CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 07255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Napoli, 14)0, confermatd4344à sentenza del primo giudice, bh condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.74/2000. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in ordine alla responsabilità, avendo egli provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi, sia pure tardivamente, ove sono indicati incassi e spese deducibili per un ammontare divergente da quanto accertato dall'ufficio finanziario. Il giudice avrebbe dovuto considerare tali costi e ridimensionare la base imponibile su cui calcolare l'imposta evasa. Con il secondo motivo, lamenta la illegittimità costituzionale della equiparazione normativa della omessa presentazione della dichiarazione e presentazione tardiva. Con il terzo, lamenta la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla teste dell'accusa, la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe riferito circostanze di non diretta conoscenza, ma acquisite da altri uffici. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed essendo incentrato su deduzioni meramente ripetitive dei motivi di appello. Invero, in relazione al primo motivo di censura, esso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la dichiarazione dei redditi della ditta individuale rappresentata dall'imputato è stata tardivamente depositata. Il giudice ha anche affermato che il reddito d'impresa è stato determinato con accertamenti univoci svolti dall'Agenzia delle Entrate, riscontrati da dati documentali oggettivi calcolando la differenza tra il reddito percepito dall'imputato, come emerso dalle banche dati, e i costi sopportati. Gli accertamenti fiscali, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, sono avvenuti mediante riscontro e diretto utilizzo di dati oggettivi. La seconda censura è manifestamente infondata, in quanto l'ordinamento giuridico prevede un termine perentorio per l'assolvimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Peraltro, la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale sia pure con riferimento alle sanzioni tributarie previste qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione ma abbia versato le imposte (Corte cost., n.00046 del 17/03/2023) Anche la terza censura è manifestamente infondata e meramente ripetitiva dei motivi di appello. Al riguardo, la Corte territoriale ha affermato che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la teste Sorrentino ha riferito di accertamenti fiscali svolti dal proprio ufficio attingendo alle banche dati, sicché la doglianza della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da tale teste che avrebbe riferito circostanze di non diretta conoscenza ma acquisite da altri uffici, non solo è stata analizzata, ma è stata anche del tutto disattesa. Peraltro, il medesimo ricorrente non ha prospettato la decisività della eccezione. Al contrario, sia pure espungendo dallo spettro valutativo le risultanze indicate dal ricorrente come inutilizzabili, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile un complesso indiziario di consistente spessore dimostrativo e una ricostruzione digt,' fatti precisa e circostanziata. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]