CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44439/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2629/2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385, cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e vizio di motivazione: a) in merito alla valutazione del dolo; b) per diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. Con congrua motivazione la Corte di appello ha spiegato le ragioni dell'irrilevanza del motivo dell'uscita (il litigio con il padre convivente). In merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si ribadisce che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, ove non affetta da vizi logici. Nel caso di specie la Corte ha rilevato l'assenza di elementi favorevoli all'imputato, atteso che lo stato di incensuratezza non assume di per sé rilevanza a tale fine per dettato normativo, mentre sono risultati carenti di prova gli altri profili collegati alla dedotta lievità del fatto. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] Crisèij6lo [OSCURATO:PERSONA](F!_LERIA -