CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 02681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24546/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORINO n. 3618/2023 depositata il 22/09/2023; R.g. n. 24546 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta,nella camera di consiglio del 9/01/2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , in procedimento di pignoramento presso terzi, adiva il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, avanzando istanza di sospensione dell’esecuzione, iniziata con pignoramento notificato ex art 543 cod. proc. civ. in data 27/04/2016 alla debitrice e precedentemente ai terzi pignorati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; esponeva che il pignoramento presso terzi era nullo, in conseguenza della nullità della notifica del precetto in rinnovazione, notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. il giorno 8/03/2016 , senza il rispetto delle formalità dell’art.145 cod. proc. civ. 2. Con ordinanza in data 23/07/2016, reclamata ma confermata dal Collegio, il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione e indicava il termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione, che veniva effettuata dal debitore opponente prima con la proposizione del giudizio di merito sull’opposizione innanzi al Giudice di pace di Pinerolo e, successivamente, dopo la dichiarazione di incompetenza, dinnanzi al Tribunale di Torino. 3. L ’ opposizione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. venne rigettata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 3209 del 19/06/2018, con la condanna dell’opponente al rimborso delle spese di lite. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. interponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza,lamentando la violazione di legge per essere stata ritenuta sanata la pur ritenuta sussistente nullità della notifica del precetto del 8/03/2016. 5. Questa Corte di cassazione ha, con l ’ ordinanza n. 1392 del 29/12/2021 , cassato la sentenza del Tribunale di Torino per non integrità del contraddittorio. R.g. n. 24546 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 6. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha riassunto il giudizio a seguito del rinvio e il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3618 del 22/09/2023, ha dichiarato inammissibile l’opposizione e rigettato nel resto la domanda. 7. Avverso la sentenza del 22/09/2023 , n. 3618 , propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con atto affidato a sei motivi di ricorso. 8. Le controparti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 9. Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di manifesta inammissibilità e infondatezza, segnatamente per mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata e mancato rispetto del termine per l’instaurazione della fase di merito dopo la fase interinale per la sospensione dell’esecuzione. 10.[OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza per la definizione in forma collegiale. 11.Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],per la quale la ricorrente ha depositato memoria. 12.[OSCURATO:PERSONA] ha assunto il ricorso in decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare , il Collegio rileva che n on risulta che [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], terzo pignorato, già contumace nel merito, abbiano svolto attività difensiva. 2. Il ricorso , peraltro, non risulta essere stat o notificato alla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ritiene, nondimeno, che non sia necessario procedere all’integrazione del contraddittorio, atteso che l’esito del ricorso è nel senso dell’infondatezza. Soccorre sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 -01 e già Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 - 01), posto che nella specie, giusta quanto si va a esporre, l’impugnazione è infondata ed appare superfluo, pertanto, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica R.g. n. 24546 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. 3. In atti s i è rinvenuta la copia notificata della sentenza e il ricorso risulta essere stato proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 27/09/2023, ossia il 27/11/2023: pertanto, la causa di improcedibilità prospettata dalla proposta di definizione anticipatava esclusa. 4. I motivi di ricorso e le relative argomentazioni sono i seguenti. 5. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 394 e 384, secondo comma, cod. proc. civ., per non aver il Tribunale di Torino seguito le indicazioni di questa Corte di cui all’ordinanza n. 41932 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cassazione con rinvio, nonché violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art.112 cod. proc. civ., per non essersi pronunciato il giudice del rinvio sulla nullità del precetto. Il primo motivo è infondato, in quanto non vi era alcun vincolo derivante dall’ordinanzan. 41932 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché questa era un’ordinanza sulla (sola) non integrità del contraddittorio con rinvio restitutorio (o improprio : Cass. 8/11/2023 n. 18081 ) al giudice di merito: non assurge, infatti, a principio di diritto vincolante - la cui enunciazione è preclusa in caso di cassazione per non integrità originaria del contraddittorio -l’indicazione incidentale delle questioni in rito e nel merito da affrontare in sede di rinvio a contraddittorio reintegrato, ma la correttezza dell’esame di quelle, tuttavia ed ove ne ricorrano i presupposti, rileva di per sé quale eventuale vizio della pronuncia resa in sede di rinvio. E, a questo fine, la questione della nullità del precetto è stata esaminata dalla sentenza impugnata, che, infatti, ha ritenuto tardiva la seconda opposizione e non la prima, R.g. n. 24546 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle cosicché non si è concretizzata violazione alcuna dell’art 112 cod. proc. civ. 6. Il secondo motivo censura la sentenza per violazione dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 112 cod. proc. civ. , nonché violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia, per non essersi il Tribunale di Torino pronunciato sulla domanda di accertamento e dichiarazione di nullità del precetto e del seguente pignoramento, anche erroneamente indicando come nuovi dei motivi che non lo erano affatto, così evitando di pronunciarsi su di essi. Il secondo motivo è infondato. La mancata disamina del merito dell’opposizione è corretta conseguenza della decisione in rito, ossia di inammissibilità dell’opposizione per violazione del termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito dopo l’ordinanza collegiale di rigetto del reclamo . Non sono, inoltre, adeguatamente riprodotti in ricorso i contenuti degli atti della fase sommaria, unici a rilevare ai fini dell’identificazione dell’oggetto - ritualmente determinato - di ogni opposizione esec utiva, dai quali potere desumere quali fossero esattamente le domande originarie, così la censura relativa alla rilevata inammissibilità dell’opposizione rimane priva di adeguata specificità. 7. Il terzo motivo censura la sentenza per violazione dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324 e 112 cod. proc. civ., ovvero per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.in relazione all’art. 324 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale si è pronunciato su una questione coperta da giudicato, a seguito dell’ordinanza n. 41932 del 2021 di questa Corte, relativa alla tempestività dell’opposizionee peraltro non sollevata ritualmente da alcuna controparte. Il motivo è infondato, poiché non si era formato alcun giudicato sulla prima sentenza del Tribunale di Torino n. 3209 del 19/02/2018 , che R.g. n. 24546 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle aveva, secondo parte ricorrente, ritenuto la tempestività dell’opposizione formale: infatti, a prescindere dalla circostanza che la questione era mantenuta viva fino in cassazione e l’ordinanza di questa Corte n. 41932 del 29/12/2021 non era idonea a formare giudicato perché di rilevanza meramente processuale, il travolgimento, per non integrità del contraddittorio fin dalla instaurazione del primo grado, di qualunque pronuncia resa fino a quel momento impedisce di individuare la formazione di un giudicato su qualsiasi questione. Giova, inoltre, ribadire che il rilievo della tardività dell’opposizione agli atti esecutivi può essere effettuato (tranne il solo caso del giudicato interno esplicito: che, come detto, qui non ricorre) d ’ ufficio dal giudice, come chiarito, con ampia motivazione, anche con riferimento ai parametri delle fonti di diritto sovranazionale, da questa Corte (Cass. 21/07/2016 n. 15019 ) e la questione è di puro diritto e, pertanto , non incorre nel d ivieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, in quanto relativa a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell ’ interpretazione data dalla Corte E DU - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. 8. Il quarto motivo censura la sentenza per violazione dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324 e 384, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto il Tribunale di Torino si è pronunciato d’ufficio su una questione coperta da giudicato. Si censura inoltre la sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale di Torino non ha motivato le ragioni che lo hanno indotto R.g. n. 24546 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle a non considerare l’esito del reclamo quale termine a quo per l’introduzione del merito. Il motivo è infondato, sia perché non si era formato alcun giudicato, come già scritto in relazione dal terzo motivo, poiché la pronuncia più volte richiamata di questa Corte ha valenza meramente processuale e quindi inidonea al giudicato, sia in quanto il termine perentorio è stato correttamente computato e, comunque, non vi erano preclusioni dal rinvio, perché questo era restitutorio e non prosecutorio. 9. Il quinto motivo censura la sentenza per violazione dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 101 cod. proc. civ., agli artt. 24 e 111 Costituzione, e all’art. 6 [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Tribunale di Torino, nel pronunciarsi su eccezione coperta da giudicato e oltre i limiti imposti dall’ordinanza di rinvio, ha violato i basilari principi del contraddittorio, del diritto alla difesa e al giusto processo. Il motivo è infondato: si trattava di una questione, quella della tardività dell’instaurazione del giudizio di merito, di puro diritto e, quindi, non era necessario instaurare il contraddittorio su di esso, come affermato con orientamento costante da questa Corte (Cass.19/01/2022 n. 1617e la già richiamata Cass. 21/07/2016 n. 15019 ) ; l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma secondo, cod. p roc . civ., non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio,bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un’attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. 10.Il sesto motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 93 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale di Torino ha erroneamente attribuito le spese di lite in favore del difensore di parte avversa,che non si era dichiarato antistatario. R.g. n. 24546 del 2023 Ad. 9/01/2026; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile, poiché la parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass 27/03/2023 n. 8561 Rv. 667505 -01; Cass. 24/06/2004 n. 11746 Rv. 573881 -01). 11.Il ricorso è, in conclusione, infondato ed è, pertanto, rigettato. 12.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio delle controparti e, non trattandosi di pronuncia perfettamente conforme all’originaria proposta di definizione anticipata,non sussistono i presupposti per l’ applicazione dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. 13.Deve, nondimeno, darsi atto della sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e infavore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell