CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35048/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2439-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio legale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 15004/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric.2020. 02439 sez. M3 - ud. 01-07-2021 „ii -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal deducente per opporre, a un credito vantato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti in base a titolo giudiziale, la compensazione con un controcredito per spese legali invece ritenuto inesigibile; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n. 111 del 2011, e degli artt. 1242, 1243, cod. civ., poiché il Giudice di Pace, con sentenza inappellabile poiché relativa a valore inferiore ai 1.100,00 euro, aveva errato mancando di considerare che altro sono le condizioni richieste dalla norma del 2011 per il pagamento dei compensi professionali legali in favore di enti previdenziali, quali le modalità di richiesta dello stesso e l'inibizione per 120 giorni alla notifica di un correlato titolo esecutivo, altro la compensabilità del credito; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la sentenza gravata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., posto il suo valore inferiore ai 1.100,00 euro, come indicato dallo stesso ricorrente;RG n 2439 del 2020 Cons. rel. Paolo PMrreca la pronuncia era impugnabile, a norma dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., solo con appello, in relazione a quanto ora dedotto con il ricorso per cassazione involgendosi principi regolatori della materia, ossia quelli afferenti alla compensabilità dei crediti nei confronti degli enti previdenziali (Cass., 28/05/2020, n. 10063); ne deriva l'inammissibilità; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 600,00, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 1° luglio 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] oggil 7 NOV 2021