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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 51468/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 14 luglio 2022, ha dichiarato inammissibile per tardività e comunque ha rigettato nel merito l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, che aveva condannato il predetto Colaianni per plurimi reati di furto aggravato.

2. Ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia.

Lamenta, con unico motivo, violazione di legge per avere a Corte territoriale ritenuto tardiva proposizione dell'appello.

La Corte aveva infatti considerato che l'atto di appello era stato spedito per posta il 25 febbraio 2022, laddove il termine ultimo per la proposizione era il 24 febbraio 2022 i A mentre l'atto di appello era stato depositato, nei termini, il 21 febbraio 2022 presso l'ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Bari il quale ha poi provveduto alla spedizione del plico, in data successiva al deposito, presso il competente Tribunale di Parma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Seppure va rilevata la fondatezza del primo motivo, atteso che il deposito dell'atto di appello è effettivamente avvenuto entro il termine del 24 febbraio 2002, in quanto, ai sensi dell'art. 582, secondo comma cod. proc. pen, è stato eseguito presso l'ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Bari il 21 febbraio 2022, va comunque evidenziato che la sentenza impugnata ha esaminato nel merito i motivi di gravame e li ha rigettati, motivando sia in ordine alla congruità del compendio probatorio acquisito per fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, sia sulla ragionevolezza e congruità del trattamento sanzionatorio.

3. Il dispositivo di sentenza, infatti è stato così articolato: " dichiara l'inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] perché tardivamente proposto, e comunque infondato nel merito.".

Orbene, il ricorso si fonda su un unico motivo che attacca esclusivamente la declaratoria di inammissibilità per tardività, senza poi confrontarsi con la motivazione riguardante il rigetto del gravame nel merito, avverso la quale non viene mossa alcuna doglianza.

4. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 15 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO -I IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 14 luglio 2022, ha dichiarato inammissibile per tardività e comunque ha rigettato nel merito l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, che aveva condannato il predetto Colaianni per plurimi reati di furto aggravato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. Lamenta, con unico motivo, violazione di legge per avere a Corte territoriale ritenuto tardiva proposizione dell'appello. La Corte aveva infatti considerato che l'atto di appello era stato spedito per posta il 25 febbraio 2022, laddove il termine ultimo per la proposizione era il 24 febbraio 2022 i A mentre l'atto di appello era stato depositato, nei termini, il 21 febbraio 2022 presso l'ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Bari il quale ha poi provveduto alla spedizione del plico, in data successiva al deposito, presso il competente Tribunale di Parma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Seppure va rilevata la fondatezza del primo motivo, atteso che il deposito dell'atto di appello è effettivamente avvenuto entro il termine del 24 febbraio 2002, in quanto, ai sensi dell'art. 582, secondo comma cod. proc. pen, è stato eseguito presso l'ufficio impugnazioni esterne del Tribunale di Bari il 21 febbraio 2022, va comunque evidenziato che la sentenza impugnata ha esaminato nel merito i motivi di gravame e li ha rigettati, motivando sia in ordine alla congruità del compendio probatorio acquisito per fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato, sia sulla ragionevolezza e congruità del trattamento sanzionatorio. 3. Il dispositivo di sentenza, infatti è stato così articolato: " dichiara l'inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] perché tardivamente proposto, e comunque infondato nel merito.". Orbene, il ricorso si fonda su un unico motivo che attacca esclusivamente la declaratoria di inammissibilità per tardività, senza poi confrontarsi con la motivazione riguardante il rigetto del gravame nel merito, avverso la quale non viene mossa alcuna doglianza. 4. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 15 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO -I IN
Sentenza Cassazione n. 51468/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris