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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22690/2026

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appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,limitatamente al reato di cui al capo C) e alla questione risarcitoria delle parti civiliSebastiano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto nel resto;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civili PasquaVisalli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S. Mastrojeni, SebastianoAliberti e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla comparsa conclusionale chedeposita unitamente alla nota spese;udito l’avv. avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processualedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA],che si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore difiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alleconclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore difiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Messina, in parzialeriforma della pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 13 marzo2023, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per i reati dibancarotta fraudolenta distrattiva di imbarcazioni trasferite senza versamento dicorrispettivo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (capo A.2), nella qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto dell’8 ottobre 2012; di bancarotta impropria da reato societario (falsecomunicazioni sociali e bancarotta impropria da operazioni dolose) (capo B.2.1 eB.2.2); di bancarotta fraudolenta distrattiva di importi dalle casse della società concausale “restituzione somme anticipate”, (capo C), nella qualità di amministratoredi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto del 17 gennaio 2013, ha rideterminato la pena in anni sei mesi sei direclusione, ha condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale, in favoredella parte civile, curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella misura di euro 220.000,oltre rivalutazione, e dichiarato compensate le spese tra le parti, nonché alrisarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in separata sede, infavore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DomenicoArcoraci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],oltre alla rifusione delle spese del giudizio di appello, e confermato nel resto lasentenza impugnata con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favoredella parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.2.

Contro l'anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso affidato a sei motivi,enunciati nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali, in relazione all’affermazione di responsabilitàed alla ritenuta utilizzabilità dei dati contabili estratti dai server dell’azienda.Si deduce apoditticità della motivazione, che avrebbe omesso di confrontarsicon le censure avanzate nell’atto di gravame, e vizio di travisamento della provain relazione alla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], quanto ai presunti malfunzionamentidei server, per essere stata accertata l’impossibilità di effettuare copia forense perguasto sugli hard disk, copia effettuata su server malfunzionanti e file danneggiati,ed alla ritenuta corrispondenza tra dati cartacei e contenuto dei singoli file, chenon proverebbe la coincidenza tra il contenuto dei server e le copie da essiestratte.

Si deduce che all’incertezza della provenienza di tali dati concorrerebbe:i) l’indisponibilità di tutti i server di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto ceduti; ii) la nota deldott. [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2020 sulla mancata coincidenza tra gli hard disk,denominati “copia Procura”, depositati dai consulenti contabili del PM, e quelloconsegnato a tali consulenti, perché non più reperibile la copia effettuata dal dott.[OSCURATO:PERSONA]; iii) l’impossibilità di accesso, da parte del perito del Tribunale, al NAS e adun macchina virtuale presente in uno dei dischi della Procura, la circostanza chenessuna di tali copie era copia forense, la indicazione della data di creazione dellecopie nel 2014 (tra il 25 febbraio e il 27 marzo) sebbene effettuate ad agosto2012; iv) la circostanza che le copie procura e curatela sono molto simili ma nonidentiche.

Si deduce totale incertezza sull’introduzione in contraddittorio di tuttala necessaria documentazione contabile, e la erroneità della richiesta indicazioneanalitica dei documenti di cui si eccepiva la inutilizzabilità, senza tenere conto chela dedotta inutilizzabilità derivava dall’impossibilità di verificare la difformità tracopia ed originale, a causa della incerta provenienza e della sicura incompletezzadella documentazione acquisita.

Si deduce che con l’atto di appello si era rilevatoche, a fronte di tredici server contenenti i dati contabili, ne fossero stati acquisitisolo tre dalla Guardia di Finanza, e che dalla consulenza del PM, eseguita dal dott.[OSCURATO:PERSONA], e dalla perizia dell’ing.

Misale, risultava che erano stati estratti e copiati idati di un solo server, copia mai rinvenuta.

Si deduce che, anche a ritenerliutilizzabili, i dati contabili riguarderebbero il periodo di tempo dal 2008 ad agosto2012, antecedente alle due sentenze di fallimento, e non consentirebbero laverifica di eventuali operazioni compiute in questo periodo, tenuto conto deicospicui versamenti effettuati dall’imputato nel periodo in esame.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali e vizio di travisamento della prova, inrelazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A.2.Si duole della ritenuta genericità dei rilievi difensivi circa la individuazione delcorrispettivo, anche nell’accollo da parte della società acquirente dei debitigravanti sulla venditrice, circostanza desumibile dall’analisi delle movimentazionibancarie dei conti correnti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (utilizzati per effettuare pagamenti diAicon [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) quanto ai fondi in entrata.Quanto al numero di imbarcazioni distratte, la motivazione sarebbe illogica,poiché il riferimento al recupero di quattro su sei imbarcazioni non consentirebbedi affermare che il residuo fosse cospicuo e che si fosse trattato di beni distratti enon piuttosto di beni di cui non è stato possibile trovare traccia contabile per laincompletezza della documentazione acquisita.

Si deduce che al massimo sitratterebbe di ipotesi di “bancarotta riparata”, ove si ritenga che le imbarcazioninon siano mai uscite dalla disponibilità materiale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., perché lavendita era simulata, argomento decisivo su cui la Corte d’appello non si sarebbeconfrontata.

Quanto al ritenuto scopo fraudolento delle vendite delle imbarcazioni,l’assunto della Corte di merito sarebbe assertivo, del tutto privo di riferimentiprobatori e totalmente al di fuori della condotta contestata nel capo A.2.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione dilegge e correlati vizio motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato dicui al capo B.2.1 e B.2.2. ed al mancato confronto con le censure difensive.Si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che la situazionepatrimoniale, redatta ai fini della predisposizione della domanda di concordatopreventivo, era diretta ad evitare il fallimento e non a cagionarlo.Si duole della mancata indicazione di elementi da cui desumere ilsuperamento delle soglie e della mancata individuazione degli elementi costitutividel falso in bilancio, di cui all’art.223, comma 1, L. Fall., nonché di quelli dellabancarotta impropria da operazioni dolose; sul punto, la sentenza impugnata nonsi confronterebbe con le censure difensive, concernenti la rilevanza del pianoindustriale di ristrutturazione aziendale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, predisposto da operatoriqualificati, e dotato dei requisiti di concretezza e ragionevole possibilità diutilizzazione, circostanza su cui il Tribunale era rimasto silente.Quanto al nesso causale tra l’illecito societario ed il dissesto, all’elementosoggettivo del reato complesso e agli elementi soggettivi del reato societariopresupposto, si deduce che la sentenza impugnata ometterebbe di pronunciare,come anche sulla relazione del ctu nel giudizio civile dinanzi al Tribunale delleImprese di Palermo, redatta dal prof. [OSCURATO:PERSONA], in atti, richiamata nei motividi appello, da cui risulta che la differenza tra il patrimonio netto al 31 agosto 2010,data di avveramento delle condizioni di scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e ilpatrimonio netto al 28 febbraio 2011, data del bilancio sulla base del quale lasocietà è stata posta in liquidazione, è positiva, e pari ad euro 9.989.361,00.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali in punto di affermazione di responsabilità peril reato di cui al capo C).Si deduce che il versamento bancario effettuato dall’imputato a titolo di“anticipazioni amministratore”, pari ad euro 750.000,00 sarebbe di ammontarelargamente superiore rispetto ai successivi prelievi, individuati in complessivi euro220.000,00, e che il credito azionato risponderebbe ai requisiti di certezza,liquidità ed esigibilità necessari per il suo rimborso; detto credito sarebbe legittimoin quanto anticipazione e non finanziamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualitàdi amministratore e non di socio, e che, ove si volesse applicare la disciplina di cuiall’art.2467 cod. civ., potrebbe ritenersi integrata la bancarotta preferenziale; sulpunto la sentenza ometterebbe di pronunciarsi.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio.Co si duole della omessa valutazione delle richieste contenute nel motivo digravame, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche congiudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, sulla base del numeroconsiderevole di assoluzioni nel merito, riferite ad ipotesi di reato anche più gravi,nonché del comportamento processuale.Si deduce l’illegalità della pena, quanto all’applicazione della continuazione exart.81 cpv. cod. pen., non giustificata dall’esistenza di due fallimenti in quantostrettamente connessi, riguardando due imprese collegate non soloeconomicamente ma anche giuridicamente, essendo l’una interamente controllatadall’altra.Ci si duole dell’omessa pronuncia sulle pene accessorie, a fronte di specificacensure in appello.2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali in relazione al riconoscimento di danni nonpatrimoniali alle parti civili diverse dalla curatela, nonché in relazione allariconosciuta provvisionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente al capo B2.1 e B2.2., nel resto è nelcomplesso infondato.1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv.239735), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello - ove conforminelle valutazioni degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni - si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organicoed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati in primo grado, confrequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridicidella decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di meritocostituiscono una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez.

Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Nella specie, con riguardo alle contestazioni di cui ai capi A.2) e C), la Corted’appello ha effettuato ampi riferimenti alle argomentazioni del giudice di primogrado, che, con motivazione concisa, ma congrua, condivide e ritiene corrette, noninficiate, né confutate dalla difesa, poiché medesime sono le censure articolate coni motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggi ripercorse con il ricorso.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.2.1 La censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendioprobatorio, inammissibile in sede di legittimità.La Corte d’Appello, con motivazione congrua e logica (pag. 9), immune da vizie censure, ha disatteso le medesime doglianze già sollevate in sede di gravame,e ritenuto le argomentazioni difensive generiche e non supportate da elementiconcreti, idonei a scalfire le conclusioni dei consulenti e del perito, che avevanoritenuto l’assenza di difformità.La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui, a fronte diuna valutazione del giudice di merito fondata su elementi probatori, la parte chene lamenti l’erroneità non può limitarsi a censure astratte, ma deve indicarespecificamente gli elementi fattuali che sarebbero stati travisati (Civ., Sez. 1, N.35425 del 19/12/2023; Sez.

L, n. 22494 del 09/09/2019) e, nella specie, qualisiano, in concreto, le divergenze tra il materiale visionato dal Tribunale e lacontabilità originale.Con riguardo all’assenza di “copia forense”, ai presunti “malfunzionamenti deiserver” e alla pluralità di copie, le doglianze sono generiche e reiterative, e noncontengono l’indicazione di quale specifico dato, rilevante ai fini della decisione,sarebbe stato alterato o erroneamente interpretato, né della incidenza concreta ditale pretesa alterazione sull'accertamento di responsabilità, nonché dei profili diresponsabilità compromessi dalle presunte deficienze del documento processuale.La doglianza, pertanto, non investe un vizio di legittimità, ma attiene al meritodell’apprezzamento probatorio, precluso a questa Suprema Corte (Cass. Civ., Sez.L, n. 22494 del 09-09-2019).La Corte d’appello ha sottolineato la natura di documento della tracciainformatica, per cui, una volta introdotta nel contraddittorio, le parti non nepossono evocare presunte stranezze, ma debbono puntualmente indicare qualidifformità rispetto all’originale nel concreto si manifestino; ha inoltre affermatoche trattasi di documenti in origine in possesso dell’imputato, la cui genuinità èstata più volte verificata dai consulenti nel corso del procedimento.

I dati contenutinel computer, infatti, costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234, primocomma, cod. proc. pen. trattandosi della rappresentazione di cose, termine cuideve attribuirsi la più ampia estensione, effettuata mediante mezzi diversi da quellitradizionali, così come previsto dalla norma (Sez. 3, Sentenza n. 37419 del05/07/2012, Lafuenti, Rv. 253573 – 01).2.1.1 In secondo luogo, la Corte d’appello ha evidenziato che la questionedella genuinità della documentazione è stata ampiamente vagliata dal Tribunale(pag. da 13 a 19), che ha richiamato gli esiti delle consulenze tecniche e dellaperizia espletate sul punto ed ha concluso per l’assenza di difformità.Al riguardo si esclude una possibile alterazione del database, in particolarequanto ai dati contabili in esso contenuti, nell’intervallo di tempo intercorrente tral’estrapolazione operata dalla curatela e quella espletata dal dott. [OSCURATO:PERSONA].L’ulteriore analisi comparativa dei due supporti magnetici (c.d. disco dellacuratela e disco della Procura), espletata dal perito nominato dal Tribunale, Ing.Rinaldi, infine, ha rilevato la perfetta identità dei dati contenuti all’interno dei duedatabase, non solo sul piano formale o strutturale, ma anche in punto di contenutosostanziale.

Infine, la comparazione, già operata dai consulenti (dott. [OSCURATO:PERSONA] eGiammarva), tra il contenuto del supporto magnetico estrapolato dai server diAicon s.p.a. e quello delle scritture contabili, estrapolate da tali server, loroconsegnate in formato cartaceo, tutte versate agli atti del giudizio, sulle quali ivari consulenti hanno svolto le loro considerazioni e valutazioni, ha consentito diconcludere per la perfetta identità e l’assenza di qualsivoglia difformità, concretadiscrasia, eliminazione o aggiunta posticcia di dati contabili, e dunquecompromissione dell’analisi dei dati disponibili, analisi che ha consentito laricostruzione della documentazione.La Corte di merito ha sottolineato che tali riscontri non sono stati scalfiti dalleargomentazioni difensive, che muovono da premesse indimostrate e prive di rilievocritico, e che non hanno introdotto nuovi e decisivi elementi di valutazione asostegno dell’asserita incompletezza o incongruenza con la contabilità originale,tanto più che, trattandosi di documentazione nella disponibilità dell’imputato,questi avrebbe potuto puntualmente indicare quali fossero, in concreto, ledivergenze tra il materiale visionato dal Tribunale e la contabilità originale.La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, saldandosi con quella diprimo grado (c.d.

“doppia conforme”), risulta completa e non merita le censure dimanifesta illogicità o carenza mosse dal ricorrente.3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente contesta la qualificazione come distrattiva della cessione di seiimbarcazioni da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e sostiene che trattasi di“vendita simulata” per finalità commerciali.La Corte d’Appello (pag. 10) ha logicamente argomentato sulla naturadistrattiva dell’operazione in base a due elementi fattuali decisivi, il cuiapprezzamento è insindacabile in questa sede: 1) il mancato versamento delprevisto corrispettivo economico da parte della società capogruppo, acquirente,nei confronti della società controllata, venditrice; 2) l’assenza di un “trasparenterapporto di dare/avere, nemmeno differito”, che potesse giustificareeconomicamente l’operazione.3.1 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito(con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf.

Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto adimpedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti dellamassa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenzadi legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio delfallito, che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5,n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984,Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti dibancarotta delineati dalla norma incriminatrice.Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo dellaargomentazione del provvedimento impugnato.3.2 Quanto agli indici della distrazione, i giudici di merito hanno rilevatol’assoluta carenza di razionalità economica dell’operazione complessiva, finalizzataa far transitare le imbarcazioni nel patrimonio della società capogruppo, Aicons.p.a., dotata di più ampia solidità economico finanziaria, in assenza di pagamentodel corrispettivo; l’assenza di formale contratto di compravendita; l’assenza diqualsivoglia azione legale di recupero forzoso del corrispettivo; il dato temporaledel compimento di tali operazioni (tra il 28 febbraio 2011 e i primi giorni del mesedi marzo 2011, ossia l’anno precedente all’avvio della procedura di concordatopreventivo della società, da collocarsi al 31 gennaio 2012, quando la situazioneeconomica e finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era precipitata e irrecuperabile, conil palese intento di sottrarre le sei imbarcazioni dall’attivo patrimoniale primadell’apertura della procedura concorsuale).L’affermazione del ricorrente, secondo cui il corrispettivo sarebbe consistitonell’accollo di una serie di debiti della società venditrice, è rimasta, come rilevatodai giudici di merito, asserzione generica e priva di riscontro documentale, inassenza di indicazioni sulla formalizzazione dell’accollo sui debiti oggetto dellostesso.La Corte territoriale ha sottolineato il ruolo dell’imputato quale verticedecisionale esclusivo di tutte le imprese del gruppo nel corso degli anni, al di làdegli schemi e forme societarie.L’onere di provare la legittimità di un’operazione che svuota il patrimonio diuna società in crisi grava sull’amministratore, onere che, nel caso di specie, nonsolo non è stato assolto, ma, con l’offerta da parte di un proprio bene immobile agaranzia del debito maturato dalla capogruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l’imputato ha fornito un ulteriore elemento sia della naturadistrattiva dell’operazione sia della propria consapevolezza della condizioneeconomicamente deficitaria della controllata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infragruppo, ha affermato ilcondivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del02/03/2017, Magno, Rv. 269702) in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale,la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essereesclusa in presenza di vantaggi compensativi, che riequilibrino gli effettiimmediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per icreditori sociali.

