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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17974/2026

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ci Massimiliano, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 728/2025 depositata il 04/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Con ricorso del 04/10/2013 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione n. 2012/003/SC/000007498 con ilquale veniva richiesto il pagamento in solido delle imposte di registro,ipotecaria e catastale, per complessivi euro 79.335,14, conseguenti allasentenza n. 7498/12 del Tribunale civile di Roma, con la quale era statatrasferita ai ricorrenti la proprietà degli immobili oggetto della causarecante R.G. n. 29634/2006.Il giudice di primo grado, con sentenza n. 8379/2016, accolse il ricorso deicontribuenti, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento dellespese di giudizio per euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Avverso lapredetta sentenza, l’Ufficio propose ricorso in appello e la CommissioneTributaria Regionale del Lazio lo respinse, compensando le spese delgiudizio “avuto particolare riguardo alla particolarità della fattispecie”.

Iricorrenti impugnarono la predetta decisione, in punto di compensazionedelle spese, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32617/18, la cassò,rinviando alla C.T.R. per una nuova determinazione delle spese.La C.T.R., in sede di rinvio, liquidò, quindi, le spese con distrazione infavore del difensore dichiaratosi antistatario, “per complessivi euro 10.000di cui euro 2.000 per il giudizio di primo grado, euro 3.000 per il grado diappello, euro 4.000 per il grado di legittimità, ed infine euro 1.000 perl’odierno giudizio in riassunzione”.La decisione fu impugnata, in punto di spese, e questa Corte, conordinanza n. 21386/2024, accolse il ricorso, essendosi il giudice di meritolimitato a una liquidazione inadeguata “senza giustificare in alcun modo leragioni dello scostamento e senza tener conto della maggiorazionespettante per l’assistenza prestata a una pluralità di parti aventi la stessaposizione processuale”, e rinviò alla Corte di Giustizia di secondo grado, alNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026fine di “rinnovare la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di meritoe di legittimità nonché del presente grado di legittimità”.Nel dettaglio questa Corte indicò, in via esemplificativa, sia i parametrimedi (pari ad € 8.895,00 per il giudizio di primo grado, ad € 9.310,00 peril giudizio di appello ed il giudizio di rinvio, ad € 5.600,00 per il giudizio dicassazione), che i parametri minimi (pari ad € 4.718,00 per il giudizio diprimo grado, ad € 5.047,00 per il giudizio di appello ed il giudizio di rinvio,ad € 2.800,00 per il giudizio di cassazione), nella liquidazione deicompensi spettanti al difensore antistatario in relazione al valore dellacontroversia (fascia da € 52.001,00 ad € 260.000,00).La Corte di Cassazione rinviò, quindi, la causa al giudice di meritosussistendo residuali apprezzamenti in fatto circa la quantificazione dellespese.La causa venne, quindi, riassunta dinanzi alla Corte di Giustizia disecondo grado del Lazio che, con sentenza n. 728/2025, liquidònuovamente le spese di giudizio in favore del difensore antistatario in euro15.300,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e IVA, se e in quanto dovuteper i precedenti gradi, ed euro 4.301,00, oltre accessori di legge, per ilgrado di rinvio.Il giudice di merito individuò lo scaglione di riferimento per il primo ed ilsecondo grado in relazione al valore della causa (88.000,00) e nel giudiziodi rinvio, avente ad oggetto le sole spese processuali (15.300,00 intesecome le spese liquidate in concreto).Per quanto concerne le maggiorazioni, il cui riconoscimento fu chiaritoessere discrezionale, la Corte di Giustizia di secondo grado ritenne di nonapplicare tale maggiorazione alle liquidazioni dei gradi e delle fasiantecedenti il 23/10/2022, in quanto la difesa di più parti aventi la stessaposizione processuale non aveva comportato alcun aggravio dell'attivitàdifensiva tale da giustificarla, tanto che il difensore non aveva prospettatoalcuna specifica questione di diritto differenziata per i soggetti in nome deiNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026quali aveva agito, essendosi limitato ad avanzare le identiche conclusioniper tutte le parti assistite.quali, Cass. civ., sez.

II, 28/12/2022, n. 37930; Cass. civ., sez.

I,19/01/2022, n. 1650; Cass. civ., sez.

VI, 09/11/2021, n. 32771; Cass.civ., sez.

VI, 28/10/2021, n. 30469; Cass. civ., sez.

II, 31/07/2020, n.16512; Cass. civ., sez.

VI, 14/01/2020, n. 461; con riferimento al regimepregresso, regolato dall’art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012:Cass. civ., sez.

I, 10/01/2017, n. 269; con riferimento al regime regolatodall’art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. civ., sez.

I,21/07/2011, n. 16040.Per quanto riguarda i gradi e le fasi successive al 23/10/2022, ilgiudice di secondo grado ritenne di liquidare tale maggiorazione operandodapprima la decurtazione di cui all’art. 4 del d.m. 55/2014 nella misuradel 30% (stante l’assenza di esame di specifiche e distinte questioni difatto e di diritto) e poi applicando le maggiorazioni ex art. 4, II comma(nella misura del 30% per ciascuna delle sette ulteriori parti) stantel’identità delle difese e per i medesimi motivi esposti innanzi.Per quanto concerne i parametri applicabili, la C.T.R. ritennecongruo applicare sempre i parametri minimi medio tempore vigenti,richiamando il principio nomofilattico (Cass. civ., sez.

T, 23/10/2024, n.27466), in base al quale “in tema di liquidazione delle spese processuali aisensi del d.m. n. 55 del 2014 (aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022),l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità,motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo solo in tal casonecessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamentoe la misura di esso (Cass., Sez. 3, n. 19989 del 13/07/2021; Cass., Sez.Numero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/20262, n. 14198 del 05/05/2022).

Si aggiunse l’insussistenza di unfondamento normativo a un vincolo alla determinazione secondo i valori‘medi’ indicati nelle predette tabelle (Cass., Sez. 3, n. 89/2021).

Iparametri forensi applicati sono stati: d.m. 55 del 2014 sino al26/04/2018, d.m. 37 del 2018 sino al 23/10/2022 e d.m. 147 del 2022dal 23/10/2022.Applicando i criteri di cui sopra i giudici del rinvio pervennero alriconoscimento, a titolo di spese processuali, della somma pari ad euro15.300,00.Avverso questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione affidatoa due motivi da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Ha resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 384 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazionedel d.m. n. 55 del 2014, così come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avuto riferimento allaquantificazione degli onorari dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.E’ stata, in particolare, lamentata la violazione dell’art. 384 c.p.c.,per non aver i giudici rispettato il principio di diritto fornito dalla SupremaCorte di cassazione, la quale avrebbe indicato non solo gli scaglioni diriferimento ma anche gli importi dovuti a titolo di onorari e, dall’altro,nell’essersi discostati dai parametri non solo medi ma anche minimi.Con la medesima censura è stata, quindi, denunciata l’erroneaapplicazione dello scaglione di riferimento.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione efalsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, per vizio diNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026motivazione in merito alle decurtazioni e/o ai criteri utilizzati dallaCommissione Tributaria per la liquidazione degli onorari.Con la suddetta censura i ricorrenti si sono lamentati della liquidazionedisposta in relazione al giudizio di rinvio r.g.n. 4442/24.3.

I motivi possono essere trattati insieme e sono da ritenere fondatinei termini di cui in prosieguo.3.1.

Deve premettersi che i limiti dei poteri attribuiti al giudice dirinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbiaaccolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia,ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice dirinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senzapossibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti alprocesso; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutareliberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai finidi un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emetterein sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusionie decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi delgiudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio didiritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti,nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita inbase alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispettodelle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 27337/2019; Cass. n.17240/2023).Nella specie, questa Corte ha accolto il ricorso osservando che ilgiudice di merito si era limitato a una liquidazione inadeguata “senzagiustificare in alcun modo le ragioni dello scostamento e senza tener contodella maggiorazione spettante per l’assistenza prestata a una pluralità diparti aventi la stessa posizione processuale” ed ha quindi rinviato allaNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026Corte di Giustizia di secondo grado, al fine di “rinnovare la liquidazionedelle spese dei precedenti gradi di merito e di legittimità nonché delpresente grado di legittimità”, indicando a tal fine, in via esemplificativa,sia i parametri medi che i parametri minimi.Sicché la causa è stata rinviata al giudice di merito al fine dieffettuare una nuova determinazione delle spese che fosse motivata e chetenesse conto delle maggiorazioni spettanti per l’assistenza prestata a unapluralità di parti.Il giudice di merito, pur chiarendo il contenuto della liquidazioneeffettuata, per ciascun grado, nonché le ragioni e le modalità attraverso lequali era stata operata la maggiorazione, ha errato nella determinazionedelle spese processuali.

Risulta, invero, errato lo scaglione di riferimentoindividuato dal giudice di merito.Infatti, quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per ladeterminazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, ildifferenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quellaritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum dellacontroversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del decisum,vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (daultimo Cass. n. 6345/2020; Cass. n. 27274/2017; Cass.

S.U. n.19014/2007).Ciò comporta che, nella specie, come lamentato dai ricorrenti loscaglione di riferimento era quello tra Euro 52.001,00 ed Euro260.000,00.Alla luce di quanto sopra la liquidazione si pone, pervero, al di sottodei minimi previsti per legge.Com’è noto, il d.m. n. 55 del 2014, originariamente, pur avendolasciato immutato il criterio di liquidazione, per le quattro fasi processualidistinte già individuate, secondo una ripartizione valida per tutti gli organigiurisdizionali davanti ai quali venga svolta l'attività, e omnicomprensive,Numero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026ha però nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimie massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzionemassimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo statovalorizzato l'utilizzo dell'inciso “di regola” per indicare l'entità dell'aumentoo della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni nonsono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da essenella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto inmotivazione.A conforto di tale conclusione si pone anche la relazione illustrativaal d.m. n. 55/2014 che chiarisce tale aspetto laddove, nella parte dedicataad illustrare la proposta del CNF, (par. b), affermando che il predettoinciso, così come l'avverbio “orientativamente”, erano stati introdotti alfine di sottolineare la non vincolatività dei parametri, in linea di continuitàcon quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.m. n. 140/2012.La successiva giurisprudenza di legittimità ha avallato tale letturadella norma, essendo pervenuta reiteratamente ad affermare che, nellavigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l'esercizio del poterediscrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo deiparametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pursempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione èdoverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessarioche siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e lamisura di esso (Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n.89/2021; Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 11601/2018).Resta, tuttavia, in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, alnetto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone aldecoro della professione» (cfr. ex plurimis Cass. 2386/2017; Cass. n.20183/2018).Numero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il quadro normativo ha subito un’ulteriore variazione a seguitodell’emanazione del d.m. n. 37 del 2018, entrato in vigore il 27 aprile2018, che ha modificato solo alcune delle previsioni del d.m. n. 55 del2014.Ai fini che rilevano, la modifica ha integrato i parametri per ladeterminazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale sia per quellastragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19), precisando che la riduzionerispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore allamisura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentrel'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regolanell'80%, eliminando, per il potere di riduzione, l’espressione “di regola”,che aveva appunto giustificato l’interpretazione volta a consentire, siapure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.La conclusione per l’inderogabilità dei minimi tariffari in sede diliquidazione giudiziale, e in assenza di diversa convenzione, non appare inalcun modo attinta dalle modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dalrecente d.m. n. 147 del 2022, che, come si evince anche dal parere resodal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, resoall’esito dell’adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione,in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò neldichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) diridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nellaliquidazione dei compensi, rendere più omogenea l’applicazione deiparametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degliesercenti la professione forense.Sicché ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compensospettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancatadeterminazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle speseprocessuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso diliquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficioNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12,comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento ivalori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 24993/2023; in questosenso altresì Cass. n. 28749/2025; Cass. n. 1475/2026).La determinazione cui è pervenuto il giudice di secondo grado sipone, nella specie, al di sotto dei valori minimi, come innanzi chiariti.4.

In conclusione deve accogliersi il ricorso, nei limiti innanziprecisati, la decisione per l’effetto deve essere cassata e rinviata alla Cortedi Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,permanendo l’esigenza di residuali apprezzamenti in fatto, ed anche per laquantificazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la decisioneimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la quantificazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ci Massimiliano, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 728/2025 depositata il 04/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con ricorso del 04/10/2013 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione n. 2012/003/SC/000007498 con ilquale veniva richiesto il pagamento in solido delle imposte di registro,ipotecaria e catastale, per complessivi euro 79.335,14, conseguenti allasentenza n. 7498/12 del Tribunale civile di Roma, con la quale era statatrasferita ai ricorrenti la proprietà degli immobili oggetto della causarecante R.G. n. 29634/2006.Il giudice di primo grado, con sentenza n. 8379/2016, accolse il ricorso deicontribuenti, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento dellespese di giudizio per euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Avverso lapredetta sentenza, l’Ufficio propose ricorso in appello e la CommissioneTributaria Regionale del Lazio lo respinse, compensando le spese delgiudizio “avuto particolare riguardo alla particolarità della fattispecie”. Iricorrenti impugnarono la predetta decisione, in punto di compensazionedelle spese, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32617/18, la cassò,rinviando alla C.T.R. per una nuova determinazione delle spese.La C.T.R., in sede di rinvio, liquidò, quindi, le spese con distrazione infavore del difensore dichiaratosi antistatario, “per complessivi euro 10.000di cui euro 2.000 per il giudizio di primo grado, euro 3.000 per il grado diappello, euro 4.000 per il grado di legittimità, ed infine euro 1.000 perl’odierno giudizio in riassunzione”.La decisione fu impugnata, in punto di spese, e questa Corte, conordinanza n. 21386/2024, accolse il ricorso, essendosi il giudice di meritolimitato a una liquidazione inadeguata “senza giustificare in alcun modo leragioni dello scostamento e senza tener conto della maggiorazionespettante per l’assistenza prestata a una pluralità di parti aventi la stessaposizione processuale”, e rinviò alla Corte di Giustizia di secondo grado, alNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026fine di “rinnovare la liquidazione delle spese dei precedenti gradi di meritoe di legittimità nonché del presente grado di legittimità”.Nel dettaglio questa Corte indicò, in via esemplificativa, sia i parametrimedi (pari ad € 8.895,00 per il giudizio di primo grado, ad € 9.310,00 peril giudizio di appello ed il giudizio di rinvio, ad € 5.600,00 per il giudizio dicassazione), che i parametri minimi (pari ad € 4.718,00 per il giudizio diprimo grado, ad € 5.047,00 per il giudizio di appello ed il giudizio di rinvio,ad € 2.800,00 per il giudizio di cassazione), nella liquidazione deicompensi spettanti al difensore antistatario in relazione al valore dellacontroversia (fascia da € 52.001,00 ad € 260.000,00).La Corte di Cassazione rinviò, quindi, la causa al giudice di meritosussistendo residuali apprezzamenti in fatto circa la quantificazione dellespese.La causa venne, quindi, riassunta dinanzi alla Corte di Giustizia disecondo grado del Lazio che, con sentenza n. 728/2025, liquidònuovamente le spese di giudizio in favore del difensore antistatario in euro15.300,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e IVA, se e in quanto dovuteper i precedenti gradi, ed euro 4.301,00, oltre accessori di legge, per ilgrado di rinvio.Il giudice di merito individuò lo scaglione di riferimento per il primo ed ilsecondo grado in relazione al valore della causa (88.000,00) e nel giudiziodi rinvio, avente ad oggetto le sole spese processuali (15.300,00 intesecome le spese liquidate in concreto).Per quanto concerne le maggiorazioni, il cui riconoscimento fu chiaritoessere discrezionale, la Corte di Giustizia di secondo grado ritenne di nonapplicare tale maggiorazione alle liquidazioni dei gradi e delle fasiantecedenti il 23/10/2022, in quanto la difesa di più parti aventi la stessaposizione processuale non aveva comportato alcun aggravio dell'attivitàdifensiva tale da giustificarla, tanto che il difensore non aveva prospettatoalcuna specifica questione di diritto differenziata per i soggetti in nome deiNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026quali aveva agito, essendosi limitato ad avanzare le identiche conclusioniper tutte le parti assistite.quali, Cass. civ., sez. II, 28/12/2022, n. 37930; Cass. civ., sez. I,19/01/2022, n. 1650; Cass. civ., sez. VI, 09/11/2021, n. 32771; Cass.civ., sez. VI, 28/10/2021, n. 30469; Cass. civ., sez. II, 31/07/2020, n.16512; Cass. civ., sez. VI, 14/01/2020, n. 461; con riferimento al regimepregresso, regolato dall’art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012:Cass. civ., sez. I, 10/01/2017, n. 269; con riferimento al regime regolatodall’art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. civ., sez. I,21/07/2011, n. 16040.Per quanto riguarda i gradi e le fasi successive al 23/10/2022, ilgiudice di secondo grado ritenne di liquidare tale maggiorazione operandodapprima la decurtazione di cui all’art. 4 del d.m. 55/2014 nella misuradel 30% (stante l’assenza di esame di specifiche e distinte questioni difatto e di diritto) e poi applicando le maggiorazioni ex art. 4, II comma(nella misura del 30% per ciascuna delle sette ulteriori parti) stantel’identità delle difese e per i medesimi motivi esposti innanzi.Per quanto concerne i parametri applicabili, la C.T.R. ritennecongruo applicare sempre i parametri minimi medio tempore vigenti,richiamando il principio nomofilattico (Cass. civ., sez. T, 23/10/2024, n.27466), in base al quale “in tema di liquidazione delle spese processuali aisensi del d.m. n. 55 del 2014 (aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022),l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e ilmassimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità,motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo solo in tal casonecessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamentoe la misura di esso (Cass., Sez. 3, n. 19989 del 13/07/2021; Cass., Sez.Numero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/20262, n. 14198 del 05/05/2022). Si aggiunse l’insussistenza di unfondamento normativo a un vincolo alla determinazione secondo i valori‘medi’ indicati nelle predette tabelle (Cass., Sez. 3, n. 89/2021). Iparametri forensi applicati sono stati: d.m. 55 del 2014 sino al26/04/2018, d.m. 37 del 2018 sino al 23/10/2022 e d.m. 147 del 2022dal 23/10/2022.Applicando i criteri di cui sopra i giudici del rinvio pervennero alriconoscimento, a titolo di spese processuali, della somma pari ad euro15.300,00.Avverso questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione affidatoa due motivi da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Ha resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 384 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazionedel d.m. n. 55 del 2014, così come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avuto riferimento allaquantificazione degli onorari dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.E’ stata, in particolare, lamentata la violazione dell’art. 384 c.p.c.,per non aver i giudici rispettato il principio di diritto fornito dalla SupremaCorte di cassazione, la quale avrebbe indicato non solo gli scaglioni diriferimento ma anche gli importi dovuti a titolo di onorari e, dall’altro,nell’essersi discostati dai parametri non solo medi ma anche minimi.Con la medesima censura è stata, quindi, denunciata l’erroneaapplicazione dello scaglione di riferimento.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione efalsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, per vizio diNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026motivazione in merito alle decurtazioni e/o ai criteri utilizzati dallaCommissione Tributaria per la liquidazione degli onorari.Con la suddetta censura i ricorrenti si sono lamentati della liquidazionedisposta in relazione al giudizio di rinvio r.g.n. 4442/24.3. I motivi possono essere trattati insieme e sono da ritenere fondatinei termini di cui in prosieguo.3.1. Deve premettersi che i limiti dei poteri attribuiti al giudice dirinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbiaaccolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia,ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice dirinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1,c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senzapossibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti alprocesso; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutareliberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai finidi un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emetterein sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusionie decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi delgiudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio didiritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti,nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita inbase alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispettodelle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 27337/2019; Cass. n.17240/2023).Nella specie, questa Corte ha accolto il ricorso osservando che ilgiudice di merito si era limitato a una liquidazione inadeguata “senzagiustificare in alcun modo le ragioni dello scostamento e senza tener contodella maggiorazione spettante per l’assistenza prestata a una pluralità diparti aventi la stessa posizione processuale” ed ha quindi rinviato allaNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026Corte di Giustizia di secondo grado, al fine di “rinnovare la liquidazionedelle spese dei precedenti gradi di merito e di legittimità nonché delpresente grado di legittimità”, indicando a tal fine, in via esemplificativa,sia i parametri medi che i parametri minimi.Sicché la causa è stata rinviata al giudice di merito al fine dieffettuare una nuova determinazione delle spese che fosse motivata e chetenesse conto delle maggiorazioni spettanti per l’assistenza prestata a unapluralità di parti.Il giudice di merito, pur chiarendo il contenuto della liquidazioneeffettuata, per ciascun grado, nonché le ragioni e le modalità attraverso lequali era stata operata la maggiorazione, ha errato nella determinazionedelle spese processuali. Risulta, invero, errato lo scaglione di riferimentoindividuato dal giudice di merito.Infatti, quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per ladeterminazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, ildifferenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quellaritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum dellacontroversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del decisum,vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (daultimo Cass. n. 6345/2020; Cass. n. 27274/2017; Cass. S.U. n.19014/2007).Ciò comporta che, nella specie, come lamentato dai ricorrenti loscaglione di riferimento era quello tra Euro 52.001,00 ed Euro260.000,00.Alla luce di quanto sopra la liquidazione si pone, pervero, al di sottodei minimi previsti per legge.Com’è noto, il d.m. n. 55 del 2014, originariamente, pur avendolasciato immutato il criterio di liquidazione, per le quattro fasi processualidistinte già individuate, secondo una ripartizione valida per tutti gli organigiurisdizionali davanti ai quali venga svolta l'attività, e omnicomprensive,Numero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026ha però nella sostanza confermato la possibilità di deroga ai valori minimie massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzionemassimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo statovalorizzato l'utilizzo dell'inciso “di regola” per indicare l'entità dell'aumentoo della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni nonsono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da essenella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto inmotivazione.A conforto di tale conclusione si pone anche la relazione illustrativaal d.m. n. 55/2014 che chiarisce tale aspetto laddove, nella parte dedicataad illustrare la proposta del CNF, (par. b), affermando che il predettoinciso, così come l'avverbio “orientativamente”, erano stati introdotti alfine di sottolineare la non vincolatività dei parametri, in linea di continuitàcon quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.m. n. 140/2012.La successiva giurisprudenza di legittimità ha avallato tale letturadella norma, essendo pervenuta reiteratamente ad affermare che, nellavigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l'esercizio del poterediscrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo deiparametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pursempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione èdoverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessarioche siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e lamisura di esso (Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n.89/2021; Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 11601/2018).Resta, tuttavia, in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, alnetto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone aldecoro della professione» (cfr. ex plurimis Cass. 2386/2017; Cass. n.20183/2018).Numero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il quadro normativo ha subito un’ulteriore variazione a seguitodell’emanazione del d.m. n. 37 del 2018, entrato in vigore il 27 aprile2018, che ha modificato solo alcune delle previsioni del d.m. n. 55 del2014.Ai fini che rilevano, la modifica ha integrato i parametri per ladeterminazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale sia per quellastragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19), precisando che la riduzionerispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore allamisura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentrel'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regolanell'80%, eliminando, per il potere di riduzione, l’espressione “di regola”,che aveva appunto giustificato l’interpretazione volta a consentire, siapure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.La conclusione per l’inderogabilità dei minimi tariffari in sede diliquidazione giudiziale, e in assenza di diversa convenzione, non appare inalcun modo attinta dalle modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dalrecente d.m. n. 147 del 2022, che, come si evince anche dal parere resodal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, resoall’esito dell’adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione,in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò neldichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) diridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nellaliquidazione dei compensi, rendere più omogenea l’applicazione deiparametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degliesercenti la professione forense.Sicché ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compensospettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancatadeterminazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle speseprocessuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso diliquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficioNumero registro generale 15375/2025Numero sezionale 3576/2026Numero di raccolta generale 17974/2026Data pubblicazione 04/06/2026patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12,comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento ivalori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 24993/2023; in questosenso altresì Cass. n. 28749/2025; Cass. n. 1475/2026).La determinazione cui è pervenuto il giudice di secondo grado sipone, nella specie, al di sotto dei valori minimi, come innanzi chiariti.4. In conclusione deve accogliersi il ricorso, nei limiti innanziprecisati, la decisione per l’effetto deve essere cassata e rinviata alla Cortedi Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,permanendo l’esigenza di residuali apprezzamenti in fatto, ed anche per laquantificazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la decisioneimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la quantificazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris