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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41164/2025

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ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla veridicità delle testimonianze delle persone offese, nonché alla correlata valutazione di inattendibilità dei testi a discarico, e dell’operante di p.g., a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma secondo e comma terzo, n. 1, e 635, cpv, n. 1, cod. pen., nonché degli artt. 110, 582, 583, cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove il giudice di merito procede all’esame delle risultanze processuali in relazione alle dichiarazioni dei testi escussi con ricostruzione della dinamica dei fatti in modo logico ed argomentato, in assenza di qualsiasi aporia anche in ordine alla posizione del ricorrente ed agli effetti della condotta posta in essere), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che gli stessi motivi devono ritenersi altresì manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per il quale le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla veridicità delle testimonianze delle persone offese, nonché alla correlata valutazione di inattendibilità dei testi a discarico, e dell’operante di p.g., a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma secondo e comma terzo, n. 1, e 635, cpv, n. 1, cod. pen., nonché degli artt. 110, 582, 583, cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove il giudice di merito procede all’esame delle risultanze processuali in relazione alle dichiarazioni dei testi escussi con ricostruzione della dinamica dei fatti in modo logico ed argomentato, in assenza di qualsiasi aporia anche in ordine alla posizione del ricorrente ed agli effetti della condotta posta in essere), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che gli stessi motivi devono ritenersi altresì manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio per il quale le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 1