CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 29118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio del procedimento in attesa del deposito della motivazione, rimettendosi, in subordine, alle valutazioni della Corte. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento RGN 40716/2025 relativo ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositavano, attraverso il loro difensore, conclusioni e nota spese, che facevano riferimento a entrambi i ricorrenti. Per quanto è qui di interesse, il dispositivo così statuiva (ultimo periodo): "Condanna, inoltre, entrambi gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4791,80 oltre accessori di legge". 2. Con istanza di correzione di errore materiale in data 20/04/2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva la correzionedell'errore materiale rappresentato dalla condanna alla rifusione delle spese delle due indicate parte civili anche del proprio assistito, nei cui confronti le stesse non si erano mai costituite parti civili. 3. La richiesta è fondata poiché dalla lettura della dichiarazione di costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] risulta la costituzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità è frutto di un errore nella lettura degli atti del processo, errore che va emendato nei termini ind