è incorsa nella violazione del divieto sopra indicato avendo irrogato per i reati sub 21) e 22) - originariamente considerati come reati satellite rispetto a quello sub 8) - una pena superiore rispetto a quanto stabilito con la sentenza annullata e senza fornire, peraltro, alcuna motivazione delle ragioni poste a fondamento del nuovo trattamento sanzionatorio nonostante l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione, mentre va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine ai reati sub 21) e 22) tenuto conto dei rilievi sopra indicati. Infine, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] 12Di [OSCURATO:PERSONA] va respinta, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris