CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 40626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21520/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso nonché la memoria in data 31 ottobre 2025; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è manifestamente infondato in quanto diretto ad una non consentita e parcellizzata rilettura degli elementi probatori, tesa a sollecitare una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (si veda p. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2