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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25536/2026

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persona del Ministro, rappresentati e difesidall’Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliazione telematica comeper legge- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 135/2024 depositatail 16/01/2024;Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno8/09/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della notifica, in data 9/03/2015, di unacartella di pagamento per oltre quarantaseimila euro, basata su ruolocompetente ufficio presso il Tribunale di Varese, relativamente a undecreto penale di condanna del giudice per le indagini preliminaripresso detto Tribunale, inviò, in data 10/03/2015, all’Agenzia delleEntrate Riscossione (in seguito AdER) una dichiarazione con la qualeeccepì l’intervenuta prescrizione o decadenza della multa.2.

Dopo oltre tre anni, il 24/08/2018, il Tribunale di Varese, ufficiorecupero crediti, gli comunicò che l’istanza presentata all’AdER nonera accoglibile in quanto il credito iscritto a ruolo non era prescritto.3.

Successivamente, il 15/10/2019, gli venne notificata un’intimazione dipagamento da parte dell’AdER avente a oggetto la detta cartella dipagamento, per l’importo di euro 46.005,88.4. [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al Tribunale di Varese, un’opposizioneall’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ.avverso l’intimazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delleEntrate Riscossione e avverso la cartella di pagamento ritenendo chenon fosse stata erroneamente applicata nei suoi confronti laprocedura di cui all’art. 1, commi 537 - 540 della legge n. 228 del24/12/2012.5.

Il Tribunale di Varese, nel contraddittorio con l’AdER e il Ministero dellaGiustizia, difesi dall’Avvocatura erariale, con la sentenza n. 683 del2022, respinse l’opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione alla Corte d’appello di Milano.7.

L’AdER e il Ministero della Giustizia resistettero in fase d’impugnazione.8.

La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza n. 135 del 16/01/2024,rigettato l’impugnazione.r.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 2Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/20269.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, con un solo complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA].10.

Resistono con un unico controricorso l’AdER e il Ministero della Giustizia.11.

Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione e ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente contesta la violazionee/o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 11/03/2014,n. 23 e dell’art. 1, commi da 537 a 544, della legge n. 228 del 2012da parte della sentenza della Corte d’appello, in quanto la primadisposizione di legge non è applicabile al caso di specie, al contrariodi quanto affermato dalla Corte d’appello di Milano, mentre nellaprospettazione dell’impugnante il complesso disposto normativo di cuialla legge n. 228/2012 è applicabile al caso di specie, al contrario diquanto affermato dalla Corte d’appello di Milano.2.

In particolare, il ricorrente afferma che la legge n. 23 del 11/03/2014non sarebbe applicabile, in quanto essa non concerne la riscossionedei tributi, ma soltanto la loro realizzazione e attuazione, mentre,viceversa, il carattere generale delle previsioni di cui all’art. 1, commi537, 538, 539 e 540 della legge n. 228 del 2012, ossia la legge distabilità per l’anno 2013, comprende nell’ambito di applicazione delledette disposizioni tutte le somme la cui riscossione sia affidata alconcessionario per la riscossione e quindi, nel caso di specie, lasomma di oltre quarantaseimila euro, di cui alla cartella notificataglidall’AdER, per la multa irrogatagli, con il decreto penale di condanna,del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese.3.

Al fine dell’esposizione del percorso motivazionale è opportunoriportare il testo dell’art. 1, commi 537, 538, 539 e 540 della legge n.228 del 2012, nella formulazione originariamente vigente dalr.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 3Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/20261/01/2013, applicabile alla fattispecie concreta, e fino all’ottobre2015, prima delle modifiche e delle successive integrazioni,intervenute a opera del d.lgs. del 24/09/2015 n. 159 e in vigore dal22/10/2015.«537.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguitodenominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti asospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata allariscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazionedi una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partiterelative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata aisensi del comma 538.»«538.

Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenzaentro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario il contribuente presenta al concessionario per lariscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con laquale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore primadella formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamentoo l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è resoesecutivo;b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’entecreditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbiaannullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse inun giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha presoparte;r.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 4Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, indata antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’entecreditore;[f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.»«539.

Entro il termine di dieci giorni successivi alla data dipresentazione della dichiarazione di cui al comma 538, ilconcessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore ladichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata alfine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore edottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione dellasospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemiinformativi.

Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’entecreditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore amezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo postaelettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermareallo stesso la correttezza della documentazione prodotta,provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, alconcessionario della riscossione il conseguente provvedimento disospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneitàdi tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone,anche in questo caso, immediata notizia al concessionario dellariscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto aruolo.»«540.

In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, dellacomunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione deiconseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data dipresentazione della dichiarazione del debitore allo stessoconcessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sonoannullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamenter.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 5Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026discaricato dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dallescritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.».4.

Il senso complessivo delle dette disposizioni è stato coerentementedivisato dai giudici di merito quale riferentesi alle entrate tributarie,con esclusione, quindi, dei crediti diversi e, tra questi, di quelli perspese di giustizia rivenienti da procedimenti penali (come, nel caso dispecie, un credito originato da un decreto penale di condanna perl’importo di oltre quarantaseimila euro a titolo di multa), in alcunmodo assimilabile alle partite creditorie di cui alla invocata normativa.5.

Il richiamo, effettuato dalla Corte territoriale al d.lgs. n. 159 del 2015emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 «Delega al Governorecante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente eorientato alla crescita», è effettuato al fine di corroborare, con unragionamento a contrario, o meglio a posteriori, sulla base dellanormativa sopravvenuta, o meglio, modificata rispetto a quella invigore al momento della presentazione dell’istanza da parte delGiacometti, la conclusione alla quale i giudici di merito sono pervenuti,ma non è in alcun modo leggibile quale affermazione dell’applicabilitàdi una normativa sopravvenuta a una fattispecie concreta verificatasiprima della sua entrata in vigore, in quanto l’istanza di discarico venneprodotta dal Giacometti tra il marzo e l’aprile dell’anno 2015, dunquecirca sei mesi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2015 e ditanto la Corte territoriale mostra di avere tenuto conto.6.

Il ragionamento della Corte territoriale è, per il resto, immune dai viziche gli attribuisce il ricorrente, atteso che il testo della complessanormativa richiamata è chiaro nel riferirsi alle entrate di naturatributaria, stante il reiterato uso del termine «contribuente».

Ilrichiamo agli articoli 223 e 224 del t.u. n. 115/2002 o testo unicospese di giustizia, non è in alcun modo effettuato dalla legge n. 228del 2012 ed è solo la difesa del ricorrente che fa riferimento a dettedisposizioni al fine di affermare che, stante la previsione, in essir.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 6Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026contenuta, della riscossione delle spese di giustizia mediante cartellaesattoriale, sarebbe, conseguentemente, applicabile anche alle spesedi giustizia la procedura di cui all’art. 1, commi 537 - 540 della leggen. 228/2012.

La tesi del ricorrente, secondo cui ogni somma riscossamediante la procedura esattoriale dovrebbe essere soggetta allaprocedura di discarico di cui all’art. 1, commi 537 - 540 della legge n.228/2012, dovrebbe quantomeno costituire oggetto di affermazioneesplicita, non desumibile dal solo riferimento alla figura delcontribuente, che è ascrivibile all’ambito tributario e non anche a altriambiti dell’ordinamento, quale quello delle spese di giustizia penale.7.

Il ricorso è, in conclusione, infondato, in quanto, come esattamenteaffermato dal giudice di merito, l’art. 1 commi 537 - 540 della leggen. 228/2012 non riguarda anche i crediti diversi da quelli tributari e,tra questi, quelli rivenienti da procedimenti penali (come, nel caso dispecie, un credito originato da un decreto penale di condanna perl’importo di oltre quarantaseimila euro a titolo di multa), in alcunmodo assimilabile alle partite creditorie per tributi di cui alla invocatanormativa.

A conferma, quantomeno indiretta, della correttezza dellasoluzione divisata è opportuno precisare che tutti i provvedimenti diquesta Corte massimati sull’ambito di applicazione dell’art. 1 commi537, 538, 539 e 540 della legge n. 228 del 2012 sono relativi a entratetributarie: Cass. 20/05/2025 n. 13501; Cass. 2/12/2024 n. 30841;Cass. 23/04/2024 n. 10939; Cass. 5/11/2019 n. 28354.

Ugualmente,il provvedimento richiamato dalla difesa del ricorrente (Cass.9/11/2023 n. 31220), non massimato, si riferisce a entrate tributarie.8.

Il ricorso è, in conclusione, rigettato.9.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodel valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sonoliquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.10.

La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenzar.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 7Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 percompensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito e agli altriaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Terza civile, il giorno 8/09/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 7828/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del Ministro, rappresentati e difesidall’Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliazione telematica comeper legge- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 135/2024 depositatail 16/01/2024;Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno8/09/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della notifica, in data 9/03/2015, di unacartella di pagamento per oltre quarantaseimila euro, basata su ruolocompetente ufficio presso il Tribunale di Varese, relativamente a undecreto penale di condanna del giudice per le indagini preliminaripresso detto Tribunale, inviò, in data 10/03/2015, all’Agenzia delleEntrate Riscossione (in seguito AdER) una dichiarazione con la qualeeccepì l’intervenuta prescrizione o decadenza della multa.2. Dopo oltre tre anni, il 24/08/2018, il Tribunale di Varese, ufficiorecupero crediti, gli comunicò che l’istanza presentata all’AdER nonera accoglibile in quanto il credito iscritto a ruolo non era prescritto.3. Successivamente, il 15/10/2019, gli venne notificata un’intimazione dipagamento da parte dell’AdER avente a oggetto la detta cartella dipagamento, per l’importo di euro 46.005,88.4. [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al Tribunale di Varese, un’opposizioneall’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ.avverso l’intimazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delleEntrate Riscossione e avverso la cartella di pagamento ritenendo chenon fosse stata erroneamente applicata nei suoi confronti laprocedura di cui all’art. 1, commi 537 - 540 della legge n. 228 del24/12/2012.5. Il Tribunale di Varese, nel contraddittorio con l’AdER e il Ministero dellaGiustizia, difesi dall’Avvocatura erariale, con la sentenza n. 683 del2022, respinse l’opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione alla Corte d’appello di Milano.7. L’AdER e il Ministero della Giustizia resistettero in fase d’impugnazione.8. La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza n. 135 del 16/01/2024,rigettato l’impugnazione.r.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 2Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/20269. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, con un solo complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA].10. Resistono con un unico controricorso l’AdER e il Ministero della Giustizia.11. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione e ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente contesta la violazionee/o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 11/03/2014,n. 23 e dell’art. 1, commi da 537 a 544, della legge n. 228 del 2012da parte della sentenza della Corte d’appello, in quanto la primadisposizione di legge non è applicabile al caso di specie, al contrariodi quanto affermato dalla Corte d’appello di Milano, mentre nellaprospettazione dell’impugnante il complesso disposto normativo di cuialla legge n. 228/2012 è applicabile al caso di specie, al contrario diquanto affermato dalla Corte d’appello di Milano.2. In particolare, il ricorrente afferma che la legge n. 23 del 11/03/2014non sarebbe applicabile, in quanto essa non concerne la riscossionedei tributi, ma soltanto la loro realizzazione e attuazione, mentre,viceversa, il carattere generale delle previsioni di cui all’art. 1, commi537, 538, 539 e 540 della legge n. 228 del 2012, ossia la legge distabilità per l’anno 2013, comprende nell’ambito di applicazione delledette disposizioni tutte le somme la cui riscossione sia affidata alconcessionario per la riscossione e quindi, nel caso di specie, lasomma di oltre quarantaseimila euro, di cui alla cartella notificataglidall’AdER, per la multa irrogatagli, con il decreto penale di condanna,del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese.3. Al fine dell’esposizione del percorso motivazionale è opportunoriportare il testo dell’art. 1, commi 537, 538, 539 e 540 della legge n.228 del 2012, nella formulazione originariamente vigente dalr.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 3Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/20261/01/2013, applicabile alla fattispecie concreta, e fino all’ottobre2015, prima delle modifiche e delle successive integrazioni,intervenute a opera del d.lgs. del 24/09/2015 n. 159 e in vigore dal22/10/2015.«537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguitodenominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti asospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata allariscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazionedi una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partiterelative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata aisensi del comma 538.»«538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenzaentro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario il contribuente presenta al concessionario per lariscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con laquale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore primadella formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamentoo l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è resoesecutivo;b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’entecreditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbiaannullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse inun giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha presoparte;r.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 4Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, indata antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’entecreditore;[f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.»«539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data dipresentazione della dichiarazione di cui al comma 538, ilconcessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore ladichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata alfine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore edottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione dellasospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemiinformativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’entecreditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore amezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo postaelettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermareallo stesso la correttezza della documentazione prodotta,provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, alconcessionario della riscossione il conseguente provvedimento disospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneitàdi tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone,anche in questo caso, immediata notizia al concessionario dellariscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto aruolo.»«540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, dellacomunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione deiconseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione,trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data dipresentazione della dichiarazione del debitore allo stessoconcessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sonoannullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamenter.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 5Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dallescritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.».4. Il senso complessivo delle dette disposizioni è stato coerentementedivisato dai giudici di merito quale riferentesi alle entrate tributarie,con esclusione, quindi, dei crediti diversi e, tra questi, di quelli perspese di giustizia rivenienti da procedimenti penali (come, nel caso dispecie, un credito originato da un decreto penale di condanna perl’importo di oltre quarantaseimila euro a titolo di multa), in alcunmodo assimilabile alle partite creditorie di cui alla invocata normativa.5. Il richiamo, effettuato dalla Corte territoriale al d.lgs. n. 159 del 2015emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 «Delega al Governorecante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente eorientato alla crescita», è effettuato al fine di corroborare, con unragionamento a contrario, o meglio a posteriori, sulla base dellanormativa sopravvenuta, o meglio, modificata rispetto a quella invigore al momento della presentazione dell’istanza da parte delGiacometti, la conclusione alla quale i giudici di merito sono pervenuti,ma non è in alcun modo leggibile quale affermazione dell’applicabilitàdi una normativa sopravvenuta a una fattispecie concreta verificatasiprima della sua entrata in vigore, in quanto l’istanza di discarico venneprodotta dal Giacometti tra il marzo e l’aprile dell’anno 2015, dunquecirca sei mesi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2015 e ditanto la Corte territoriale mostra di avere tenuto conto.6. Il ragionamento della Corte territoriale è, per il resto, immune dai viziche gli attribuisce il ricorrente, atteso che il testo della complessanormativa richiamata è chiaro nel riferirsi alle entrate di naturatributaria, stante il reiterato uso del termine «contribuente». Ilrichiamo agli articoli 223 e 224 del t.u. n. 115/2002 o testo unicospese di giustizia, non è in alcun modo effettuato dalla legge n. 228del 2012 ed è solo la difesa del ricorrente che fa riferimento a dettedisposizioni al fine di affermare che, stante la previsione, in essir.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 6Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026contenuta, della riscossione delle spese di giustizia mediante cartellaesattoriale, sarebbe, conseguentemente, applicabile anche alle spesedi giustizia la procedura di cui all’art. 1, commi 537 - 540 della leggen. 228/2012. La tesi del ricorrente, secondo cui ogni somma riscossamediante la procedura esattoriale dovrebbe essere soggetta allaprocedura di discarico di cui all’art. 1, commi 537 - 540 della legge n.228/2012, dovrebbe quantomeno costituire oggetto di affermazioneesplicita, non desumibile dal solo riferimento alla figura delcontribuente, che è ascrivibile all’ambito tributario e non anche a altriambiti dell’ordinamento, quale quello delle spese di giustizia penale.7. Il ricorso è, in conclusione, infondato, in quanto, come esattamenteaffermato dal giudice di merito, l’art. 1 commi 537 - 540 della leggen. 228/2012 non riguarda anche i crediti diversi da quelli tributari e,tra questi, quelli rivenienti da procedimenti penali (come, nel caso dispecie, un credito originato da un decreto penale di condanna perl’importo di oltre quarantaseimila euro a titolo di multa), in alcunmodo assimilabile alle partite creditorie per tributi di cui alla invocatanormativa. A conferma, quantomeno indiretta, della correttezza dellasoluzione divisata è opportuno precisare che tutti i provvedimenti diquesta Corte massimati sull’ambito di applicazione dell’art. 1 commi537, 538, 539 e 540 della legge n. 228 del 2012 sono relativi a entratetributarie: Cass. 20/05/2025 n. 13501; Cass. 2/12/2024 n. 30841;Cass. 23/04/2024 n. 10939; Cass. 5/11/2019 n. 28354. Ugualmente,il provvedimento richiamato dalla difesa del ricorrente (Cass.9/11/2023 n. 31220), non massimato, si riferisce a entrate tributarie.8. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.9. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodel valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sonoliquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.10. La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenzar.g. n. 7828/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. VallePag. 7Numero registro generale 7828/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 25536/2026Data pubblicazione 18/09/2026dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 percompensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito e agli altriaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Terza civile, il giorno 8/09/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 7828/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 8
Sentenza Cassazione n. 25536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris