CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 27 ottobre 2022 del Tribunale di L'Aquila che, in sede di rinvio, ha confermato il provvedimento del 12 gennaio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila aveva disposto nei loro confronti il sequestro preventivo dell'autovettura, targata [OSCURATO:TARGA], ritenendoli gravemente indiziati del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ai sensi dell'art.393 cod. pen., poiché - secondo l'accusa - gli stessi, oltre ad aver minacciato e offeso le persone offese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avevano posteggiato ininterrottamente l'autovettura oggetto di sequestro in modo da rendere impossibile il transito di qualsivoglia veicolo, al solo fine di impedirne il passaggio. Il G.i.p. aveva applicato nei confronti degli indagati la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e la misura reale del sequestro preventivo di una videocamera wireless e della sopra citata autovettura, in ordine ai reati di atti persecutori, di interferenze illecite nella vita privata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ai sensi degli artt. 612-bis, 615-bis e 393 cod. pen. Il Tribunale di L'Aquila, con provvedimento del 15 marzo 2022, aveva accolto il riesame presentato dagli indagati avverso il provvedimento del G.i.p. e la Corte di cassazione, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 5 luglio 2022 aveva annullato l'ordinanza del 15 marzo 2022 con rinvio, limitatamente ai fatti qualificati ai sensi dell'art. 615-bis cod. pen. e al sequestro preventivo dell'autovettura, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. Il Tribunale di L'Aquila, con l'ordinanza oggi impugnata, ha annullato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. e ha confermato la misura cautelare del sequestro preventivo dell'autoveicolo, evidenziando che l'autovettura era stata utilizzata per commettere il reato di cui all'art. 393 cod. pen. 2. I ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 240 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe in maniera errata aderito incondizionatamente al principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione nel provvedimento di annullamento di rinvio (in ordine al fatto che la pertinenza di cui all'art. 321 cod. proc. pen. comprendesse anche le cose legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa), senza esaminare in concreto il requisito della pertinenzialità dell'autovettura rispetto al reato di cui all'art. 393 cod. pen., come invece avrebbe richiesto la stessa Corte di cassazione nel provvedimento di annullamento con rinvio. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di considerare che la questione in esame aveva un rilievo prettamente civilistico, anche considerando che Bruno e Micozzi non erano titolari della servitù di passaggio, come erroneamente ritenuto dal pubblico ministero e dal G.i.p., e che le particelle indicate nell'ordinanza oggetto di riesame erano errate. Sul punto, i ricorrenti evidenziano che tale servitù di passaggio era stata espressamente cancellata con l'atto pubblico del 4 dicembre 1980 e che, dalla lettura degli atti, si evinceva che la servitù non poteva essere costituita, atteso che la destinazione delle aree circostanti i fabbricati era quella di corte di fabbricato. Secondo i ricorrenti, quindi, l'unica servitù che si sarebbe potuta ritenere sussistente era quella pedonale, considerando che la giurisprudenza di legittimità in materia ha stabilito che il giudice è tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minor aggravio per il fondo servente di cui all'art. 1065 cod. civ. In ogni caso, i ricorrenti evidenziano che la servitù, ancorché pedonale, non risultava neanche trascritta e che, pertanto, era inefficace erga omnes. Nel ricorso, pertanto, si evidenzia che la condotta antigiuridica era stata posta in essere dai componenti della famiglia Bruni e Micozzi, avendo gli stessi tentato di esercitare il passaggio con autovetture al fine di riuscire nell'intento di ottenere la servitù di passaggio carrabile per usucapione. La condotta degli indagati, quindi, non poteva considerarsi penalmente rilevante, in quanto posta in essere in risposta dell'esercizio arbitrario realizzato dalle parti offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto premettere che, ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose "pertinenti al reato" finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454).Va infatti precisato che, per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non si richiede che il diritto che si è inteso tutelare (nella specie: il pieno diritto di dominio non limitato da una dedotta servitù) sia insussistente in concreto, poiché la legge punisce il modo antigiuridico con il quale tale diritto è stato fatto valere, astraendo dalla sua effettiva esistenza ( Mass 106074 e 146137 Sez. 6, n. 60 del 2/10/1989, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 182953). Nel caso in esame, era emerso che gli indagati avevano utilizzato in modo stabile e continuativo l'autovettura sequestrata, parcheggiandola in modo da impedire il passaggio alle persone offestp, circostanza in fatto, peraltro non contestata neanche dalla difesa del ricorrente. Appare infine incensurabile l'ordinanza impugnata - come ha correttamente rilevato il Procuratore generale - nella parte in cui omette di valutare la questione civile controversa, data la fase cautelare del procedimento e la pendenza in sede civilistica della questione relativa alla servitù, che tuttavia, non è idonea, specie in questa fase, a il far venir meno la rilevanza penale del sistematico ricorso da parte degli agenti a modalità violente e non consone all'esercizio dei propri diritti. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e conda