CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.496 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che ripropone l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulla esclusione dell'art.131 bis cod. pen. — è manifestamente infondato, poiché in base alle stesse norme del codice di rito nonché al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non è causa di nullità della stessa, alla luce del principio di tassatività delle nullità (artt. 177 e 604, cod. proc. pen.); Considerato che il secondo motivo - che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.- è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0