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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:955
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0485_RES

Causa C‑485/24

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation – Chambre sociale (Francia)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 6 – Contratto di lavoro – Scelta delle parti – Disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta – Determinazione di tale legge – Luogo di lavoro abituale – Cambiamento del luogo di lavoro abituale nel corso del rapporto di lavoro – Collegamenti più stretti del contratto di lavoro con un altro paese – Criteri di valutazione – Presa in considerazione dell’ultimo luogo di lavoro abituale» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Criteri di collegamento – Contratto di lavoro – Paese del compimento abituale del lavoro – Cambiamento del luogo di lavoro abituale nel corso del rapporto di lavoro – Impossibilità di determinare il paese del compimento abituale del lavoro – Paese della sede che ha assunto il lavoratore – Collegamento più stretto tra il contratto di lavoro e un altro paese – Elementi di valutazione – Ultimo luogo di lavoro abituale del lavoratore – Inclusione (Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, artt. 3 e 6, § 2) (v. punti 43-45, 52, 53, 55-64 e dispositivo) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Criteri di collegamento – Contratto di lavoro – Paese del compimento abituale del lavoro – Nozione – Interpretazione conforme al criterio enunciato nella Convenzione di Bruxelles – Assenza (Convenzione del 27 settembre 1968, art. 5, punto 1; Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, art. 6, § 2) (v. punti 46-49) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte precisa i criteri di determinazione della legge applicabile, previsti dalla Convenzione di Roma ( 1 ), nell’ambito di un contratto di lavoro.

Nel 2002 ES è stato assunto in qualità di conducente dalla [OSCURATO:PERSONA], una società di trasporti con sede in Lussemburgo.

Il suo contratto di lavoro stabiliva che la legge applicabile era quella lussemburghese e che i paesi principalmente interessati dai trasporti effettuati da ES erano la Germania, i paesi del Benelux, l’Italia, la Spagna, il Portogallo e l’Austria.

Nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a ES di aver constatato che, negli ultimi diciotto mesi, egli aveva svolto una parte sostanziale della sua attività lavorativa subordinata, ossia più del 50%, in Francia e che, di conseguenza, doveva iscriverlo al sistema francese di sicurezza sociale.

Nello stesso anno il rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] e ES è cessato, a causa del rifiuto di quest’ultimo di accettare la diminuzione del suo orario di lavoro, di cui era stato informato all’inizio dell’anno.

Nel 2015 ES ha proposto dinanzi al conseil de prud’hommes de Dijon (Tribunale del lavoro di Digione, Francia) un ricorso volto a contestare la risoluzione del suo contratto di lavoro e a ottenere il pagamento di diverse indennità.

Con sentenza del 4 aprile 2017 il conseil de prud’hommes ha respinto le domande di ES con la motivazione che la legge lussemburghese era applicabile all’esecuzione e alla risoluzione del suo contratto di lavoro e che tale risoluzione era la conseguenza delle dimissioni di ES e non la conseguenza di una risoluzione abusiva da parte della [OSCURATO:PERSONA].

ES ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Dijon (Corte d’appello di Digione, Francia), che l’ha annullata nel 2019.

Per quanto riguarda la scelta della legge applicabile al contratto di lavoro, la cour d’appel ha considerato che, alla luce dell’articolo 6 della Convenzione di Roma ( 2 ), la scelta ad opera delle parti della legge lussemburghese non poteva condurre a privare la ES della protezione delle disposizioni imperative della legge francese relative alla modifica e alla risoluzione del suo contratto di lavoro.

Per questo motivo ha riqualificato la risoluzione del contratto di lavoro come licenziamento senza giusta causa e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a ES diverse indennità. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla determinazione della legge applicabile al contratto di lavoro.

Esso si chiede sostanzialmente se, qualora il lavoratore, dopo aver compiuto il suo lavoro per un certo periodo in un luogo determinato, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il suo nuovo luogo di lavoro abituale, occorra tener conto di quest’ultimo luogo per definire la legge applicabile.

Giudizio della Corte La Corte ricorda anzitutto che, conformemente alla regola generale contenuta nell’articolo 3 della Convenzione di Roma, un contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

In deroga a tale regola generale, l’articolo 6 della Convenzione di Roma stabilisce norme di conflitto speciali relative al contratto individuale di lavoro.

Pertanto, il suo articolo 6, paragrafo 1, dispone che la scelta della legge applicabile non può avere il risultato di privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, in applicazione del paragrafo 2 di tale articolo.

Secondo la Corte, i criteri di collegamento del contratto di lavoro sulla base dei quali deve essere determinata la lex contractus menzionati in tale secondo paragrafo non sono rilevanti solo in mancanza di scelta delle parti, ma anche quando le parti, come nel caso di specie, hanno scelto una simile legge, ma quest’ultima priva il lavoratore della protezione delle disposizioni imperative della legge applicabile in forza di tali criteri.

Tali criteri sono quelli del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro e, in mancanza di tale luogo, quello della sede che ha assunto il lavoratore.

Inoltre, ai sensi dell’ultima parte di frase del paragrafo 2 dell’articolo 6 di tale convenzione, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso si applica la legge di quest’altro paese.

Per quanto riguarda il criterio del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, la Corte rileva che la formulazione di tale articolo non fornisce alcuna precisazione riguardo al periodo del rapporto di lavoro da prendere in considerazione per determinare tale paese nell’ipotesi in cui il luogo di lavoro abituale del lavoratore, che svolgeva le sue attività in più Stati, si sia spostato nel territorio di un altro Stato destinato a diventare il nuovo luogo di lavoro abituale di tale lavoratore.

In mancanza di una simile precisazione, occorre quindi tener conto del rapporto di lavoro nel suo insieme.

Orbene, qualora, nel corso di tale rapporto, sia intervenuto un cambiamento relativo al luogo di lavoro abituale, il criterio del paese del compimento abituale del lavoro non consente di identificare alcun paese.

Al riguardo, la Corte spiega che un’interpretazione di tale criterio analoga a quella del criterio del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles ( 3 ), conformemente alla sua sentenza Weber ( 4 ), non è ipotizzabile.

In tale sentenza, la Corte ha statuito che il periodo di lavoro più recente dovrebbe essere preso in considerazione qualora il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un luogo determinato, eserciti le sue attività in modo duraturo in un luogo diverso, dal momento che, secondo la chiara volontà delle parti, quest’ultimo luogo è destinato a diventare il nuovo luogo di lavoro abituale ai sensi di quest’ultima disposizione.

Orbene, contrariamente all’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, divenuto l’articolo 19 del regolamento Bruxelles I ( 5 ), che si riferisce espressamente tanto al «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» o al «luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» quanto all’«ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente» o all’«ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente», l’articolo 8 del regolamento Roma I ( 6 ), che ha sostituito l’articolo 6 della Convenzione di Roma, non opera una simile distinzione, in quanto il legislatore si è astenuto dall’allineare tale disposizione a quella dell’articolo 19 del regolamento Bruxelles

I. Pertanto, poiché non è possibile, nel caso di specie, determinare il paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, occorre fare riferimento al criterio della sede che ha assunto il lavoratore, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Roma, nella fattispecie il Lussemburgo.

Tuttavia, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della medesima convenzione, spetta al giudice nazionale escludere tali criteri di collegamento specifici, qualora risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, e applicare la legge di quest’altro paese.

A tal fine, il giudice nazionale deve valutare l’insieme degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro ed esaminare quello o quelli che, a suo parere, risultano maggiormente significativi.

Nell’ambito di tale esame, il luogo in cui il lavoratore ha compiuto il suo lavoro durante l’ultimo periodo di esecuzione del suo contratto di lavoro, il quale è destinato a diventare un nuovo luogo di lavoro abituale, costituisce uno degli elementi pertinenti ( 7 ) da prendere in considerazione.

Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se il contratto di lavoro presenti collegamenti più stretti con la Francia che con il Lussemburgo, tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro, in particolare l’ultimo luogo di lavoro abituale di ES e il suo obbligo di iscrizione alla sicurezza sociale francese. ( 1 ) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ( GU 1980, L 266, pag. 1 ). ( 2 ) L’articolo 6 della Convenzione di Roma, al paragrafo 1 enuncia che, «[i]n deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2» del medesimo articolo. ( 3 ) Convenzione di Bruxelles 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione. ( 4 ) Sentenza della Corte del 27 febbraio 2002, Weber ( C‑37/00 , EU:C:2002:122 ). ( 5 ) Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), ha sostituito la Convenzione di Bruxelles. ( 6 ) Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»), ha sostituito la Convenzione di Roma. ( 7 )

V. sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker ( C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punti 40 e 41 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0485_RES Causa C‑485/24 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation – Chambre sociale (Francia)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 6 – Contratto di lavoro – Scelta delle parti – Disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta – Determinazione di tale legge – Luogo di lavoro abituale – Cambiamento del luogo di lavoro abituale nel corso del rapporto di lavoro – Collegamenti più stretti del contratto di lavoro con un altro paese – Criteri di valutazione – Presa in considerazione dell’ultimo luogo di lavoro abituale» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Criteri di collegamento – Contratto di lavoro – Paese del compimento abituale del lavoro – Cambiamento del luogo di lavoro abituale nel corso del rapporto di lavoro – Impossibilità di determinare il paese del compimento abituale del lavoro – Paese della sede che ha assunto il lavoratore – Collegamento più stretto tra il contratto di lavoro e un altro paese – Elementi di valutazione – Ultimo luogo di lavoro abituale del lavoratore – Inclusione (Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, artt. 3 e 6, § 2) (v. punti 43-45, 52, 53, 55-64 e dispositivo) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Criteri di collegamento – Contratto di lavoro – Paese del compimento abituale del lavoro – Nozione – Interpretazione conforme al criterio enunciato nella Convenzione di Bruxelles – Assenza (Convenzione del 27 settembre 1968, art. 5, punto 1; Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, art. 6, § 2) (v. punti 46-49) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte precisa i criteri di determinazione della legge applicabile, previsti dalla Convenzione di Roma ( 1 ), nell’ambito di un contratto di lavoro. Nel 2002 ES è stato assunto in qualità di conducente dalla [OSCURATO:PERSONA], una società di trasporti con sede in Lussemburgo. Il suo contratto di lavoro stabiliva che la legge applicabile era quella lussemburghese e che i paesi principalmente interessati dai trasporti effettuati da ES erano la Germania, i paesi del Benelux, l’Italia, la Spagna, il Portogallo e l’Austria. Nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a ES di aver constatato che, negli ultimi diciotto mesi, egli aveva svolto una parte sostanziale della sua attività lavorativa subordinata, ossia più del 50%, in Francia e che, di conseguenza, doveva iscriverlo al sistema francese di sicurezza sociale. Nello stesso anno il rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] e ES è cessato, a causa del rifiuto di quest’ultimo di accettare la diminuzione del suo orario di lavoro, di cui era stato informato all’inizio dell’anno. Nel 2015 ES ha proposto dinanzi al conseil de prud’hommes de Dijon (Tribunale del lavoro di Digione, Francia) un ricorso volto a contestare la risoluzione del suo contratto di lavoro e a ottenere il pagamento di diverse indennità. Con sentenza del 4 aprile 2017 il conseil de prud’hommes ha respinto le domande di ES con la motivazione che la legge lussemburghese era applicabile all’esecuzione e alla risoluzione del suo contratto di lavoro e che tale risoluzione era la conseguenza delle dimissioni di ES e non la conseguenza di una risoluzione abusiva da parte della [OSCURATO:PERSONA]. ES ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Dijon (Corte d’appello di Digione, Francia), che l’ha annullata nel 2019. Per quanto riguarda la scelta della legge applicabile al contratto di lavoro, la cour d’appel ha considerato che, alla luce dell’articolo 6 della Convenzione di Roma ( 2 ), la scelta ad opera delle parti della legge lussemburghese non poteva condurre a privare la ES della protezione delle disposizioni imperative della legge francese relative alla modifica e alla risoluzione del suo contratto di lavoro. Per questo motivo ha riqualificato la risoluzione del contratto di lavoro come licenziamento senza giusta causa e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a ES diverse indennità. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla determinazione della legge applicabile al contratto di lavoro. Esso si chiede sostanzialmente se, qualora il lavoratore, dopo aver compiuto il suo lavoro per un certo periodo in un luogo determinato, si trovi a dover svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il suo nuovo luogo di lavoro abituale, occorra tener conto di quest’ultimo luogo per definire la legge applicabile. Giudizio della Corte La Corte ricorda anzitutto che, conformemente alla regola generale contenuta nell’articolo 3 della Convenzione di Roma, un contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. In deroga a tale regola generale, l’articolo 6 della Convenzione di Roma stabilisce norme di conflitto speciali relative al contratto individuale di lavoro. Pertanto, il suo articolo 6, paragrafo 1, dispone che la scelta della legge applicabile non può avere il risultato di privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, in applicazione del paragrafo 2 di tale articolo. Secondo la Corte, i criteri di collegamento del contratto di lavoro sulla base dei quali deve essere determinata la lex contractus menzionati in tale secondo paragrafo non sono rilevanti solo in mancanza di scelta delle parti, ma anche quando le parti, come nel caso di specie, hanno scelto una simile legge, ma quest’ultima priva il lavoratore della protezione delle disposizioni imperative della legge applicabile in forza di tali criteri. Tali criteri sono quelli del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro e, in mancanza di tale luogo, quello della sede che ha assunto il lavoratore. Inoltre, ai sensi dell’ultima parte di frase del paragrafo 2 dell’articolo 6 di tale convenzione, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso si applica la legge di quest’altro paese. Per quanto riguarda il criterio del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Roma, la Corte rileva che la formulazione di tale articolo non fornisce alcuna precisazione riguardo al periodo del rapporto di lavoro da prendere in considerazione per determinare tale paese nell’ipotesi in cui il luogo di lavoro abituale del lavoratore, che svolgeva le sue attività in più Stati, si sia spostato nel territorio di un altro Stato destinato a diventare il nuovo luogo di lavoro abituale di tale lavoratore. In mancanza di una simile precisazione, occorre quindi tener conto del rapporto di lavoro nel suo insieme. Orbene, qualora, nel corso di tale rapporto, sia intervenuto un cambiamento relativo al luogo di lavoro abituale, il criterio del paese del compimento abituale del lavoro non consente di identificare alcun paese. Al riguardo, la Corte spiega che un’interpretazione di tale criterio analoga a quella del criterio del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles ( 3 ), conformemente alla sua sentenza Weber ( 4 ), non è ipotizzabile. In tale sentenza, la Corte ha statuito che il periodo di lavoro più recente dovrebbe essere preso in considerazione qualora il lavoratore, dopo aver svolto il suo lavoro per un certo periodo in un luogo determinato, eserciti le sue attività in modo duraturo in un luogo diverso, dal momento che, secondo la chiara volontà delle parti, quest’ultimo luogo è destinato a diventare il nuovo luogo di lavoro abituale ai sensi di quest’ultima disposizione. Orbene, contrariamente all’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, divenuto l’articolo 19 del regolamento Bruxelles I ( 5 ), che si riferisce espressamente tanto al «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» o al «luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» quanto all’«ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente» o all’«ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente», l’articolo 8 del regolamento Roma I ( 6 ), che ha sostituito l’articolo 6 della Convenzione di Roma, non opera una simile distinzione, in quanto il legislatore si è astenuto dall’allineare tale disposizione a quella dell’articolo 19 del regolamento Bruxelles I. Pertanto, poiché non è possibile, nel caso di specie, determinare il paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, occorre fare riferimento al criterio della sede che ha assunto il lavoratore, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Roma, nella fattispecie il Lussemburgo. Tuttavia, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase, della medesima convenzione, spetta al giudice nazionale escludere tali criteri di collegamento specifici, qualora risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, e applicare la legge di quest’altro paese. A tal fine, il giudice nazionale deve valutare l’insieme degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro ed esaminare quello o quelli che, a suo parere, risultano maggiormente significativi. Nell’ambito di tale esame, il luogo in cui il lavoratore ha compiuto il suo lavoro durante l’ultimo periodo di esecuzione del suo contratto di lavoro, il quale è destinato a diventare un nuovo luogo di lavoro abituale, costituisce uno degli elementi pertinenti ( 7 ) da prendere in considerazione. Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se il contratto di lavoro presenti collegamenti più stretti con la Francia che con il Lussemburgo, tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro, in particolare l’ultimo luogo di lavoro abituale di ES e il suo obbligo di iscrizione alla sicurezza sociale francese. ( 1 ) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ( GU 1980, L 266, pag. 1 ). ( 2 ) L’articolo 6 della Convenzione di Roma, al paragrafo 1 enuncia che, «[i]n deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2» del medesimo articolo. ( 3 ) Convenzione di Bruxelles 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione. ( 4 ) Sentenza della Corte del 27 febbraio 2002, Weber ( C‑37/00 , EU:C:2002:122 ). ( 5 ) Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), ha sostituito la Convenzione di Bruxelles. ( 6 ) Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 ) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»), ha sostituito la Convenzione di Roma. ( 7 ) V. sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker ( C‑64/12 , EU:C:2013:551 , punti 40 e 41 ).
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