CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 09817/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n. 24222/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA], elet- tivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]- GHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso l'ORDINANZA n. 9522/2024 emessa da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che: ilConsigliere delegato ha depositato una proposta di decisione ac- celerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro2,530 milioni) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all’iva,