Sicché, andrebbe censurata la sentenza impugnata ove avesseaffermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse, senza considerare laprospettazione da parte dell'imputato di un evidente vantaggio compensativo peri creditori della fallita conseguente a tale operazione.

Perché, però, operi ildescritto vantaggio compensativo, non è sufficiente che esista un "gruppo", qualesoggetto economico unitario (circostanza non contestata nella specie e ritenutaanche dalla Corte territoriale e da quella di primo grado), in quanto, pur a frontedell'esistenza di un soggetto economico unitario, l'esistenza del vantaggiocompensativo derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamenteriferibile al gruppo, produttivo per la fallita di indiretti effetti compensativi ex art.2634, comma 3, cod. civ., rispetto a quelli immediatamente negatividell'operazione, deve essere provato dall'interessato in termini di saldo finalepositivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo,elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamentesvantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti,Rv. 268675; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 1,Sentenza n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284537 - 01).Applicati gli esposti principi al caso in esame, la sentenza impugnata haescluso, con motivazione corretta e immune da vizi di illogicità manifesta, chericorressero gli estremi per affermare l'irrilevanza penale dell'operazione, nonavendo il ricorrente fornito la prova dell'esistenza di alcun vantaggio compensativoper la società erogante, vantaggio non dimostrato e neppure dedotto, puresaminata la situazione del gruppo nel suo complesso.I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo dellaconcreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo,rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", nonsolo la condizione patrimoniale e finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma anche il contestoin cui la società operava, le cointeressenze del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre impresedel gruppo, l'accertamento della consapevolezza, in capo all'imputato, dellacondotta in concreto pericolosa, in quanto amministratore della fallita dallacostituzione sino alla data del fallimento e, quindi, in considerazione della pienaconsapevolezza delle operazioni di cessione delle imbarcazioni in favore dellasocietà capogruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vantaggio per [OSCURATO:PERSONA].p.a. e in danno ai creditori di quest'ultima (Sez. 5, Sentenza n. 39043 del29/05/2019, Rv. 276960 – 01).Priva di pregio è la doglianza difensiva, secondo cui il recupero di quattro susei imbarcazioni distratte non consentirebbe di affermare che il residuo siacospicuo e che si sia trattato di beni distratti e non piuttosto di beni di cui non èstato possibile trovare traccia contabile per la incompletezza della documentazioneacquisita, in quanto, tenuto conto del valore economico di ciascuno di detti beni,pari a diverse centinaia di migliaia di euro, il mancato recupero anche di duesoltanto delle imbarcazioni o del loro controvalore integra la condotta distrattiva,per essere la società depauperata di somme che le spettavano per intero e chesarebbero andate a garanzia dei creditori.Né il ricorrente spiega a che titolo postula la irrilevanza della distrazione didue imbarcazioni.Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla doglianza secondo cui,al massimo, si tratterebbe di ipotesi di “bancarotta riparata”, ove si ritenga che leimbarcazioni non siano mai uscite dalla disponibilità materiale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].p.a. perché la vendita era simulata, considerato che era il curatore a provvedereal recupero delle quattro imbarcazioni e non l’imputato.Infine, la doglianza relativa alla pretesa violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc. pen. è manifestamente infondata.

La Corte territoriale non ha modificatol’imputazione, ma si è limitata a descrivere l’ulteriore profilo di illiceità dellacondotta (scopo fraudolento di ingannare i terzi sullo stato della società edalterare, per consistenza e quantità, l’entità nominale del patrimonio), qualeelemento che corrobora il dolo distrattivo già contestato e ritenuto sussistente.3.2 Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è stato individuato nel consapevoledepauperamento, da parte dell’imputato, del patrimonio sociale della fallita persoddisfare interessi personali, propri ed esclusivi, allo scopo di conseguire unprofitto ingiusto perché non consentito dalla legge, con pregiudizio dei creditori.I giudici di merito hanno correttamente richiamato la sussistenza degli indicidi fraudolenza in quanto l’imputato ha realizzato l’operazione in un contesto digrave difficoltà di risanamento della società, in favore di una società di cui lo stessoricorrente era amministratore, e senza pagamento di corrispettivo.

Da ciò sidesume la sussistenza del dolo generico, ossia la consapevolezza di mettere inpericolo l’integrità del patrimonio dell’impresa, strumentale ad assicurare lagaranzia al ceto creditorio e, dunque, della concreta pericolosità della condotta.4.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.4.1 Con riguardo al reato contestato al capo di cui al capo B.2.1 e B.2.2.,l'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado non èrealizzabile, in quanto la Corte d'appello ha omesso di motivare sulle specifichedoglianze proposte.In ordine alle questioni, articolate in appello in modo preciso e puntuale, nonsolo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenutoadeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione,neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicitoragionamento, giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate falsecomunicazioni sociali e della omessa svalutazione delle partecipazione societarie,comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento dell’appello.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancatoaccoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr.,ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv.284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza nonconsente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba esuperi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazioneincidente su un capo decisivo e, perciò, ostativo all’invocata integrazione perrelationem.Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.4.2 Quanto al capo B.2.1, si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenutoconto che la situazione patrimoniale, redatta ai fini della predisposizione delladomanda di concordato preventivo, era diretta ad evitare il fallimento e non acagionarlo.Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., neltesto modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazionealla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteridi valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati,se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazionegiustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari dellecomunicazioni (Sez.

U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803– 01).Sul punto, la Corte d’appello, nel rispondere alla censura difensiva, partendoda una premessa corretta, con motivazione concisa ma congrua, ha chiarito chela individuazione del documento mendace nella situazione patrimoniale depositataai fini della predisposizione della domanda di concordato, anziché nel bilancio diesercizio, non incide sull’elemento oggettivo del reato, inteso in senso ampio, e,anzi, lo scopo delle comunicazioni sarebbe di maggiore gravità.Invero, considerato che la comunicazione sociale era rivolta a soci, creditori eorgani della procedura del concordato, la situazione patrimoniale depositatacostituiva la base da cui l’imputato, nella qualità di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,tentava di accedere ad una procedura alternativa al fallimento basata proprio sullaveridicità dei dati forniti.Pur muovendo da tali premesse corrette in diritto, la motivazione della Corteterritoriale risulta carente con riguardo ai profili specificamente censurati con l’attodi appello.A fronte della specifica censura difensiva, secondo cui non sarebbero statiindicati gli elementi da cui desumere il superamento delle soglie di cui all’art.2621cod. civ., la Corte d’appello rimanda, in modo generico, all’accertato superamentomateriale di siffatte soglie, ma non ne chiarisce i termini né rinvia per relationemalla sentenza di primo grado, omettendo di motivare sul punto.Con riguardo alle ulteriori specifiche doglianze formulate nel motivo di appello,sulla mancata individuazione degli elementi costitutivi dei reati contestati al capoB.2.1 e B.2.2, la Corte territoriale si è limitata ad un generico richiamo del dispostodi cui all’art.223, comma 2, n.2, L. Fall., che punisce qualunque condotta dolosa,intrinsecamente pericolosa per la salute economica e finanziaria dell’impresa cheincida sulla veritiera rappresentazione dello stato della società, che necomprometta la sua stabilità e che si ponga in collegamento con l’eventofallimentare.

La sentenza non chiarisce, in concreto, le condotte contestate e glielementi su cui ha fondato il giudizio di penale responsabilità.Nella specie, la motivazione non è sufficientemente congrua né si confrontacon il motivo di appello.Con riguardo al nesso causale tra le false rappresentazioni contabili el’aggravamento del dissesto, la Corte di merito non risponde alla specificadoglianza contenuta nel motivo di appello, ed omette di pronunciarsiCon riguardo all’elemento soggettivo, si osserva, in diritto, che questa Cortedi legittimità ha affermato, in tema di bancarotta impropria da reato societario,che il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto.

Questa va intesa non qualeintenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione dellaprobabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrioeconomico (Sez. 5, Sentenza n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 – 01;Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804: fattispecie relative ad esposizione di fattimateriali non rispondenti al vero, circa la situazione economica e finanziaria dellasocietà, con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore deicreditori).Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose nondeve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, masolo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5,Sentenza n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 – 01).Nella specie, tuttavia, la motivazione è apparente, non risponde alle censuredifensive e non ne chiarisce i termini, né richiama la sentenza di primo grado.5.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente chiede la riqualificazione della condotta di prelievo di somme atitolo di “restituzione somme anticipate” da bancarotta fraudolenta per distrazionea bancarotta preferenziale.Il motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello (pag. 11 sentenza impugnata) ha fatto buon governo delprincipio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui il socioamministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali sommeasseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestatonell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi in grado diidentificare il credito azionato, commette il reato di bancarotta per distrazione enon quello di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija,Rv. 271464).5.1 E' certamente noto a questa Corte che il delitto di bancarotta fraudolentaper distrazione, come ritenuto dalle sentenze di merito in doppia conforme, siaintegrato dalla condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali sommea lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicatinello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare,in quanto la previsione di cui all'art. 2389 c.c. stabilisce che la misura delcompenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con deliberaassembleare perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto,sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n.3191del 16.01.2020; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 – 01;Sez. 5, Sentenza n.17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5 n. 11405 del 12/06/2014, Clerici e altro, Rv.263056 – 01; Sez. 5 n. 50836 del 3/11/2016, Barbato, Rv. 268433 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399).L’esame delle contestazioni mosse con l’imputazione consente di rilevarecome non possa esservi fraintendimento sia in merito alla individuazione deiprelievi che si contestano a titolo distrattivo, che delle ragioni della loroillegittimità, in quanto indebito prelevamento di somme di denaro, a titolo diemolumento amministratore e di rimborso per somme anticipate, quando lasocietà versava in difficoltà.In tema di bancarotta fraudolenta spetta al giudice di merito verificare se, inassenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutariadel compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmenteaccettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento daparte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri ildelitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quellodi bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso siacorrelato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruorispetto all'impegno profuso (Sez. 5, Sentenza n. 36416 del 11/05/2023, Rv.285115 – 01).Nella specie, in assenza di allegazione da parte del ricorrente, i giudici dimerito hanno rilevato l’assenza di delibere, idonee a determinare la legittimitàdell’apprensione delle somme societarie a titolo di compenso nonché di qualsiasiriscontro documentale.Con motivazione congrua ed immune da vizi e censure i giudici di meritohanno sottolineato che l’imputato non ha chiarito a quale titolo le risorsefinanziarie sarebbero state conferite alla società, ed hanno richiamato il principioconsolidato secondo cui, in caso di versamenti effettuati in conto capitale, lesomme versate devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale epossono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti,versandosi nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione neiconfronti dell’amministratore di una società che, in periodo di dissesto, proceda alrimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile alcaso di specie, della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ.5.2 Invero, secondo il consolidato insegnamento di legittimitàl'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un propriocredito quale socio finanziatore, integra il reato di bancarotta per distrazione e nonquello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzioneassume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiareun creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (Sez. 5 n. 50495 del14/06/2018, Rv. 274602 – 01).

Ciò in quanto il rimborso di finanziamenti,comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensionefinanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità ditenuta del capitale, rappresenta sempre una violazione della regola dellapostergazione di cui all’art. 2647 cod. civ., senza che rilevi la distinzione traversamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o atitolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale (Sez.5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01; Sez. 5, Sentenza n.25773 del 20/02/2019, Rv. 277577 – 01).Nella specie, la causale “restituzione somme anticipate” è rimasta una meraenunciazione, priva di qualunque supporto documentale.

In assenza della prova diun credito preesistente, il prelievo di denaro dalle casse sociali costituisce un attodi spoliazione del patrimonio a danno della massa dei creditori e integra, pertanto,il più grave reato di bancarotta per distrazione.

La censura del ricorrente è, ancorauna volta, una mera riproposizione di argomenti di merito già correttamentedisattesi.Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, all’epoca dei fatti ilcredito era in ogni caso postergato, perché versato a titolo di finanziamento inconto capitale ratione temporis, per cui l’imputato non aveva alcun titolo perprocedere ai rimborsi e, pertanto, al pagamento doveva provvedersi ai sensidell’art.2467 cod. civ.Ne deriva che, atteso il contesto di riferimento, il pagamento dell'asseritofinanziamento, assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontàdi privilegiare un creditore rispetto a tutti gli altri, con conseguente qualificazionedelle condotte contestate come distrattive (Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv.274602 – 01; Sez. 5 n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01).6.

Il quinto motivo di ricorso è assorbito.7.

Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.La Corte d’appello (pagg. 11-12 sentenza impugnata) ha correttamenteapplicato il principio secondo cui nei reati di bancarotta sussiste la concorrentelegittimazione del singolo socio o del terzo (creditore, dipendente, ecc.) acostituirsi parte civile per far valere un danno diretto e personale, non meramenteriflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (vedi Cass. Civ., Sez. 3, n.1281 del 18-01-2019).Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che le parti civili diverse dallacuratela hanno lamentato un danno diretto, personale e specifico, derivante nonsolo dalla perdita del proprio credito, ma da una serie di condotte vessatorie,ingannevoli e minacciose poste in essere dall’imputato, danno che non si esauriscenel pregiudizio al patrimonio della società fallita e che, pertanto, non è assorbitodall’azione esercitata dalla curatela.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto “plausibile una ragioneautonoma di danno morale diverso da quello che aziona la curatela fallimentare”,rinviandone la quantificazione alla sede civile.Tale statuizione è immune da vizi, in quanto la condanna generica alrisarcimento del danno presuppone il solo accertamento della potenziale capacitàlesiva dell’atto illecito, mentre la prova dell'esistenza e dell'entità del danno èdemandata al separato giudizio (Civ., Sez.

L, N. 23666 del 21-08-2025).Sul punto, le censure sollevate nel motivo di ricorso sono generiche.Il ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, avrebbedovuto suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione ola integrale allegazione del contenuto degli atti di costituzione delle parti civili(ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello),dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a menoche il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazionedel ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007,Torino, Rv. 237302).

E’ necessario, pertanto: a) identificare l'atto processualeomesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorioinvocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova sifonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo,la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv.249035).8.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata vaannullata, limitatamente alle condotte di bancarotta impropria da reato societario,di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Messina.

Nel resto, il ricorso va rigettato.

L'imputato va pertantocondannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] (AlibertiSebastiano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MastroieniCarmelo [OSCURATO:PERSONA]), che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori dilegge.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],assistita dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistitadall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv.toAlessandro [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv.to FilippoBarbera, dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] GiresiMoro, che liquida, per ciascuna delle predette parti civili, in complessivi euroquattromila, oltre accessori di legge.Non può, invece, essere accolta la domanda della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volta ad ottenere la condanna dell'imputato alla rifusionedelle spese processuali relative al giudizio di legittimità, atteso che la parte civileha fatto pervenire solo in data 13 marzo 2026, e quindi tardivamente, le sueconclusioni scritte, che pertanto non possono essere valutate in questa sede,neppure ai fini di cui all'art. 541 cod. proc. pen., non essendo comparsa all’udienzapubblica (Sez. 5, Sentenza n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875 – 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alle condotte di bancarottaimpropria da reato societario, di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte di appello di Messina.

Rigetta, nel resto, il ricorso.Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]), che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltreaccessori di legge.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GenoveseSalvatore, assistita dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],assistita dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistitadall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistitadall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistitadall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna delle predette parti civili,in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.

Nulla per le spese dellaparte civile fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Così deciso in Roma il 18/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,limitatamente al reato di cui al capo C) e alla questione risarcitoria delle parti civiliSebastiano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto nel resto;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civili PasquaVisalli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S. Mastrojeni, SebastianoAliberti e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla comparsa conclusionale chedeposita unitamente alla nota spese;udito l’avv. avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processualedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA],che si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], chesi riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore difiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alleconclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore difiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Messina, in parzialeriforma della pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 13 marzo2023, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per i reati dibancarotta fraudolenta distrattiva di imbarcazioni trasferite senza versamento dicorrispettivo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (capo A.2), nella qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto dell’8 ottobre 2012; di bancarotta impropria da reato societario (falsecomunicazioni sociali e bancarotta impropria da operazioni dolose) (capo B.2.1 eB.2.2); di bancarotta fraudolenta distrattiva di importi dalle casse della società concausale “restituzione somme anticipate”, (capo C), nella qualità di amministratoredi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto del 17 gennaio 2013, ha rideterminato la pena in anni sei mesi sei direclusione, ha condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale, in favoredella parte civile, curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella misura di euro 220.000,oltre rivalutazione, e dichiarato compensate le spese tra le parti, nonché alrisarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in separata sede, infavore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DomenicoArcoraci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],oltre alla rifusione delle spese del giudizio di appello, e confermato nel resto lasentenza impugnata con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favoredella parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.2. Contro l'anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso affidato a sei motivi,enunciati nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali, in relazione all’affermazione di responsabilitàed alla ritenuta utilizzabilità dei dati contabili estratti dai server dell’azienda.Si deduce apoditticità della motivazione, che avrebbe omesso di confrontarsicon le censure avanzate nell’atto di gravame, e vizio di travisamento della provain relazione alla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], quanto ai presunti malfunzionamentidei server, per essere stata accertata l’impossibilità di effettuare copia forense perguasto sugli hard disk, copia effettuata su server malfunzionanti e file danneggiati,ed alla ritenuta corrispondenza tra dati cartacei e contenuto dei singoli file, chenon proverebbe la coincidenza tra il contenuto dei server e le copie da essiestratte. Si deduce che all’incertezza della provenienza di tali dati concorrerebbe:i) l’indisponibilità di tutti i server di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto ceduti; ii) la nota deldott. [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2020 sulla mancata coincidenza tra gli hard disk,denominati “copia Procura”, depositati dai consulenti contabili del PM, e quelloconsegnato a tali consulenti, perché non più reperibile la copia effettuata dal dott.[OSCURATO:PERSONA]; iii) l’impossibilità di accesso, da parte del perito del Tribunale, al NAS e adun macchina virtuale presente in uno dei dischi della Procura, la circostanza chenessuna di tali copie era copia forense, la indicazione della data di creazione dellecopie nel 2014 (tra il 25 febbraio e il 27 marzo) sebbene effettuate ad agosto2012; iv) la circostanza che le copie procura e curatela sono molto simili ma nonidentiche. Si deduce totale incertezza sull’introduzione in contraddittorio di tuttala necessaria documentazione contabile, e la erroneità della richiesta indicazioneanalitica dei documenti di cui si eccepiva la inutilizzabilità, senza tenere conto chela dedotta inutilizzabilità derivava dall’impossibilità di verificare la difformità tracopia ed originale, a causa della incerta provenienza e della sicura incompletezzadella documentazione acquisita. Si deduce che con l’atto di appello si era rilevatoche, a fronte di tredici server contenenti i dati contabili, ne fossero stati acquisitisolo tre dalla Guardia di Finanza, e che dalla consulenza del PM, eseguita dal dott.[OSCURATO:PERSONA], e dalla perizia dell’ing. Misale, risultava che erano stati estratti e copiati idati di un solo server, copia mai rinvenuta. Si deduce che, anche a ritenerliutilizzabili, i dati contabili riguarderebbero il periodo di tempo dal 2008 ad agosto2012, antecedente alle due sentenze di fallimento, e non consentirebbero laverifica di eventuali operazioni compiute in questo periodo, tenuto conto deicospicui versamenti effettuati dall’imputato nel periodo in esame.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali e vizio di travisamento della prova, inrelazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A.2.Si duole della ritenuta genericità dei rilievi difensivi circa la individuazione delcorrispettivo, anche nell’accollo da parte della società acquirente dei debitigravanti sulla venditrice, circostanza desumibile dall’analisi delle movimentazionibancarie dei conti correnti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (utilizzati per effettuare pagamenti diAicon [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) quanto ai fondi in entrata.Quanto al numero di imbarcazioni distratte, la motivazione sarebbe illogica,poiché il riferimento al recupero di quattro su sei imbarcazioni non consentirebbedi affermare che il residuo fosse cospicuo e che si fosse trattato di beni distratti enon piuttosto di beni di cui non è stato possibile trovare traccia contabile per laincompletezza della documentazione acquisita. Si deduce che al massimo sitratterebbe di ipotesi di “bancarotta riparata”, ove si ritenga che le imbarcazioninon siano mai uscite dalla disponibilità materiale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., perché lavendita era simulata, argomento decisivo su cui la Corte d’appello non si sarebbeconfrontata. Quanto al ritenuto scopo fraudolento delle vendite delle imbarcazioni,l’assunto della Corte di merito sarebbe assertivo, del tutto privo di riferimentiprobatori e totalmente al di fuori della condotta contestata nel capo A.2.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione dilegge e correlati vizio motivazionali, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato dicui al capo B.2.1 e B.2.2. ed al mancato confronto con le censure difensive.Si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che la situazionepatrimoniale, redatta ai fini della predisposizione della domanda di concordatopreventivo, era diretta ad evitare il fallimento e non a cagionarlo.Si duole della mancata indicazione di elementi da cui desumere ilsuperamento delle soglie e della mancata individuazione degli elementi costitutividel falso in bilancio, di cui all’art.223, comma 1, L. Fall., nonché di quelli dellabancarotta impropria da operazioni dolose; sul punto, la sentenza impugnata nonsi confronterebbe con le censure difensive, concernenti la rilevanza del pianoindustriale di ristrutturazione aziendale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, predisposto da operatoriqualificati, e dotato dei requisiti di concretezza e ragionevole possibilità diutilizzazione, circostanza su cui il Tribunale era rimasto silente.Quanto al nesso causale tra l’illecito societario ed il dissesto, all’elementosoggettivo del reato complesso e agli elementi soggettivi del reato societariopresupposto, si deduce che la sentenza impugnata ometterebbe di pronunciare,come anche sulla relazione del ctu nel giudizio civile dinanzi al Tribunale delleImprese di Palermo, redatta dal prof. [OSCURATO:PERSONA], in atti, richiamata nei motividi appello, da cui risulta che la differenza tra il patrimonio netto al 31 agosto 2010,data di avveramento delle condizioni di scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e ilpatrimonio netto al 28 febbraio 2011, data del bilancio sulla base del quale lasocietà è stata posta in liquidazione, è positiva, e pari ad euro 9.989.361,00.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali in punto di affermazione di responsabilità peril reato di cui al capo C).Si deduce che il versamento bancario effettuato dall’imputato a titolo di“anticipazioni amministratore”, pari ad euro 750.000,00 sarebbe di ammontarelargamente superiore rispetto ai successivi prelievi, individuati in complessivi euro220.000,00, e che il credito azionato risponderebbe ai requisiti di certezza,liquidità ed esigibilità necessari per il suo rimborso; detto credito sarebbe legittimoin quanto anticipazione e non finanziamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualitàdi amministratore e non di socio, e che, ove si volesse applicare la disciplina di cuiall’art.2467 cod. civ., potrebbe ritenersi integrata la bancarotta preferenziale; sulpunto la sentenza ometterebbe di pronunciarsi.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio.Co si duole della omessa valutazione delle richieste contenute nel motivo digravame, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche congiudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, sulla base del numeroconsiderevole di assoluzioni nel merito, riferite ad ipotesi di reato anche più gravi,nonché del comportamento processuale.Si deduce l’illegalità della pena, quanto all’applicazione della continuazione exart.81 cpv. cod. pen., non giustificata dall’esistenza di due fallimenti in quantostrettamente connessi, riguardando due imprese collegate non soloeconomicamente ma anche giuridicamente, essendo l’una interamente controllatadall’altra.Ci si duole dell’omessa pronuncia sulle pene accessorie, a fronte di specificacensure in appello.2.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali in relazione al riconoscimento di danni nonpatrimoniali alle parti civili diverse dalla curatela, nonché in relazione allariconosciuta provvisionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al capo B2.1 e B2.2., nel resto è nelcomplesso infondato.1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv.239735), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello - ove conforminelle valutazioni degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni - si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organicoed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati in primo grado, confrequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridicidella decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di meritocostituiscono una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Nella specie, con riguardo alle contestazioni di cui ai capi A.2) e C), la Corted’appello ha effettuato ampi riferimenti alle argomentazioni del giudice di primogrado, che, con motivazione concisa, ma congrua, condivide e ritiene corrette, noninficiate, né confutate dalla difesa, poiché medesime sono le censure articolate coni motivi di appello, ed in verità le stesse sono quelle oggi ripercorse con il ricorso.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.2.1 La censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendioprobatorio, inammissibile in sede di legittimità.La Corte d’Appello, con motivazione congrua e logica (pag. 9), immune da vizie censure, ha disatteso le medesime doglianze già sollevate in sede di gravame,e ritenuto le argomentazioni difensive generiche e non supportate da elementiconcreti, idonei a scalfire le conclusioni dei consulenti e del perito, che avevanoritenuto l’assenza di difformità.La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui, a fronte diuna valutazione del giudice di merito fondata su elementi probatori, la parte chene lamenti l’erroneità non può limitarsi a censure astratte, ma deve indicarespecificamente gli elementi fattuali che sarebbero stati travisati (Civ., Sez. 1, N.35425 del 19/12/2023; Sez. L, n. 22494 del 09/09/2019) e, nella specie, qualisiano, in concreto, le divergenze tra il materiale visionato dal Tribunale e lacontabilità originale.Con riguardo all’assenza di “copia forense”, ai presunti “malfunzionamenti deiserver” e alla pluralità di copie, le doglianze sono generiche e reiterative, e noncontengono l’indicazione di quale specifico dato, rilevante ai fini della decisione,sarebbe stato alterato o erroneamente interpretato, né della incidenza concreta ditale pretesa alterazione sull'accertamento di responsabilità, nonché dei profili diresponsabilità compromessi dalle presunte deficienze del documento processuale.La doglianza, pertanto, non investe un vizio di legittimità, ma attiene al meritodell’apprezzamento probatorio, precluso a questa Suprema Corte (Cass. Civ., Sez.L, n. 22494 del 09-09-2019).La Corte d’appello ha sottolineato la natura di documento della tracciainformatica, per cui, una volta introdotta nel contraddittorio, le parti non nepossono evocare presunte stranezze, ma debbono puntualmente indicare qualidifformità rispetto all’originale nel concreto si manifestino; ha inoltre affermatoche trattasi di documenti in origine in possesso dell’imputato, la cui genuinità èstata più volte verificata dai consulenti nel corso del procedimento. I dati contenutinel computer, infatti, costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234, primocomma, cod. proc. pen. trattandosi della rappresentazione di cose, termine cuideve attribuirsi la più ampia estensione, effettuata mediante mezzi diversi da quellitradizionali, così come previsto dalla norma (Sez. 3, Sentenza n. 37419 del05/07/2012, Lafuenti, Rv. 253573 – 01).2.1.1 In secondo luogo, la Corte d’appello ha evidenziato che la questionedella genuinità della documentazione è stata ampiamente vagliata dal Tribunale(pag. da 13 a 19), che ha richiamato gli esiti delle consulenze tecniche e dellaperizia espletate sul punto ed ha concluso per l’assenza di difformità.Al riguardo si esclude una possibile alterazione del database, in particolarequanto ai dati contabili in esso contenuti, nell’intervallo di tempo intercorrente tral’estrapolazione operata dalla curatela e quella espletata dal dott. [OSCURATO:PERSONA].L’ulteriore analisi comparativa dei due supporti magnetici (c.d. disco dellacuratela e disco della Procura), espletata dal perito nominato dal Tribunale, Ing.Rinaldi, infine, ha rilevato la perfetta identità dei dati contenuti all’interno dei duedatabase, non solo sul piano formale o strutturale, ma anche in punto di contenutosostanziale. Infine, la comparazione, già operata dai consulenti (dott. [OSCURATO:PERSONA] eGiammarva), tra il contenuto del supporto magnetico estrapolato dai server diAicon s.p.a. e quello delle scritture contabili, estrapolate da tali server, loroconsegnate in formato cartaceo, tutte versate agli atti del giudizio, sulle quali ivari consulenti hanno svolto le loro considerazioni e valutazioni, ha consentito diconcludere per la perfetta identità e l’assenza di qualsivoglia difformità, concretadiscrasia, eliminazione o aggiunta posticcia di dati contabili, e dunquecompromissione dell’analisi dei dati disponibili, analisi che ha consentito laricostruzione della documentazione.La Corte di merito ha sottolineato che tali riscontri non sono stati scalfiti dalleargomentazioni difensive, che muovono da premesse indimostrate e prive di rilievocritico, e che non hanno introdotto nuovi e decisivi elementi di valutazione asostegno dell’asserita incompletezza o incongruenza con la contabilità originale,tanto più che, trattandosi di documentazione nella disponibilità dell’imputato,questi avrebbe potuto puntualmente indicare quali fossero, in concreto, ledivergenze tra il materiale visionato dal Tribunale e la contabilità originale.La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, saldandosi con quella diprimo grado (c.d. “doppia conforme”), risulta completa e non merita le censure dimanifesta illogicità o carenza mosse dal ricorrente.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente contesta la qualificazione come distrattiva della cessione di seiimbarcazioni da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e sostiene che trattasi di“vendita simulata” per finalità commerciali.La Corte d’Appello (pag. 10) ha logicamente argomentato sulla naturadistrattiva dell’operazione in base a due elementi fattuali decisivi, il cuiapprezzamento è insindacabile in questa sede: 1) il mancato versamento delprevisto corrispettivo economico da parte della società capogruppo, acquirente,nei confronti della società controllata, venditrice; 2) l’assenza di un “trasparenterapporto di dare/avere, nemmeno differito”, che potesse giustificareeconomicamente l’operazione.3.1 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito(con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto adimpedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti dellamassa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenzadi legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio delfallito, che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5,n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984,Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti dibancarotta delineati dalla norma incriminatrice.Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo dellaargomentazione del provvedimento impugnato.3.2 Quanto agli indici della distrazione, i giudici di merito hanno rilevatol’assoluta carenza di razionalità economica dell’operazione complessiva, finalizzataa far transitare le imbarcazioni nel patrimonio della società capogruppo, Aicons.p.a., dotata di più ampia solidità economico finanziaria, in assenza di pagamentodel corrispettivo; l’assenza di formale contratto di compravendita; l’assenza diqualsivoglia azione legale di recupero forzoso del corrispettivo; il dato temporaledel compimento di tali operazioni (tra il 28 febbraio 2011 e i primi giorni del mesedi marzo 2011, ossia l’anno precedente all’avvio della procedura di concordatopreventivo della società, da collocarsi al 31 gennaio 2012, quando la situazioneeconomica e finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era precipitata e irrecuperabile, conil palese intento di sottrarre le sei imbarcazioni dall’attivo patrimoniale primadell’apertura della procedura concorsuale).L’affermazione del ricorrente, secondo cui il corrispettivo sarebbe consistitonell’accollo di una serie di debiti della società venditrice, è rimasta, come rilevatodai giudici di merito, asserzione generica e priva di riscontro documentale, inassenza di indicazioni sulla formalizzazione dell’accollo sui debiti oggetto dellostesso.La Corte territoriale ha sottolineato il ruolo dell’imputato quale verticedecisionale esclusivo di tutte le imprese del gruppo nel corso degli anni, al di làdegli schemi e forme societarie.L’onere di provare la legittimità di un’operazione che svuota il patrimonio diuna società in crisi grava sull’amministratore, onere che, nel caso di specie, nonsolo non è stato assolto, ma, con l’offerta da parte di un proprio bene immobile agaranzia del debito maturato dalla capogruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., l’imputato ha fornito un ulteriore elemento sia della naturadistrattiva dell’operazione sia della propria consapevolezza della condizioneeconomicamente deficitaria della controllata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infragruppo, ha affermato ilcondivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del02/03/2017, Magno, Rv. 269702) in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale,la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essereesclusa in presenza di vantaggi compensativi, che riequilibrino gli effettiimmediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per icreditori sociali. Sicché, andrebbe censurata la sentenza impugnata ove avesseaffermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse, senza considerare laprospettazione da parte dell'imputato di un evidente vantaggio compensativo peri creditori della fallita conseguente a tale operazione. Perché, però, operi ildescritto vantaggio compensativo, non è sufficiente che esista un "gruppo", qualesoggetto economico unitario (circostanza non contestata nella specie e ritenutaanche dalla Corte territoriale e da quella di primo grado), in quanto, pur a frontedell'esistenza di un soggetto economico unitario, l'esistenza del vantaggiocompensativo derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamenteriferibile al gruppo, produttivo per la fallita di indiretti effetti compensativi ex art.2634, comma 3, cod. civ., rispetto a quelli immediatamente negatividell'operazione, deve essere provato dall'interessato in termini di saldo finalepositivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo,elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamentesvantaggiosa per la società depauperata (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti,Rv. 268675; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 1,Sentenza n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284537 - 01).Applicati gli esposti principi al caso in esame, la sentenza impugnata haescluso, con motivazione corretta e immune da vizi di illogicità manifesta, chericorressero gli estremi per affermare l'irrilevanza penale dell'operazione, nonavendo il ricorrente fornito la prova dell'esistenza di alcun vantaggio compensativoper la società erogante, vantaggio non dimostrato e neppure dedotto, puresaminata la situazione del gruppo nel suo complesso.I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo dellaconcreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo,rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", nonsolo la condizione patrimoniale e finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma anche il contestoin cui la società operava, le cointeressenze del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre impresedel gruppo, l'accertamento della consapevolezza, in capo all'imputato, dellacondotta in concreto pericolosa, in quanto amministratore della fallita dallacostituzione sino alla data del fallimento e, quindi, in considerazione della pienaconsapevolezza delle operazioni di cessione delle imbarcazioni in favore dellasocietà capogruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vantaggio per [OSCURATO:PERSONA].p.a. e in danno ai creditori di quest'ultima (Sez. 5, Sentenza n. 39043 del29/05/2019, Rv. 276960 – 01).Priva di pregio è la doglianza difensiva, secondo cui il recupero di quattro susei imbarcazioni distratte non consentirebbe di affermare che il residuo siacospicuo e che si sia trattato di beni distratti e non piuttosto di beni di cui non èstato possibile trovare traccia contabile per la incompletezza della documentazioneacquisita, in quanto, tenuto conto del valore economico di ciascuno di detti beni,pari a diverse centinaia di migliaia di euro, il mancato recupero anche di duesoltanto delle imbarcazioni o del loro controvalore integra la condotta distrattiva,per essere la società depauperata di somme che le spettavano per intero e chesarebbero andate a garanzia dei creditori.Né il ricorrente spiega a che titolo postula la irrilevanza della distrazione didue imbarcazioni.Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla doglianza secondo cui,al massimo, si tratterebbe di ipotesi di “bancarotta riparata”, ove si ritenga che leimbarcazioni non siano mai uscite dalla disponibilità materiale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].p.a. perché la vendita era simulata, considerato che era il curatore a provvedereal recupero delle quattro imbarcazioni e non l’imputato.Infine, la doglianza relativa alla pretesa violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc. pen. è manifestamente infondata. La Corte territoriale non ha modificatol’imputazione, ma si è limitata a descrivere l’ulteriore profilo di illiceità dellacondotta (scopo fraudolento di ingannare i terzi sullo stato della società edalterare, per consistenza e quantità, l’entità nominale del patrimonio), qualeelemento che corrobora il dolo distrattivo già contestato e ritenuto sussistente.3.2 Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è stato individuato nel consapevoledepauperamento, da parte dell’imputato, del patrimonio sociale della fallita persoddisfare interessi personali, propri ed esclusivi, allo scopo di conseguire unprofitto ingiusto perché non consentito dalla legge, con pregiudizio dei creditori.I giudici di merito hanno correttamente richiamato la sussistenza degli indicidi fraudolenza in quanto l’imputato ha realizzato l’operazione in un contesto digrave difficoltà di risanamento della società, in favore di una società di cui lo stessoricorrente era amministratore, e senza pagamento di corrispettivo. Da ciò sidesume la sussistenza del dolo generico, ossia la consapevolezza di mettere inpericolo l’integrità del patrimonio dell’impresa, strumentale ad assicurare lagaranzia al ceto creditorio e, dunque, della concreta pericolosità della condotta.4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.4.1 Con riguardo al reato contestato al capo di cui al capo B.2.1 e B.2.2.,l'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado non èrealizzabile, in quanto la Corte d'appello ha omesso di motivare sulle specifichedoglianze proposte.In ordine alle questioni, articolate in appello in modo preciso e puntuale, nonsolo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenutoadeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione,neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicitoragionamento, giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate falsecomunicazioni sociali e della omessa svalutazione delle partecipazione societarie,comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento dell’appello.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancatoaccoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr.,ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv.284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza nonconsente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba esuperi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazioneincidente su un capo decisivo e, perciò, ostativo all’invocata integrazione perrelationem.Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.4.2 Quanto al capo B.2.1, si deduce che la Corte di merito non avrebbe tenutoconto che la situazione patrimoniale, redatta ai fini della predisposizione delladomanda di concordato preventivo, era diretta ad evitare il fallimento e non acagionarlo.Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., neltesto modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazionealla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteridi valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati,se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazionegiustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari dellecomunicazioni (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803– 01).Sul punto, la Corte d’appello, nel rispondere alla censura difensiva, partendoda una premessa corretta, con motivazione concisa ma congrua, ha chiarito chela individuazione del documento mendace nella situazione patrimoniale depositataai fini della predisposizione della domanda di concordato, anziché nel bilancio diesercizio, non incide sull’elemento oggettivo del reato, inteso in senso ampio, e,anzi, lo scopo delle comunicazioni sarebbe di maggiore gravità.Invero, considerato che la comunicazione sociale era rivolta a soci, creditori eorgani della procedura del concordato, la situazione patrimoniale depositatacostituiva la base da cui l’imputato, nella qualità di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,tentava di accedere ad una procedura alternativa al fallimento basata proprio sullaveridicità dei dati forniti.Pur muovendo da tali premesse corrette in diritto, la motivazione della Corteterritoriale risulta carente con riguardo ai profili specificamente censurati con l’attodi appello.A fronte della specifica censura difensiva, secondo cui non sarebbero statiindicati gli elementi da cui desumere il superamento delle soglie di cui all’art.2621cod. civ., la Corte d’appello rimanda, in modo generico, all’accertato superamentomateriale di siffatte soglie, ma non ne chiarisce i termini né rinvia per relationemalla sentenza di primo grado, omettendo di motivare sul punto.Con riguardo alle ulteriori specifiche doglianze formulate nel motivo di appello,sulla mancata individuazione degli elementi costitutivi dei reati contestati al capoB.2.1 e B.2.2, la Corte territoriale si è limitata ad un generico richiamo del dispostodi cui all’art.223, comma 2, n.2, L. Fall., che punisce qualunque condotta dolosa,intrinsecamente pericolosa per la salute economica e finanziaria dell’impresa cheincida sulla veritiera rappresentazione dello stato della società, che necomprometta la sua stabilità e che si ponga in collegamento con l’eventofallimentare. La sentenza non chiarisce, in concreto, le condotte contestate e glielementi su cui ha fondato il giudizio di penale responsabilità.Nella specie, la motivazione non è sufficientemente congrua né si confrontacon il motivo di appello.Con riguardo al nesso causale tra le false rappresentazioni contabili el’aggravamento del dissesto, la Corte di merito non risponde alla specificadoglianza contenuta nel motivo di appello, ed omette di pronunciarsiCon riguardo all’elemento soggettivo, si osserva, in diritto, che questa Cortedi legittimità ha affermato, in tema di bancarotta impropria da reato societario,che il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto. Questa va intesa non qualeintenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione dellaprobabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrioeconomico (Sez. 5, Sentenza n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 – 01;Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804: fattispecie relative ad esposizione di fattimateriali non rispondenti al vero, circa la situazione economica e finanziaria dellasocietà, con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore deicreditori).Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose nondeve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, masolo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5,Sentenza n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 – 01).Nella specie, tuttavia, la motivazione è apparente, non risponde alle censuredifensive e non ne chiarisce i termini, né richiama la sentenza di primo grado.5. Il quarto motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente chiede la riqualificazione della condotta di prelievo di somme atitolo di “restituzione somme anticipate” da bancarotta fraudolenta per distrazionea bancarotta preferenziale.Il motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello (pag. 11 sentenza impugnata) ha fatto buon governo delprincipio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui il socioamministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali sommeasseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestatonell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi in grado diidentificare il credito azionato, commette il reato di bancarotta per distrazione enon quello di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija,Rv. 271464).5.1 E' certamente noto a questa Corte che il delitto di bancarotta fraudolentaper distrazione, come ritenuto dalle sentenze di merito in doppia conforme, siaintegrato dalla condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali sommea lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicatinello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare,in quanto la previsione di cui all'art. 2389 c.c. stabilisce che la misura delcompenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con deliberaassembleare perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto,sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n.3191del 16.01.2020; Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 – 01;Sez. 5, Sentenza n.17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, Sentenza n. 50836del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5 n. 11405 del 12/06/2014, Clerici e altro, Rv.263056 – 01; Sez. 5 n. 50836 del 3/11/2016, Barbato, Rv. 268433 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399).L’esame delle contestazioni mosse con l’imputazione consente di rilevarecome non possa esservi fraintendimento sia in merito alla individuazione deiprelievi che si contestano a titolo distrattivo, che delle ragioni della loroillegittimità, in quanto indebito prelevamento di somme di denaro, a titolo diemolumento amministratore e di rimborso per somme anticipate, quando lasocietà versava in difficoltà.In tema di bancarotta fraudolenta spetta al giudice di merito verificare se, inassenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutariadel compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmenteaccettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento daparte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri ildelitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quellodi bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso siacorrelato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruorispetto all'impegno profuso (Sez. 5, Sentenza n. 36416 del 11/05/2023, Rv.285115 – 01).Nella specie, in assenza di allegazione da parte del ricorrente, i giudici dimerito hanno rilevato l’assenza di delibere, idonee a determinare la legittimitàdell’apprensione delle somme societarie a titolo di compenso nonché di qualsiasiriscontro documentale.Con motivazione congrua ed immune da vizi e censure i giudici di meritohanno sottolineato che l’imputato non ha chiarito a quale titolo le risorsefinanziarie sarebbero state conferite alla società, ed hanno richiamato il principioconsolidato secondo cui, in caso di versamenti effettuati in conto capitale, lesomme versate devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale epossono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti,versandosi nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione neiconfronti dell’amministratore di una società che, in periodo di dissesto, proceda alrimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile alcaso di specie, della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ.5.2 Invero, secondo il consolidato insegnamento di legittimitàl'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un propriocredito quale socio finanziatore, integra il reato di bancarotta per distrazione e nonquello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzioneassume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiareun creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (Sez. 5 n. 50495 del14/06/2018, Rv. 274602 – 01). Ciò in quanto il rimborso di finanziamenti,comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensionefinanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità ditenuta del capitale, rappresenta sempre una violazione della regola dellapostergazione di cui all’art. 2647 cod. civ., senza che rilevi la distinzione traversamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o atitolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale (Sez.5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01; Sez. 5, Sentenza n.25773 del 20/02/2019, Rv. 277577 – 01).Nella specie, la causale “restituzione somme anticipate” è rimasta una meraenunciazione, priva di qualunque supporto documentale. In assenza della prova diun credito preesistente, il prelievo di denaro dalle casse sociali costituisce un attodi spoliazione del patrimonio a danno della massa dei creditori e integra, pertanto,il più grave reato di bancarotta per distrazione. La censura del ricorrente è, ancorauna volta, una mera riproposizione di argomenti di merito già correttamentedisattesi.Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, all’epoca dei fatti ilcredito era in ogni caso postergato, perché versato a titolo di finanziamento inconto capitale ratione temporis, per cui l’imputato non aveva alcun titolo perprocedere ai rimborsi e, pertanto, al pagamento doveva provvedersi ai sensidell’art.2467 cod. civ.Ne deriva che, atteso il contesto di riferimento, il pagamento dell'asseritofinanziamento, assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontàdi privilegiare un creditore rispetto a tutti gli altri, con conseguente qualificazionedelle condotte contestate come distrattive (Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv.274602 – 01; Sez. 5 n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01).6. Il quinto motivo di ricorso è assorbito.7. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.La Corte d’appello (pagg. 11-12 sentenza impugnata) ha correttamenteapplicato il principio secondo cui nei reati di bancarotta sussiste la concorrentelegittimazione del singolo socio o del terzo (creditore, dipendente, ecc.) acostituirsi parte civile per far valere un danno diretto e personale, non meramenteriflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (vedi Cass. Civ., Sez. 3, n.1281 del 18-01-2019).Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che le parti civili diverse dallacuratela hanno lamentato un danno diretto, personale e specifico, derivante nonsolo dalla perdita del proprio credito, ma da una serie di condotte vessatorie,ingannevoli e minacciose poste in essere dall’imputato, danno che non si esauriscenel pregiudizio al patrimonio della società fallita e che, pertanto, non è assorbitodall’azione esercitata dalla curatela.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto “plausibile una ragioneautonoma di danno morale diverso da quello che aziona la curatela fallimentare”,rinviandone la quantificazione alla sede civile.Tale statuizione è immune da vizi, in quanto la condanna generica alrisarcimento del danno presuppone il solo accertamento della potenziale capacitàlesiva dell’atto illecito, mentre la prova dell'esistenza e dell'entità del danno èdemandata al separato giudizio (Civ., Sez. L, N. 23666 del 21-08-2025).Sul punto, le censure sollevate nel motivo di ricorso sono generiche.Il ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, avrebbedovuto suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione ola integrale allegazione del contenuto degli atti di costituzione delle parti civili(ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello),dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a menoche il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazionedel ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007,Torino, Rv. 237302). E’ necessario, pertanto: a) identificare l'atto processualeomesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che datale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nellasentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorioinvocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova sifonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo,la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv.249035).8. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata vaannullata, limitatamente alle condotte di bancarotta impropria da reato societario,di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Messina. Nel resto, il ricorso va rigettato. L'imputato va pertantocondannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] (AlibertiSebastiano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MastroieniCarmelo [OSCURATO:PERSONA]), che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori dilegge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],assistita dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistitadall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv.toAlessandro [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv.to FilippoBarbera, dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] GiresiMoro, che liquida, per ciascuna delle predette parti civili, in complessivi euroquattromila, oltre accessori di legge.Non può, invece, essere accolta la domanda della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volta ad ottenere la condanna dell'imputato alla rifusionedelle spese processuali relative al giudizio di legittimità, atteso che la parte civileha fatto pervenire solo in data 13 marzo 2026, e quindi tardivamente, le sueconclusioni scritte, che pertanto non possono essere valutate in questa sede,neppure ai fini di cui all'art. 541 cod. proc. pen., non essendo comparsa all’udienzapubblica (Sez. 5, Sentenza n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875 – 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alle condotte di bancarottaimpropria da reato societario, di cui al capo b), con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta, nel resto, il ricorso.Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]), che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltreaccessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GenoveseSalvatore, assistita dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],assistita dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistitadall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistitadall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], assistitadall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna delle predette parti civili,in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Nulla per le spese dellaparte civile fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Così deciso in Roma il 18/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris