CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 43219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; /./ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia. La detenzione domiciliare è stata concessa al condannato con provvedimenti del 9 marzo 2016 e del 30 maggio 2017 ed è stata sospesa dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 19 aprile 2024 a seguito delle denunce per evasione del 25 marzo 2024 e del 16 aprile 2024, di tre diffide dal gennaio 2021 a gennaio 2024 e dell'attuale indisponibilità di un domicilio. Ripercorse, in fatto, le varie vicende che hanno caratterizzato l'esecuzione della misura alternativa e quelle che hanno determinato le riportate criticità, il Tribunale ha evidenziato un quadro ostativo alla prosecuzione della stessa, essendo venute meno le condizioni per lo svolgimento della detenzione domiciliare in termini tali da garantire la tutela della sicurezza della collettività da parte delle Autorità di controllo. Le difficoltà nell'esecuzione della misura, accertate a partire dal 2021, si sono, di recente, acuite a seguito del venir meno degli «ancoraggi familiare (...) e lavorativo» con conseguente necessità di declaratoria della relativa inefficacia in conseguenza, non già di trasgressioni alle prescrizioni imposte, quanto per la sopravvenuta carenza di un domicilio e di una stabile localizzazione del centro di interessi del condannato. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova. In primo luogo, ha segnalato l'omessa valutazione della dichiarazione resa dalla moglie di Saurro contenente la dichiarazione di disponibilità a riprendere la convivenza con il coniuge. Si tratta di dichiarazione resa dalla donna ai Carabinieri il 7 marzo 2024 e trasmessa dal [OSCURATO:PERSONA] di Protezione all'Ufficio di Sorveglianza il 15 marzo 2024. Con dichiarazione del 22 febbraio 2024 la moglie e la figlia del ricorrente hanno dato la disponibilità ad accogliere nuovamente a casa [OSCURATO:PERSONA]. Tali documenti non sono stati esaminati dal Tribunale di sorveglianza al fine di valutare,teffettiva sopravvenuta carenza di domicilio ai fini della prosecuzione della misura. Il ricorrente ha riassunto, in fatto, le vicende che hanno portato all'emissione delle diffide dal gennaio 2021 al gennaio 2024 ,evidenziando che anche per alcune di esse erano state fornite delle giustificazioni documentali non prese in esame dal Tribunale. Anche in ordine ai fatti dai quali sono originate le denunce per evasione, il ricorrente ha evidenziato di avere fornito delle giustificazioni che hanno indotto lo stesso Tribunale a valutare inidonee le relative condotte a precludere la prosecuzione della detenzione domiciliare, in conformità, peraltro, alle conclusioni del Procuratore generale di udienza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La dichiarazione di inefficacia della detenzione domiciliare è stata pronunciata a seguito della sopravvenuta indisponibilità di un domicilio valido in conseguenza di episodi violenti denunciati dalla moglie del collaboratore. Tuttavia, non sono state prese in considerazione le evoluzioni della vicenda, ossia le successive dichiarazioni di moglie e figlia relative alla nuova disponibilità ad accogliere il marito e padre. Di tanto non vi è traccia dell'ordinanza, nonostante sia stato proprio questo il profilo ritenuto decisivo ai fini del provvedimento impugnato atteso che lo stesso Tribunale ha ritenuto pressoché irrilevanti, in quanto giustificate, le vicende relative alle diffide e alle denunce per evasione. Coglie nel segno, quindi, la censura riferita alla mancata disamina, da parte del Tribunale di sorveglianza della documentazione che, dalle verifiche compiute fra gli atti, risulta essere stata inoltrata dal ricorrente a supporto del reclamo. In particolare, s'intende fare riferimento alla dichiarazione della moglie di Saurro del 7 marzo 2024 in occasione della quale la coniuge del ricorrente aveva riferito di un riavvicinamento con il marito e della disponibilità ad accoglierlo nuovamente in famiglia. Analoga disponibilità è stata manifestata dai figli. Dichiarazione di identico contenuto (datata 22 febbraio 2024) era stata allegata alla richiesta di modifica del domicilio durante la detenzione domiciliare. La pronuncia di inefficacia della misura per carenza di idoneo domicilio (su questo aspetto è stato fondato il provvedimento di sospensione che ha ritenuto, in pratica, irrilevanti le condotte di evasione contestate) avrebbe dovuto 2 0-° n misurarsi però con la rinnovata dichiarazione di disponibilità resa dalla moglie e dai figli inviata dal [OSCURATO:PERSONA] di Protezione al Tribunale di sorveglianza. Circostanza che emerge dalla consultazione degli atti dalla quale risulta che ad aprile 2024 è pervenuta la dichiarazione di disponibilità della famiglia ad accogliere in casa Saurro. 3. L'assenza di un confronto effettivo con la documentazione sin qui descritta, determina un vizio di omessa motivazione su un profilo potenzialmente decisivo che impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per