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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 44674/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 14/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha respinto il ricorso, ex art. 309 cod.proc.pen., avverso l'ordinanza di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., con divieto di allontanamento nelle ore serali, al medesimo applicata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela, nell'ambito delle indagini svolte in relazione ai reati di cui all'art. 256 bis del d.lgs n. 152 del 2006 (capo 14) e di cui all'art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006 (capo 18), confermando l'impugnata ordinanza.

2. Per la cassazione dell'ordinanza deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 297 comma 3 cod.proc.pen.

Erronea applicazione della legge là dove il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di retrodatazione dei termini, ex art. 297 comma 3 cod.proc.pen., sul rilievo della diversità delle misure cautelari applicate (misura degli arresti domiciliari con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. in forza dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) in quanto la primigenia misura detentiva era stata sostituita con quella dell'obbligo di p.g. da cui discenderebbe l'erronea decisione assunta in violazione di legge. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. con riferimento ad entrambi i capi di imputazione.

Mancanza di prova sull'individuazione del ricorrente nelle immagini delle telecamere nonché mancanza di prova che l'autovettura Fiat mod. 16 fosse in uso anche al ricorrente.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. nel disciplinare l'istituto della "contestazione a catena" ha codificato e disciplinato la deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata della custodia cautelare, già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, per il caso di emissione di successive ordinanze applicative della medesima misura nei confronti del medesimo soggetto per medesimo fatto ovvero fatti diversi ma connessi tra loro.

Secondo il dettato dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen., a seguito della modifica legislativa del 1995, la retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare opera laddove i due provvedimenti riguardano lo stesso fatto ovvero più fatti esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologica), specificando che "se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave".Ora presupposto normativo indefettibile è la circostanza che le due ordinanze applicative "dispongano" la medesima misura.

Come osservato da Sez. 6 n. 13886 del 2013, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non opera quando siano state eseguite nei confronti di uno stesso soggetto due ordinanze cautelari, una delle quali applichi una misura custodiale, mentre l'altra disponga una misura non detentiva, come nel caso in esame, dell'obbligo di presentazione alla p.g. (Sez. 6, n. 13886 del 20/12/2013, Tassone, Rv. 259498 - 01).

Il riferimento alla "medesima misura" emessa nei confronti dello stesso soggetto, significa che l'istituto non opera nel caso in cui la "disposta" prima misura di carattere custodiale sia poi stata sostituita con misura non custodiale dello stesso tipo della misura applicata con la seconda ordinanza.

Peraltro, osserva, il Collegio, come sia rimasto priva di allegazione l'ulteriore requisito della desumibilità dagli atti che, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 408 del 2005, postula che gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza.

5. Nel merito il ricorso non ha miglior sorte risultando inammissibile per difetto di specificità estrinseca.

Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente nei reati provvisoriamente contestati (art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006) per avere appiccato il fuoco a rifiuti abbandonati e depositati in un fondo agricolo altrui trasformato in discarica abusiva, in data 27/07/2021 (capo 14) e in data 04/08/2021 (capo 18) desunta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato dalla P.G. che riprendeva i movimenti delle persone nella discarica abusiva, da cui emergeva, quanto al reato di cui al capo 14), che circa cinque minuti dopo l'arrivo presso la discarica, alle 22,15 del 27/07/2021, dell'autovettura Fiat mod. 16, che il Fontana ha dichiarato averne la disponibilità, si sprigionava un incendio, di notevoli dimensioni proprio nella parte della discarica ove nel pomeriggio era stato rilevato l'arrivo di un furgono condotto dall'indagato che sversava rifiuti.

Subito dopo che l'incendio si era sprigionati, le immagini riprendevano l'allontanamento del Fontana in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], soggetto anch'egli ripreso nel pomeriggio a sversare i rifiuti nella medesima discarica.

Allo stesso modo, anche per il capo 18, che riguarda l'incendio appiccato nella discarica in data 4 agosto 2021, l'ordinanza impugnata ha dato atto che nel pomeriggio era stato rilevato l'arrivo del furgone condotto dal ricorrente, che sversava rifiuti nella discarica, e poi nella serata l'arrivo dell'autovettura Fiat già immortalata che si dirigeva nella parte della discarica ove erano stati sversati nel pomeriggio i rifiuti e poi di lì a poco si sprigionava un incendio (cfr. pag. 7 e 8).

Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria e l'ha congruamente argomentato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità, a fronte della quale il ricorrente formula doglianze meramente contestative che non si confrontano appieno con la decisione, da cui la genericità estrinseca e l'inammissibilità della censura.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 14/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha respinto il ricorso, ex art. 309 cod.proc.pen., avverso l'ordinanza di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., con divieto di allontanamento nelle ore serali, al medesimo applicata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela, nell'ambito delle indagini svolte in relazione ai reati di cui all'art. 256 bis del d.lgs n. 152 del 2006 (capo 14) e di cui all'art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006 (capo 18), confermando l'impugnata ordinanza. 2. Per la cassazione dell'ordinanza deduce due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. Erronea applicazione della legge là dove il Tribunale avrebbe respinto l'eccezione di retrodatazione dei termini, ex art. 297 comma 3 cod.proc.pen., sul rilievo della diversità delle misure cautelari applicate (misura degli arresti domiciliari con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. in forza dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) in quanto la primigenia misura detentiva era stata sostituita con quella dell'obbligo di p.g. da cui discenderebbe l'erronea decisione assunta in violazione di legge. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. con riferimento ad entrambi i capi di imputazione. Mancanza di prova sull'individuazione del ricorrente nelle immagini delle telecamere nonché mancanza di prova che l'autovettura Fiat mod. 16 fosse in uso anche al ricorrente. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 297 comma 3 cod.proc.pen. nel disciplinare l'istituto della "contestazione a catena" ha codificato e disciplinato la deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata della custodia cautelare, già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, per il caso di emissione di successive ordinanze applicative della medesima misura nei confronti del medesimo soggetto per medesimo fatto ovvero fatti diversi ma connessi tra loro. Secondo il dettato dell'art. 297 comma 3 cod.proc.pen., a seguito della modifica legislativa del 1995, la retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare opera laddove i due provvedimenti riguardano lo stesso fatto ovvero più fatti esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologica), specificando che "se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave".Ora presupposto normativo indefettibile è la circostanza che le due ordinanze applicative "dispongano" la medesima misura. Come osservato da Sez. 6 n. 13886 del 2013, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non opera quando siano state eseguite nei confronti di uno stesso soggetto due ordinanze cautelari, una delle quali applichi una misura custodiale, mentre l'altra disponga una misura non detentiva, come nel caso in esame, dell'obbligo di presentazione alla p.g. (Sez. 6, n. 13886 del 20/12/2013, Tassone, Rv. 259498 - 01). Il riferimento alla "medesima misura" emessa nei confronti dello stesso soggetto, significa che l'istituto non opera nel caso in cui la "disposta" prima misura di carattere custodiale sia poi stata sostituita con misura non custodiale dello stesso tipo della misura applicata con la seconda ordinanza. Peraltro, osserva, il Collegio, come sia rimasto priva di allegazione l'ulteriore requisito della desumibilità dagli atti che, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 408 del 2005, postula che gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza. 5. Nel merito il ricorso non ha miglior sorte risultando inammissibile per difetto di specificità estrinseca. Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente nei reati provvisoriamente contestati (art. 256 bis d.lgs n. 152 del 2006) per avere appiccato il fuoco a rifiuti abbandonati e depositati in un fondo agricolo altrui trasformato in discarica abusiva, in data 27/07/2021 (capo 14) e in data 04/08/2021 (capo 18) desunta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato dalla P.G. che riprendeva i movimenti delle persone nella discarica abusiva, da cui emergeva, quanto al reato di cui al capo 14), che circa cinque minuti dopo l'arrivo presso la discarica, alle 22,15 del 27/07/2021, dell'autovettura Fiat mod. 16, che il Fontana ha dichiarato averne la disponibilità, si sprigionava un incendio, di notevoli dimensioni proprio nella parte della discarica ove nel pomeriggio era stato rilevato l'arrivo di un furgono condotto dall'indagato che sversava rifiuti. Subito dopo che l'incendio si era sprigionati, le immagini riprendevano l'allontanamento del Fontana in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], soggetto anch'egli ripreso nel pomeriggio a sversare i rifiuti nella medesima discarica. Allo stesso modo, anche per il capo 18, che riguarda l'incendio appiccato nella discarica in data 4 agosto 2021, l'ordinanza impugnata ha dato atto che nel pomeriggio era stato rilevato l'arrivo del furgone condotto dal ricorrente, che sversava rifiuti nella discarica, e poi nella serata l'arrivo dell'autovettura Fiat già immortalata che si dirigeva nella parte della discarica ove erano stati sversati nel pomeriggio i rifiuti e poi di lì a poco si sprigionava un incendio (cfr. pag. 7 e 8). Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria e l'ha congruamente argomentato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità, a fronte della quale il ricorrente formula doglianze meramente contestative che non si confrontano appieno con la decisione, da cui la genericità estrinseca e l'inammissibilità della censura. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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