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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 46556/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'illogicità e la carenza della motivazione nella parte relativa alla affermazione della sua responsabilità e prospettando l'illegittimità costituzionale della eliminazione, attraverso la modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, per contrasto di tale modifica soppressiva con gli artt. 111 e 117 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'imputato, con atto da lui sottoscritto, in relazione a sentenza pronunciata il 25/6/2021, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto personalmente successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l'eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, e 117 Cost., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (v.

Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334, che in motivazione ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato e il diritto ad essere sentito; v. anche Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011).

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M. 52,4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando l'illogicità e la carenza della motivazione nella parte relativa alla affermazione della sua responsabilità e prospettando l'illegittimità costituzionale della eliminazione, attraverso la modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, per contrasto di tale modifica soppressiva con gli artt. 111 e 117 Cost. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'imputato, con atto da lui sottoscritto, in relazione a sentenza pronunciata il 25/6/2021, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto personalmente successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l'eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, e 117 Cost., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (v. Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334, che in motivazione ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato e il diritto ad essere sentito; v. anche Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. 52,4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]