CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 27033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 7674-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2971/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/12/2017, notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 07674 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto a mezzo notaio del 20.09.1996, [OSCURATO:PERSONA] alla propria moglie [OSCURATO:PERSONA] alcuni beni immobili (la quota indivisa di una metà di due fabbricati e la porzione di altro fabbricato) e la beneficiò, con atto pubblico di compravendita del 31.01.1996, di un immobile destinato a uso abitativo acquistato con denaro proprio. 2. Nel febbraio 2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] , assumendo di essere venuto a conoscenza del fatto che la propria moglie intratteneva una stabile relazione coniugale, ritenuta tale da integrare ingiuria grave, la citavain giudizio innanzi al Tribunale di Padova per ottenere, ai sensi dell’art. 801 c.c., la revocazione per ingratitudine delle donazioni, diretta e indiretta, effettuate in favore della medesima,oltre al risarcimento dei danni. 3. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, preliminarmente, l’estinzione dell’azione per intervenuta decadenza annuale ex art. 802 c.c. e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti per l’azione ex art. 801 c.c. 4. Con sentenza n. 1717/2016 del 3.6.2016 il Tribunale di Padovarigettava interamente le domande formulate dall’attore. 5. Avverso tale sentenzaproponeva appello il [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 2971/2017, resa in contradditorio con parte appellata, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di prime cure. 7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi. 8. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], rilevando l’inammissibilità dei motivi di ricorso. 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380bis.1 c.p.c. Ric. 2018 n. 07674 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -3- 10. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo è così rubricato “ Rigetto richieste di ordine di esibizione della documentazione bancaria - violazione e falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c., 119 quarto comma d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), artt. 2697 e 802 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5”. Con esso il ricorrente lamenta l’ingiusto decisumdel giudice di secondo gradoin ordine al rigetto della richiesta de gli ordin i di esibizione della documentazione bancaria relativa al conto corrente della Wronska. C iò integrerebbe , secondo l’istante , violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c., con un’ingiusta compressione del diritto alla prova ai sensi e per gli effetti dell’art 2697 c.c., in quanto, se acquisita, questa avrebbe potuto comprovare gli ingenti spostamenti di denaro effettuati dalla Wronska in favore del suo amante. 1.2. - Il secondo mot ivo recita “Erronea e aprioristica limitazione della prova testimoniale - violazione e falsa applicazione degli artt. 187, 244, 245, 257 c.p.c. - violazione e falsa applicazione artt. 2697 e 802 c.c. in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - motivazione apparent e, illogica e contraddittoria” ed è volto a censurare l ’ ammissione con stridenti limitazioni della prova testimoniale: la riduzione della lista dei testimoni a non più di due per parte avrebbe determinato la compressione della possibilità per il ricorrentedi fornire in giudizio adeguata dimostrazione dei fatti prospettati. 1.3.- Il terzo motivo ( “Violazione e falsa applicazione dell'art.802 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. - motivazione carente e/o apparente”) denuncia la sentenza Ric. 2018 n. 07674 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -4- impugnata per motivazione carente o apparente sul punto della individuazione del dies a quo del termine decadenziale per proporre l’azione di revocazione. 2.-Dietro gli invocati errores in iudicando, i motivi di censura sono sostanzialmente volti a lamentare la mancata ammissione di alcune istanze istruttorie e quindi a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti riscontrati e valutati nella causa di merito in senso più vantaggioso per il ricorrente, travalicando i compiti e le funzioni del giudizio di legittimità. Il ricorrente contesta infatti le risultanze delle scelte istruttorie sotto il profilo della violazione di legge, laddove il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge. Viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016). Come correttamente segnalato dalla controricorrente, il vizio avrebbe dovuto essere denunciato in forza dell’art. 360comma 1, n. 5 c.p.c. (che peraltro neppure più conosce, nel testo riformato, la illogicità o contraddittorietà della motivazione), ma sussiste nella specie l’ipotesi della “doppia conforme”, sì che il sindacato richiesto è precluso in radice dalla previsione dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c. Neltentativo di sottrarre il ricorso a tale limite, nella memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c. il ricorre nte afferma di avere puntualmente indicato le ragioni di fatto poste a fondamento Ric. 2018 n. 07674 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -5- della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello dimostrando che esse sono tra loro diverse, ma ciò non emerge dalla lettura sia del ricorso sia della sentenza censurata. 3. - Quanto, più specificamente, alla sup posta violazione dell’art. 210 c.p.c., la decisione di concedere o meno l’ordine di esibizione costituisce, per il giudice di merito, un potere discrezionale il cui mancato esercizio è censurabile in sede di ricorso per cassazione alla duplice condizione che quel giudice abbia omesso del tutto di motivare sull'istanza avanzata dalla parte e che il mezzo di prova richiesto e non ammesso risulti funzionale alla dimostrazione di punti decisivi della controversia (tra le tante Cass. n. 19521/2004). Nella specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato il rigetto, ritenendo che le istanze ex art. 210 c.p.c. hanno connotazione meramente esplorativa (tra i precedenti Cass. n. 6439/2010)e che manca la dimostrazione della decisività della prova omessa, non rivelandosi decisive le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] che la documentazione, se acquisita, avrebbe dimostrato gli ingenti spostamenti di denaro della moglie al suo amante, dato che lo stesso ricorrente riconosce che erano già stati prodotti in giudizio estratti conto e altri documenti bancari (v. pag. 35del ricorso). Inoltre, il giudice di appello risulta avere fatto corretta applicazione del principio, ribadito in numerose pronunzie, che non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. n. 19475/2005; n. 38062/2021). Nella specie – come si legge in sentenza – “l'appellante non ha mai provato di essersi attivato Ric. 2018 n. 07674 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -6- diligentemente per richiedere la documentazione in questione e di avere ricevuto risposta negativa”, a nulla rileva ndo l e impeditive “ragioni di privacy” addotte dal [OSCURATO:PERSONA] , poiché le esigenze di protezione dei dati personali altrui “sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia” (Cass. n. 5068/2021). Il primo motivoè pertanto inammissibile. 4. – Parimenti inammissibile è il secondo motivo , che assume quale ragione di censura la limitazione delle prove testimoniali (capitolazioni e numero dei testi), posto che, alla luce del costante orientamento di questa Corte, l’esclusione di capitoli di prova e la riduzione delle liste sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova,potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora per i risultati raggiunti ritenga superfluo ulteriore assunzione della prova, con un giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 20398/2021; Cass. n. 11810/2016, n. 9551/2009). Al riguardo, mentre il ricorrente sostiene che l’audizione di altri testi “avrebbe potuto confermare ogni profilo rilevante ai fini della decisione”, la decisione impugnata h a ritenuto giustificato il provvedimento del primo giudice di limitazione dei capitoli e dei testi da sentire, in virtù del f atto che la capitolazione era in parte generica e relativa a fatti neppure allegati dall'attore negli atti introduttivi del giudizio, con una motivazione che non si presenta affatto come “contradditoria e illogica”e che per di più – quanto ai due testi es cussi - evidenzia l’irrilevanza delle deposizioni del teste Girotto e l’inattendibilità del teste Ksiqzek, ossia dei due testi di parte [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 07674 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -7- Purela dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile - integrando motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. – solo per l’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne risulta gravata (v., ex multis,Cass. n. 8554/2018) e tale non è certamente il caso de quo. 5. –Anche il terzo motivo è privo di pregio e va respinto . Al riguardo, deve anzitutto essere rilevato che nessuna parte motiva della sentenza censurata fa esplicito riferimento alla tardività della proposizione dell’azione: a ciò pare dirigersi la doglianza di carenza o apparenza di motivazione che si legge unicamente in rubrica del motivo in esame; vizio che sarebbe comunque denunziabile non già exart. 360 comma 1, n. 3, ma ancora una volta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e che s conterebbe sia la preclusione sopra illustrata, sia la mancata comprensione del significato di motivazione “carente” o “apparente” come inteso da questa Corte, che sussiste solo quando non sia percepibile dal testo della sentenza il fondamento della decisione, “perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (di recente: Cass. n. 6758/2022). Nella memoria illustrativa, il [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che il motivo “è volto a censurare l'erronea declaratoria di tardività della domanda … richiedendosi alla Corte … di esercitare il necessario controllo circa il carattere decisivo delle prove e dei documenti che sono stati trascurati dal giudice dimerito e che avrebbero senz’altro condotto a una decisione di segno contrario a quella assunta, con pedissequa declaratoria di tempestività della domanda ex art. 802 c.c.”. Ric. 2018 n. 07674 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -8- E evidente che l’intento del ricorrenteè quello di sollecita re nuovamente un inammissibile, diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, volto a sostenere una differente collocazione temporale della conoscenza dei fatti atta ad integrare il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizionedell'azione di revocazione per ingratitudine. Per di più, la doglianza appare rivolta alle argomentazioni del giudice di prime cure. Il vero è che la sentenza gravata ha sostanzialmente ritenuto superflua la verifica di tale profilo, posto che la stessa ha confermatoil rigetto della domanda attorea diretta a prospettare l’ingiuria grave che, ai sensi dell'art. 801 c.c., legittima larevoca della donazione per ingratitudine del donatario, poichè ha esclu so l’avvenuta dimostrazione dell’adulterio, avendo riscontrato che dalle risultanze istruttorie non erano emersi “fatti tali da ritenere provato che la moglie intrattenesse una relazione con modalità ingiuriose nei confronti del marito”. Da qui, l’inutilità di appurare se l’azione fosse o meno stata proposta nei termini. 7.- I n conclusione, i passaggi motivazionali della corte veneziana appaiono coerenti, logici ed immunidai vizi che in essi ravvisa il ricorrente. 8. – I l ricorso va pertanto rigettato e da ciò consegue la condanna del ricorrente alle spese, come liquidate in dispositivo. 9.- Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018 n. 07674 sez. S2 -ud. 07-06-2022 -9- La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.100,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore impor