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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 04930/2026

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PDFBox: AULA 'B' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25471-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 557/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/07/2020 R.G.N. 28/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] indebito R.G.N.25471/2020 Cron.

Rep.

Ud 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 25471/2020 Numero sezionale 370/2026 Numero di raccolta generale 4930/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava irripetibili le somme corrisposte dall’Inps a titolo di indennità di mobilità a [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata destinataria di licenziamento collettivo poi dichiarato inefficace.

Secondo la Corte, sebbene il rapporto fosse stato ripristinato ex tunc, di fatto poi la reintegrazione non era seguita poiché il datore di lavoro era fallito; inoltre, la lavoratrice, in sede fallimentare, non era riuscita ad ottenere l’importo dovutole a titolo di risarcimento in forza della sentenza che ordinava la reintegrazione; tale situazione di fatto escludeva la ripetibilità dell’indennità di mobilità, alla luce della pronuncia di questa Corte di legittimità n.28295/19.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.4 e ss. l. n.223/91 in relazione all’art.18 l. n.300/70, per avere la Corte ritenuto irripetibile l’indennità di mobilità nonostante il rapporto di lavoro fosse stato ripristinato ex tunc, e quindi mancasse lo stato di disoccupazione sin dall’origine.

Il motivo è infondato.

Numero registro generale 25471/2020 Numero sezionale 370/2026 Numero di raccolta generale 4930/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 Con orientamento consolidato, a partire dalla pronuncia citata nella sentenza d’appello (Cass.28295/19), questa Corte ha sempre dato rilievo, ai fini dei trattamenti previdenziali fondati sullo stato di disoccupazione, al dato di fatto per cui la reintegrazione del lavoratore fosse stata attuata o meno (v.

Cass.30553/22, Cass.24950/21).

L’orientamento è stato da ultimo riaffermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass.

S.U. 23476/25), le quali hanno statuito che il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l’Inps a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest’ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell’emolumento previdenziale, in forza dell’art.38 Cost.

La disoccupazione di fatto, come detto, è pacifica nel caso di specie, stante il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro.

Il ricorso va dunque respinto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, attesa la sopravvenienza al ricorso della richiamata pronuncia a sezioni unite.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo Numero registro generale 25471/2020 Numero sezionale 370/2026 Numero di raccolta generale 4930/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 all’Inps di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.1.26 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25471/2020 Numero sezionale 370/2026 Numero di raccolta generale 4930/2026 Data pubblicazione 05/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25471-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 557/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/07/2020 R.G.N. 28/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] indebito R.G.N.25471/2020 Cron. Rep. Ud 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 25471/2020 Numero sezionale 370/2026 Numero di raccolta generale 4930/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava irripetibili le somme corrisposte dall’Inps a titolo di indennità di mobilità a [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata destinataria di licenziamento collettivo poi dichiarato inefficace. Secondo la Corte, sebbene il rapporto fosse stato ripristinato ex tunc, di fatto poi la reintegrazione non era seguita poiché il datore di lavoro era fallito; inoltre, la lavoratrice, in sede fallimentare, non era riuscita ad ottenere l’importo dovutole a titolo di risarcimento in forza della sentenza che ordinava la reintegrazione; tale situazione di fatto escludeva la ripetibilità dell’indennità di mobilità, alla luce della pronuncia di questa Corte di legittimità n.28295/19. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.4 e ss. l. n.223/91 in relazione all’art.18 l. n.300/70, per avere la Corte ritenuto irripetibile l’indennità di mobilità nonostante il rapporto di lavoro fosse stato ripristinato ex tunc, e quindi mancasse lo stato di disoccupazione sin dall’origine. Il motivo è infondato. Numero registro generale 25471/2020 Numero sezionale 370/2026 Numero di raccolta generale 4930/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 Con orientamento consolidato, a partire dalla pronuncia citata nella sentenza d’appello (Cass.28295/19), questa Corte ha sempre dato rilievo, ai fini dei trattamenti previdenziali fondati sullo stato di disoccupazione, al dato di fatto per cui la reintegrazione del lavoratore fosse stata attuata o meno (v. Cass.30553/22, Cass.24950/21). L’orientamento è stato da ultimo riaffermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 23476/25), le quali hanno statuito che il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l’Inps a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest’ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell’emolumento previdenziale, in forza dell’art.38 Cost. La disoccupazione di fatto, come detto, è pacifica nel caso di specie, stante il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro. Il ricorso va dunque respinto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, attesa la sopravvenienza al ricorso della richiamata pronuncia a sezioni unite. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo Numero registro generale 25471/2020 Numero sezionale 370/2026 Numero di raccolta generale 4930/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 all’Inps di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.1.26 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25471/2020 Numero sezionale 370/2026 Numero di raccolta generale 4930/2026 Data pubblicazione 05/03/2026
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