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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1981

Cassazione n. 22860/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1981 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato già in punto di fatto, in quanto-per come esposto nel ricorso, per come rilevato alla pagina 4 della sentenza impugnata e per come emerge dagli atti processuali, esaminabili in ragione della natura processuale della questione- il giudice subentrato dava atto del mutamento del giudice persona fisica, e invitava le parti a formulare richieste istruttorie.

Le parti, dal loro canto, rinnovavano le richieste istruttorie già rese davanti al precedente giudice e nulla opponevano.

Il giudice subentrato, quindi, reiterava l’ordinanza istruttoria, dichiarava aperto il dibattimento e confermava l’attività istruttoria svolta dinanzi al precedente giudice e dava lettura degli atti già assunti e delle dichiarazioni già rese dai testi escussi, non essendovi richieste delle parti di loro nuova escussione.

Dichiarati utilizzabili gli atti acquisiti, il giudice invitava le parti alla discussione.

A questo punto, nel verbale di udienza del 2.11.2022, nel formato prestampato, non sono riportate le conclusioni delle parti.

Tuttavia, nello stesso verbale, è annotato il rinvio per repliche, il che fa desumere che una discussione vi sia stata, visto che il rinvio per repliche suppone necessariamente che vi sia stata una discussione e delle conclusioni cui replicare.

Alla luce di ciò, la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto con il quale questa Corte ha puntualizzato che «l'incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l'espletamento di alcune attività non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo impedito il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione» (Sez. 3, n. 3230 del 19/11/2020, dep. 2021, A., Rv. 281235 – 01).

Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, non essendovi nessuna violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. in presenza di un processo interamente rinnovato davanti al nuovo giudice, senza opposizione delle parti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1981 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato già in punto di fatto, in quanto-per come esposto nel ricorso, per come rilevato alla pagina 4 della sentenza impugnata e per come emerge dagli atti processuali, esaminabili in ragione della natura processuale della questione- il giudice subentrato dava atto del mutamento del giudice persona fisica, e invitava le parti a formulare richieste istruttorie. Le parti, dal loro canto, rinnovavano le richieste istruttorie già rese davanti al precedente giudice e nulla opponevano. Il giudice subentrato, quindi, reiterava l’ordinanza istruttoria, dichiarava aperto il dibattimento e confermava l’attività istruttoria svolta dinanzi al precedente giudice e dava lettura degli atti già assunti e delle dichiarazioni già rese dai testi escussi, non essendovi richieste delle parti di loro nuova escussione. Dichiarati utilizzabili gli atti acquisiti, il giudice invitava le parti alla discussione. A questo punto, nel verbale di udienza del 2.11.2022, nel formato prestampato, non sono riportate le conclusioni delle parti. Tuttavia, nello stesso verbale, è annotato il rinvio per repliche, il che fa desumere che una discussione vi sia stata, visto che il rinvio per repliche suppone necessariamente che vi sia stata una discussione e delle conclusioni cui replicare. Alla luce di ciò, la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto con il quale questa Corte ha puntualizzato che «l'incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l'espletamento di alcune attività non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo impedito il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione» (Sez. 3, n. 3230 del 19/11/2020, dep. 2021, A., Rv. 281235 – 01). Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, non essendovi nessuna violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. in presenza di un processo interamente rinnovato davanti al nuovo giudice, senza opposizione delle parti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,
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