CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46369/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4.6.2015 il GUP di Catania aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione - in questi termini riqualificando la originaria imputazione di riciclaggio - e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione ed Euro 300 di multa confermando nel resto la decisione gravata; 3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che il dato della giovane età dell'imputato, allora diciottenne, è stato giudicato non rilevante dalla Corte di Appello che, in tal modo, ha trascurato le più recenti acquisizioni che, anche a livello comunitario e sovranazionale, hanno segnalato la necessità di tener conto del graduale perfezionamento della personalità ai fini della ponderazione del grado della colpa con sostanziale equiparazione dei giovani infraventunenni agli adolescenti. 4. Il ricorso è inammissibile. Si è chiarito che la "giovane età" dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ancorché il giudice debba accertare che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 11985 del 04/02/2020, PG in proc. Gismondo, Rv. 278633; Sez. 1, n. 7993 del 12/04/1985, Rv. 170382). La Corte di Appello ha dunque replicato in termini assolutamente congrui e corretti all'omologo motivo di appello sostenendo che, alla luce della stessa dinamica dell'episodio e degli elementi fattuali acquisiti, la giovane età del ricorrente non gli avrebbe impedito di rendersi conto della provenienza illecita del ciclomotore mentre le ulteriori deduzioni difensive circa il contesto socio- economico-culturale di riferimento erano rimaste al livello di mere allegazioni difensive. Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi Agostinac