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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 19084/2023

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iere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoR.G. n. 14124/2018 promossoda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Bari, via P rincipe Amedeo 36, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a nuella e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 166 (studio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]) , presso l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difendein virtù di procura speciale in calce al controricorso; controricorrenti propostoavverso la sentenzadella Corte di appello di Bari n. 487 /201 8 , pubblicata il 15/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/05/2023dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 487/2018, pubblicata il 15/03/2018, la Corte di appello di Bari ha rigettatol’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza n. 9/2014, depositata il 07/01/2014, del Tribunale di Trani –articolazione territoriale di Andria, con il quale il menzionato Tribunale, riunita alla causa n. 10041/2005 la causa n. 10165/2005, aveva revoca to il decreto ingiuntivo n. 1/2005, opposto nel giudizio da ultimo menzionato , e aveva acco lto integralmente le domande formulate daDi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando le domande riconvenzionali e le eccezioni dell’istituto di credito, in entrambi i giudizi riuniti.

In particolare, il giudice di primo grado, con riferimento al conto corrente n. 9420/4589 e al conto anticipi 15324402.51 ( i cui saldi periodici confluivano nel conto corrente), aveva accerta to la nullità della pattuizione degli interessi mediante rinvio al cosiddetto “uso piazza”, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la nullità dellaprevisione di commissioni di massimo scoperto .

A ll’esito della CTU contabile, il medesimo giudice aveva ritenuto non sufficientemente provato alcun credito della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi fideiussori della correntista fallita ( la Italtessile di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].).

Nel proporre appello, con il primo motivo, la banca ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., affermando di non avere proposto domande riconvenzionali nel giudizio di accertamento per primo instaurato, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle domande degli avversari, cui spettava dunque dimostrare l’esistenza di poste passive indebitamente poste a loro carico, senza che la riunione con il giudizio di opposizioneex art. 645 c.p.c. potesse mutare il riparto dell’onere della prova, tenuto conto dell’autonomia dei procedimenti.

Con il secondo motivo, la medesima parte ha prospettato l’illegittima ammissione della CTU contabile , disposta dal giudice di primo grado, ove era stato effettuato il ricalcolo del rapporto dare-avere partendo , in assenza di adeguata motivazione,da un saldo pari a zero, poiché la domanda era stata formulata dai debitori e pertanto l’importo da cui partire era quello a debito del cliente , risultante dal primo saldo disponibile.

Con il terzo motivo, la stessa parte ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva rilevato che le somme richieste in sede monitoria erano comunque dovute, essendo estranee al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio di accertamento per primo instaurato.

La Corte d’appello, esaminando congiuntamente i motivi di impugnazione, ha rilevato che dai fideiussori della società fallita era stato promosso un giudizio di accertamento negativo, e non un’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, essendo quindi onere di chi si ritiene creditore dimostrare l’esistenza e l’entità del credito, mentre nel caso di specie la banca aveva esibito documentazione incompleta, che non consentiva di ricostruire nella sua intere zza l’andamento del rapporto di conto corrente e che imponeva di accogliere la domanda di accertamento negativo, anche per quanto riguardava il giudizio di oppo sizione a d ecreto ingiuntivo, che riguardava movimenti del conto anticipi , poi riversati nel conto corrente, come emerso all’esito della CTU, dalla quale si ricavava comunque un importo a debito,e non a credito, della banca , anche se altamente variabile, comunque non rilevante ai fini del giudizio, perché non era stata formulata alcuna domanda di ripetizione.Avverso detta sentenza, l’istituto di credito , a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motiv i .

Gli intimati si sono difesi con controricorso, depositando anche memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c. e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione della legge e specificamente del principio del legittimo affidamento, per non avere la Corte di merito tenuto conto che con decreto del 23/11/2005 il giudice delegato del fallimento della società correntista (e del socio accomandatario), di cui erano fideiussori gli attuali contro ricorrenti , aveva ammesso la banca al passivo limitatamente alla sorte capitale del conto anticipiper € 355.308,42 e ai titoli insoluti, riconoscendo per questi ultimi gli interessi di mora al tasso legale per complessivi € 22.673,91.Tale circostanza, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a considerare il legittimo affidamento ingenerato nella banca, che avevavisto accertato il proprio credito in sede fallimentare, con conseguente consolidamento della relativa aspettativa, che pertanto doveva essere tutelata anche nella presente controversia.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., poiché la Corte di merito avrebbe dovuto considerare l’ammissione della banca al pass i vo della correntista fallita, come pure la documentazione prodotta in sede monitoria,quali presunzioni gravi precise e concordanti, in grado di far ritenere l’esistenza del credito vantatodalla banca.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.Com’è noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento in fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione di tale questione dinanzi al giudice di merito, indicando (al fine di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso) in quale atto del processo abbia effettuato tale deduzione, in modo tale da consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione, prima ancora di esaminare nel merito la censura (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; v. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018). 2.2.Nel caso di specie, il menzionato motivo di ricorso presuppone l’acquisizione al processo di un fatto, e cioè l’avvenuta ammissione al passivo delfallimento della società garantita dai controricorrenti (e del suo socio accomandatario) di gran parte del credito vantato dalla banca, che tuttavia dalla lettura della sentenza impugnata non risulta essere statoposta al vaglio del giudice di merito .

Neppure la ricorrent e ha allegato di avere dedotto tale fatto nei precedenti gradi di giudizio e, anzi , non ha neppure affermato di avere pro spettato l’ipotizzato affidamento prima di proporre il ricorso per cassazione.

La censura deve pertanto ritenersi inammissibile per novità.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. 3.1.In primo luogo, la censura risulta inammissibile anch’essa per novità, nella parte in cui si fonda sulla ritenuta necessità di considerare un fatto - l’intervenuta ammissione al passi vo del fallimento del la debitrice principale di gran parte del credito – che la stessa parte non ha allegato di avere posto al vaglio del giudicedi merito.

Accanto a tale circostanza, poi, è stata dedotta la rilevanza indiziaria della documentazione allegata alla domanda monitoria, di cui però non è effettuata alcuna specifica indicazione e descrizione, rivelandosi, sul punto, estremamente generica.3.2.In secondo luogo, la medesima censura si risolve in una critica della valutazione in fatto operata dal giudice di merito, cui la ricorrente hanno contrapposto la propria, peraltro su la base di argomenti non verificabili e generici, così attingendo inammissibilmente al merito della decisione. 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.Le spese di lite seguono la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida in € 12.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto; Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoR.G. n. 14124/2018 promossoda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Bari, via P rincipe Amedeo 36, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a nuella e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 166 (studio legale avv. [OSCURATO:PERSONA]) , presso l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difendein virtù di procura speciale in calce al controricorso; controricorrenti propostoavverso la sentenzadella Corte di appello di Bari n. 487 /201 8 , pubblicata il 15/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/05/2023dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 487/2018, pubblicata il 15/03/2018, la Corte di appello di Bari ha rigettatol’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza n. 9/2014, depositata il 07/01/2014, del Tribunale di Trani –articolazione territoriale di Andria, con il quale il menzionato Tribunale, riunita alla causa n. 10041/2005 la causa n. 10165/2005, aveva revoca to il decreto ingiuntivo n. 1/2005, opposto nel giudizio da ultimo menzionato , e aveva acco lto integralmente le domande formulate daDi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando le domande riconvenzionali e le eccezioni dell’istituto di credito, in entrambi i giudizi riuniti. In particolare, il giudice di primo grado, con riferimento al conto corrente n. 9420/4589 e al conto anticipi 15324402.51 ( i cui saldi periodici confluivano nel conto corrente), aveva accerta to la nullità della pattuizione degli interessi mediante rinvio al cosiddetto “uso piazza”, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la nullità dellaprevisione di commissioni di massimo scoperto . A ll’esito della CTU contabile, il medesimo giudice aveva ritenuto non sufficientemente provato alcun credito della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi fideiussori della correntista fallita ( la Italtessile di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].). Nel proporre appello, con il primo motivo, la banca ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., affermando di non avere proposto domande riconvenzionali nel giudizio di accertamento per primo instaurato, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle domande degli avversari, cui spettava dunque dimostrare l’esistenza di poste passive indebitamente poste a loro carico, senza che la riunione con il giudizio di opposizioneex art. 645 c.p.c. potesse mutare il riparto dell’onere della prova, tenuto conto dell’autonomia dei procedimenti. Con il secondo motivo, la medesima parte ha prospettato l’illegittima ammissione della CTU contabile , disposta dal giudice di primo grado, ove era stato effettuato il ricalcolo del rapporto dare-avere partendo , in assenza di adeguata motivazione,da un saldo pari a zero, poiché la domanda era stata formulata dai debitori e pertanto l’importo da cui partire era quello a debito del cliente , risultante dal primo saldo disponibile. Con il terzo motivo, la stessa parte ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva rilevato che le somme richieste in sede monitoria erano comunque dovute, essendo estranee al rapporto di conto corrente oggetto del giudizio di accertamento per primo instaurato. La Corte d’appello, esaminando congiuntamente i motivi di impugnazione, ha rilevato che dai fideiussori della società fallita era stato promosso un giudizio di accertamento negativo, e non un’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, essendo quindi onere di chi si ritiene creditore dimostrare l’esistenza e l’entità del credito, mentre nel caso di specie la banca aveva esibito documentazione incompleta, che non consentiva di ricostruire nella sua intere zza l’andamento del rapporto di conto corrente e che imponeva di accogliere la domanda di accertamento negativo, anche per quanto riguardava il giudizio di oppo sizione a d ecreto ingiuntivo, che riguardava movimenti del conto anticipi , poi riversati nel conto corrente, come emerso all’esito della CTU, dalla quale si ricavava comunque un importo a debito,e non a credito, della banca , anche se altamente variabile, comunque non rilevante ai fini del giudizio, perché non era stata formulata alcuna domanda di ripetizione.Avverso detta sentenza, l’istituto di credito , a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motiv i . Gli intimati si sono difesi con controricorso, depositando anche memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c. e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione della legge e specificamente del principio del legittimo affidamento, per non avere la Corte di merito tenuto conto che con decreto del 23/11/2005 il giudice delegato del fallimento della società correntista (e del socio accomandatario), di cui erano fideiussori gli attuali contro ricorrenti , aveva ammesso la banca al passivo limitatamente alla sorte capitale del conto anticipiper € 355.308,42 e ai titoli insoluti, riconoscendo per questi ultimi gli interessi di mora al tasso legale per complessivi € 22.673,91.Tale circostanza, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a considerare il legittimo affidamento ingenerato nella banca, che avevavisto accertato il proprio credito in sede fallimentare, con conseguente consolidamento della relativa aspettativa, che pertanto doveva essere tutelata anche nella presente controversia. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., poiché la Corte di merito avrebbe dovuto considerare l’ammissione della banca al pass i vo della correntista fallita, come pure la documentazione prodotta in sede monitoria,quali presunzioni gravi precise e concordanti, in grado di far ritenere l’esistenza del credito vantatodalla banca. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.Com’è noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento in fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione di tale questione dinanzi al giudice di merito, indicando (al fine di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso) in quale atto del processo abbia effettuato tale deduzione, in modo tale da consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione, prima ancora di esaminare nel merito la censura (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; v. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018). 2.2.Nel caso di specie, il menzionato motivo di ricorso presuppone l’acquisizione al processo di un fatto, e cioè l’avvenuta ammissione al passivo delfallimento della società garantita dai controricorrenti (e del suo socio accomandatario) di gran parte del credito vantato dalla banca, che tuttavia dalla lettura della sentenza impugnata non risulta essere statoposta al vaglio del giudice di merito . Neppure la ricorrent e ha allegato di avere dedotto tale fatto nei precedenti gradi di giudizio e, anzi , non ha neppure affermato di avere pro spettato l’ipotizzato affidamento prima di proporre il ricorso per cassazione. La censura deve pertanto ritenersi inammissibile per novità. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. 3.1.In primo luogo, la censura risulta inammissibile anch’essa per novità, nella parte in cui si fonda sulla ritenuta necessità di considerare un fatto - l’intervenuta ammissione al passi vo del fallimento del la debitrice principale di gran parte del credito – che la stessa parte non ha allegato di avere posto al vaglio del giudicedi merito. Accanto a tale circostanza, poi, è stata dedotta la rilevanza indiziaria della documentazione allegata alla domanda monitoria, di cui però non è effettuata alcuna specifica indicazione e descrizione, rivelandosi, sul punto, estremamente generica.3.2.In secondo luogo, la medesima censura si risolve in una critica della valutazione in fatto operata dal giudice di merito, cui la ricorrente hanno contrapposto la propria, peraltro su la base di argomenti non verificabili e generici, così attingendo inammissibilmente al merito della decisione. 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.Le spese di lite seguono la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida in € 12.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto; Così de
Decreto Cassazione n. 19084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris