CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13581/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Palermo il 4 giugno 1971, e r. a Treviso, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], n.- ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-sede distaccata di Venezia-Mestre n. 1741/7/15 depositata il 18 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria in data 8 aprile 2022, depositata, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Suprema Corte di cassazione in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che così conclude: "[Il P.G.] chiede che la Corte di cassazione respinga il ricorso. Conseguenze di legge". [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1741/7/15 in data 9 giugno 2015 con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, sede distaccata di Venezia-Mestre, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate ed in conseguente parziale riforma della sentenza n. 364/5/2014 del 23 gennaio 2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, confermava, con esclusione delle sanzioni, la legittimità di tre cartelle di pagamento emesse nei confronti del predetto a seguito di omesso versamento degli importi dovuti a titolo di Irpef, Irap ed Iva per l'anno 2009, siccome risultanti dalle rispettive dichiarazioni annuali presentate dall'amministratore giudiziario che, all'epoca, aveva in gestione i beni. La CTR - premesso che i beni mobili ed immobili, l'azienda ed i capitali del Pastorelli erano stati sottoposti a sequestro di prevenzione con decreto del Tribunale di Palermo in data 19 luglio 2002, cui è seguito decreto di confisca emesso il 29 novembre 2007 e depositato il 30 gennaio 2008, oggetto, tuttavia, di "revoca" emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 24 maggio 2010, e rilevato come la CTP avesse accolto i ricorsi, successivamente riuniti, avverso le tre cartelle, sul presupposto che nel periodo d'imposta 2009 il provvedimento di confisca era ancora efficace, operando detta "revoca" "ex nunc", con conseguente responsabilità per l'omesso versamento in capo all'amministratore giudiziario, in quanto agente nell'interesse dello Stato e non del contribuente - osservava che le Sezioni unite penali della Suprema Corte di cassazione, giusta sentenza n. 57 del 19/12/2006, avevano affermato il principio secondo cui il provvedimento di confisca è "revocabile" "ex tunc". Per tale ragione - proseguiva la CTR - la responsabilità in ordine al pagamento delle imposte era da imputarsi direttamente al contribuente, fermo tuttavia che le sanzioni relative all'omesso versamento, in quanto aventi natura personale, dovevano essere annullate, attesa la riferibilità della condotta unicamente all'Amministratore giudiziario. Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione conclude come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 20 e 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ad avviso del ricorrente, nella fattispecie, nonostante che la CTR abbia affermato che "l'appello risulta ritualmente notificato presso il difensore domiciliatario", detta notifica in realtà non è stata compiuta. Il contribuente è invece venuto a conoscenza della sentenza impugnata in modo fortuito, essendo la stessa stata pubblicata su una nota banca-dati "online", a pochi giorni dalla scadenza del termine di impugnazione. A fronte di siffatto motivo, che assume valenza pregiudiziale, rileva il Collegio come, dagli atti contenuti nel fascicolo, alla cui diretta compulsazione il medesimo è legittimato in ragione della natura processuale della censura, non risulti la relazione di notificazione dell'appello dell'Agenzia delle entrate al contribuente. Ciò - considerato che, allo stato, non è verificabile la controdeduzione dell'Agenzia di aver prodotto le copie degli avvisi di partenza e di ricevimento dell'atto notificato come allegato n. 1 al ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado, siccome le stesse non constano altresì prodotte dinanzi a questa Suprema Corte - obiettivamente impedisce di apprezzare la fondatezza o meno della censura formulata con il motivo che ne occupa, in rapporto all'accertamento che la CTR, nella sentenza impugnata, purtuttavia riferisce di aver compiuto, rilevando la rituale notificazione dell'appello, al fine di render conto della mancata costituzione del contribuente siccome comportante l'applicazione del principio di cui all'art. 346 cod. proc. civ. Ne consegue la necessità del rinvio della causa a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo dei gradi di merito, in ragione, precipuamente, della necessità di esaminare la relazione di notificazione del ricorso agenziale in appello. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione