CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Brindisi con sentenza 7 luglio 2015. 2. Propone ricorso cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CHIRICO Antonio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze in punto responsabilità risultano del tutto generiche. Il ricorrente non si confronta con il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, non cita nemmeno il contenuto delle dichiarazioni testimoniali che intende opporre quale elemento fondante la mancata assoluzione incorrendo, a tacer d'altro, nel vizio di aspecificità che conduce alla inammissibilità. 3.2. Quanto invece alla invocata causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod pen, il motivo è inammissibile sussistendo motivazione legittima, logica e congrua che valorizza la rilevanza del danno per la persona offesa, così escludendo potersi ritenere esiguo il danno stesso e indicando quindi l'impossibilità di ritenere sussistente gli elementi strutturali della fattispecie medesima. 3.3. Quanto, infine, alle contestazioni in punto sospensione condizionale, il relativo motivo è inammissibile in quanto difettava - in sede appello - alcuna doglianza sul punto. In sostanza, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estenso