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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 06716/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7355/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] E/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 16/2022 depositata il05/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli accolse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] confronti del decreto ingiuntivo, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto il pagamento della somma di € 28.203,37, a titolo di corresponsione del quinto stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile, appartenente al Coppola, revocando il provvedimento monitorio e dichiarando la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti.

A seguito di rituale impugnazione della GI.PO., la Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente il gravame, condannando il Coppola a pagare la minor somma di € 23.289,66 oltre interessi legali, rigettando la domanda di risoluzione del contratto di appalto inter partesnonché l’appello incidentale proposto dall’appellato.

Il giudice di secondo grado ritenne che il Coppola non avesse fatto alcuna menzione dell’esistenza nel regolamento negoziale di una clausola contenente la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c. e tanto meno avesse dichiarato alla controparte di volersi avvalere di tale previsione, limitandosi, invece, del tutto genericamente, a lamentare il mancato rispetto del termine di adempimento previsto dall’art. 5 del contratto, senza i necessari richiami ad una specifica clausola contrattuale che ricollegasse la risoluzione all’inadempimento di un dato obbligo negoziale.

Inoltre, sarebbe emersa la richiesta in corso d’opera di non poche lavorazioni aggiuntive, che avrebbero mutato l’originario piano dei lavori.

Sarebbe dunque spettato al committente l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore per il ritardo.

Contro la predetta sentenza (n. 16/2022) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.

Si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inoperante la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto tra le parti e falsamente applicato alla fattispecie il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Ed, invece, la clausola risolutiva espressa sarebbe stata richiamata ed attivata dal Coppola già con la lettera 11.2.2013 e poi nuovamente con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che quella lettera integralmente richiamava. 2) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] si duo le della violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale travisato le circostanze in atti, tra cui le intervenute sosp ensioni lavori incontestate, l’esistenza di un unico direttore dei lavori ed aver omesso di esaminare i denunziati vizi e le carenze dei documenti denominati s.a.l., dati rilevanti per la decisione della causa.

La sentenza impugnata non avrebbe considerato che gli inadempimenti comunque posti in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. giustificassero in ogni caso la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto. 3) La terza doglianza s’incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 sgg. c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine al governo delle varianti intervenute in corso d’opera, alla loro qualificazione ed all’omesso esame del dato del mancato completamento dei lavori.

Non si sarebbe infatti potuto affermare che le varianti concordate tra le parti in corso d’opera fossero così rilevanti da giustificare il venir meno del termine di consegna, anche a prescindere da un espresso accordo in tal senso tra appaltatore e committente, essendo consistite essenzialmente nello spostamento di alcune tramezzature interne.

Il primo motivo è infondato. 4) La Corte d’appello ha testualmente affermato: “il dr.

Coppola non ha fatto alcuna menzione nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell’esistenza nel regolamento negoziale di una clausola che contempla la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., con facoltà del committente a trattenere le opere già eseguite senza alcun ulteriore pagamento, al ricorrere di un ritardo nell’ultimazione dei lavori eccedente i trenta giorni e tanto meno ha dichiarato alla controparte di volersi avvalere di tale previsione”.

Si tratta di un accertamento che il ricorrente non è stato in grado di smentire, sulla scorta di quanto contenuto nei suoi atti. 4.1) E’ dunque del tutto congruo il richiamo al principio di questa Corte, secondo cui la risoluzione del contratto sulla base di una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata di ufficio, ma postula la corrispondente e specifica domanda giudiziale della parte nel cui interesse quella clausola è stata prevista, sicché, una volta proposta l'ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ., non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'art. 1456 cod. civ., atteso che quest'ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al "petitum", perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 cod. civ. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla "causa petendi", perché, nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa (Sez. 3, n. 11864 del 9 giugno 2015; Sez. 3, n. 10691 del 24 maggio 2016). 4.2) D’altronde, proprio perché la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara espressamente di volersene avvalere (Sez. 2, n. 20854 del 2 ottobre 2014; Sez. 1, n. 16993 del 1° agosto 2007). 5) Il secondo motivo è inammissibile.

L'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., come riformulato, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). 5.1) Nella specie, il ricorrente ha dedotto una congerie di fatti, senza illustrarne la decisività e neppure quando siano stati oggetto di discussione.

In realtà, il Coppola invoca una rivisitazione delle prove valutate dalla Corte d’appello.

Tuttavia, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019).

La censura invece pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte territoriale ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 6) Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente censura la parte della sentenza impugnata che ha ricondotto lo spostamento dei termini di consegna alla richiesta del committente di demolizione e ricostruzione in diversa posizione delle tramezzature relative ai bagni, allo studio ed alla cucina, in funzione di una diversa distribuzione degli ambienti interni, criticandone la rilevanza ai fini invocati ex adverso. 6.1) Tuttavia, la valutazione circa la natura del termine originariamente pattuito, ed in ordine alle ragioni che ne hanno determinato la proroga, si risolve in unapprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione appare plausibile ed in tal modo la doglianza del Coppola finisce, ancora una volta, per attaccare la valutazione delle prove raccolte, ed il "convincimento" che il giudice si è formato, in esito all'esame del materiale istruttorio (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7355/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] E/4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 16/2022 depositata il05/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli accolse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] confronti del decreto ingiuntivo, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto il pagamento della somma di € 28.203,37, a titolo di corresponsione del quinto stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile, appartenente al Coppola, revocando il provvedimento monitorio e dichiarando la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti. A seguito di rituale impugnazione della GI.PO., la Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente il gravame, condannando il Coppola a pagare la minor somma di € 23.289,66 oltre interessi legali, rigettando la domanda di risoluzione del contratto di appalto inter partesnonché l’appello incidentale proposto dall’appellato. Il giudice di secondo grado ritenne che il Coppola non avesse fatto alcuna menzione dell’esistenza nel regolamento negoziale di una clausola contenente la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c. e tanto meno avesse dichiarato alla controparte di volersi avvalere di tale previsione, limitandosi, invece, del tutto genericamente, a lamentare il mancato rispetto del termine di adempimento previsto dall’art. 5 del contratto, senza i necessari richiami ad una specifica clausola contrattuale che ricollegasse la risoluzione all’inadempimento di un dato obbligo negoziale. Inoltre, sarebbe emersa la richiesta in corso d’opera di non poche lavorazioni aggiuntive, che avrebbero mutato l’originario piano dei lavori. Sarebbe dunque spettato al committente l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore per il ritardo. Contro la predetta sentenza (n. 16/2022) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inoperante la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto tra le parti e falsamente applicato alla fattispecie il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ed, invece, la clausola risolutiva espressa sarebbe stata richiamata ed attivata dal Coppola già con la lettera 11.2.2013 e poi nuovamente con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che quella lettera integralmente richiamava. 2) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] si duo le della violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale travisato le circostanze in atti, tra cui le intervenute sosp ensioni lavori incontestate, l’esistenza di un unico direttore dei lavori ed aver omesso di esaminare i denunziati vizi e le carenze dei documenti denominati s.a.l., dati rilevanti per la decisione della causa. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che gli inadempimenti comunque posti in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. giustificassero in ogni caso la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto. 3) La terza doglianza s’incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 sgg. c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine al governo delle varianti intervenute in corso d’opera, alla loro qualificazione ed all’omesso esame del dato del mancato completamento dei lavori. Non si sarebbe infatti potuto affermare che le varianti concordate tra le parti in corso d’opera fossero così rilevanti da giustificare il venir meno del termine di consegna, anche a prescindere da un espresso accordo in tal senso tra appaltatore e committente, essendo consistite essenzialmente nello spostamento di alcune tramezzature interne. Il primo motivo è infondato. 4) La Corte d’appello ha testualmente affermato: “il dr. Coppola non ha fatto alcuna menzione nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell’esistenza nel regolamento negoziale di una clausola che contempla la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., con facoltà del committente a trattenere le opere già eseguite senza alcun ulteriore pagamento, al ricorrere di un ritardo nell’ultimazione dei lavori eccedente i trenta giorni e tanto meno ha dichiarato alla controparte di volersi avvalere di tale previsione”. Si tratta di un accertamento che il ricorrente non è stato in grado di smentire, sulla scorta di quanto contenuto nei suoi atti. 4.1) E’ dunque del tutto congruo il richiamo al principio di questa Corte, secondo cui la risoluzione del contratto sulla base di una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata di ufficio, ma postula la corrispondente e specifica domanda giudiziale della parte nel cui interesse quella clausola è stata prevista, sicché, una volta proposta l'ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ., non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'art. 1456 cod. civ., atteso che quest'ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al "petitum", perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 cod. civ. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla "causa petendi", perché, nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa (Sez. 3, n. 11864 del 9 giugno 2015; Sez. 3, n. 10691 del 24 maggio 2016). 4.2) D’altronde, proprio perché la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara espressamente di volersene avvalere (Sez. 2, n. 20854 del 2 ottobre 2014; Sez. 1, n. 16993 del 1° agosto 2007). 5) Il secondo motivo è inammissibile. L'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., come riformulato, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). 5.1) Nella specie, il ricorrente ha dedotto una congerie di fatti, senza illustrarne la decisività e neppure quando siano stati oggetto di discussione. In realtà, il Coppola invoca una rivisitazione delle prove valutate dalla Corte d’appello. Tuttavia, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019). La censura invece pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte territoriale ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 6) Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente censura la parte della sentenza impugnata che ha ricondotto lo spostamento dei termini di consegna alla richiesta del committente di demolizione e ricostruzione in diversa posizione delle tramezzature relative ai bagni, allo studio ed alla cucina, in funzione di una diversa distribuzione degli ambienti interni, criticandone la rilevanza ai fini invocati ex adverso. 6.1) Tuttavia, la valutazione circa la natura del termine originariamente pattuito, ed in ordine alle ragioni che ne hanno determinato la proroga, si risolve in unapprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici. Nel caso di specie, la motivazione appare plausibile ed in tal modo la doglianza del Coppola finisce, ancora una volta, per attaccare la valutazione delle prove raccolte, ed il "convincimento" che il giudice si è formato, in esito all'esame del materiale istruttorio (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tit
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