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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25223/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la decisione impugnata che è pervenuta ad assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. quanto a sussistenza dei presupposti di cui all'art. 341- bis cod. pen. e corretta individuazione della Mariotti è declinato in fatto e teso a prospettare una rivalutazione del compendio probatorio adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato l'integrazione del reato sulla base delle dichiarazioni conformi dei testi di polizia giudiziaria (rilevata anche la compatibilità tra le dichiarazioni del teste a difesa e la possibilità di raggiungere in breve tempo il luogo in cui si sono svolti i fatti) osservando, inoltre, come si fosse pervenuti alla identificazione della ricorrente in quanto la stessa imputata aveva ripetuto, in detto contesto, il proprio cognome, era stata comunque riconosciuta dalla persona offesa e risultava essere la madre del titolare dell'autovettura su cui era stata vista allontanarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la decisione impugnata che è pervenuta ad assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. quanto a sussistenza dei presupposti di cui all'art. 341- bis cod. pen. e corretta individuazione della Mariotti è declinato in fatto e teso a prospettare una rivalutazione del compendio probatorio adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato l'integrazione del reato sulla base delle dichiarazioni conformi dei testi di polizia giudiziaria (rilevata anche la compatibilità tra le dichiarazioni del teste a difesa e la possibilità di raggiungere in breve tempo il luogo in cui si sono svolti i fatti) osservando, inoltre, come si fosse pervenuti alla identificazione della ricorrente in quanto la stessa imputata aveva ripetuto, in detto contesto, il proprio cognome, era stata comunque riconosciuta dalla persona offesa e risultava essere la madre del titolare dell'autovettura su cui era stata vista allontanarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25223/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris