CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••• FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma confermava integralmente la sentenza emessa dal locale tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] riporta va condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 18.6.2015; -rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi, con i quali deduce la mancata integrazione dell'elemento soggettivo del reato, difettando in capo all'imputato il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la particolare tenuità del fatto; - ritenuto che il primo motivo proposto è meramente reiterativo di profili di censura già avanzati dall'imputato e compiutamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito, che- nel rilevare l'inverosimiglianza della denuncia presentata dal ricorrente di smarrimento delle scritture contabili della società essendo priva di riferimenti specifici- ha dato adeguatamente conto dell'elemento psicologico del reato ascrittogli; -ritenuto che il secondo motivo proposto, proteso a censurare l'operata graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre a replicare i rilievi già articolati con i motivi di gravame e, congruamente e correttamente, disattesi dal giudice di appello, non si confronta con i principi di legittimità correttamente applicati nella sentenza impugnata, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639); inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, e la determinazione della pena rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737); peraltro, nel caso di specie la pena è stata comminata, esclusa la recidiva, nel minimo edittale; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 (IRI,Con bere estensore Il Presidente ezzullo Stejs7;213---- DEPOSITATA