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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09138/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO con sentenza in data 14/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA in data 12/06/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP (ricettazione di capi di abbigliamento), rideterminando la pena a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione di altro reato.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità in ordine alla ricettazione anziché al furto dei beni nonché all'effettivo accertamento della provenienza furtiva degli stessi; il travisamento della prova relativamente al valore della merce ed alla conseguente esclusione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen.; al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile attesa la genericità dei motivi, attinenti altresì alla ricostruzione in fatto della fattispecie, riservata ai giudici di merito.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I giudici di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici, con le quali il ricorrente non si confronta, hanno infatti evidenziato la condotta di ricettazione - consistita nel possesso di capi di abbigliamento di provenienza furtiva, con esclusione della partecipazione dell'imputato al reato presupposto (par. 4.1 della sentenza impugnata) - e le ragioni a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'assenza di sufficienti elementi positivi di valutazione in tal senso e la personalità negativa del ricorrente (par. 4.3).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO con sentenza in data 14/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA in data 12/06/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP (ricettazione di capi di abbigliamento), rideterminando la pena a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione di altro reato. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità in ordine alla ricettazione anziché al furto dei beni nonché all'effettivo accertamento della provenienza furtiva degli stessi; il travisamento della prova relativamente al valore della merce ed alla conseguente esclusione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen.; al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile attesa la genericità dei motivi, attinenti altresì alla ricostruzione in fatto della fattispecie, riservata ai giudici di merito. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I giudici di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici, con le quali il ricorrente non si confronta, hanno infatti evidenziato la condotta di ricettazione - consistita nel possesso di capi di abbigliamento di provenienza furtiva, con esclusione della partecipazione dell'imputato al reato presupposto (par. 4.1 della sentenza impugnata) - e le ragioni a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'assenza di sufficienti elementi positivi di valutazione in tal senso e la personalità negativa del ricorrente (par. 4.3). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09138/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris