CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 00343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18895/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.977/2024 depositata il 21/06/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e considerata anche la contestuale accettazione della parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’indefensio della parte intimata e in disparte la sua accettazione della rinuncia; che sull’istanza del difensore di parte ricorrente, depositata dopo la rinuncia, intesa ad ottenere la liquidazione delle spese per il patrocinio a spese dello Stato sussiste la competenza del giudice del provvedimento impugnato (Cass., Sez., Un., n. 4315 del 2020); Numero registro generale 18895/2024 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 343/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 5/1/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18895/2024 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 343/2026 Data pubblicazione 07/01/2026