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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08378/2026

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e, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Azienda USL [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 311/2021 depositatail 15/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26560/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 8378/2026Data pubblicazione 03/04/20261.

La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con il COBASPubblico [OSCURATO:PERSONA], respinta l’eccezione di inammissibilità delgravame, ha riformato la sentenza del Tribunale di Firenze che avevarigettato l’opposizione della Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodello stesso Tribunale con cui era stata ritenuta antisindacale la condottatenuta dalla medesima Azienda, per avere convocato al tavolo delletrattative l’intera [OSCURATO:PERSONA] e non la soladelegazione trattante.2.

La Corte territoriale ha premesso che la condotta della AUSL si erainserita in un contesto di conflittualità fra le sigle sindacali sulla regolaritàdella elezione del coordinatore e del vice coordinatore della RSU, con invioda parte delle organizzazioni sindacali di comunicazioni di tenore opposto.Il Tribunale, a fondamento della ritenuta antisindacalità della condotta,aveva richiamato il principio di neutralità e di non ingerenza, che, viceversa,la Corte d’appello ha ritenuto non applicabile alla fattispecie perché la AUSLnon aveva preteso di valutare la legittimità o meno dell’elezione,inserendosi nel conflitto sorto fra le diverse organizzazioni sindacali, maaveva chiesto unicamente che la qualità dei soggetti che pretendevano dicostituire la delegazione trattante fosse documentata nelle forme previstedall’art. 7 del Regolamento sul funzionamento della RSU; in particolare, adavviso dei giudici d’appello, non era stato definito con chiarezza chi fossestato eletto come coordinatore e vice coordinatore (vale a dire comerappresentanti della RSU) per non essere stato trasmesso il verbaledell’assemblea, ripetutamente richiesto, ed essere stati inviati documentidiversi (ma privi di autenticità), nella contestazione dei risultatidell’assemblea da parte delle altre sigle sindacali.

Cosicché non eraravvisabile alcun intento antisindacale nel non convocare i rappresentanti(in particolare il coordinatore, eletto nella sigla Nursind) che sarebbero statieletti da una prima assemblea, ma semplicemente, nella situazione diincertezza, non superata, la AUSL aveva ritenuto di convocare al tavolo delleNumero registro generale 26560/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 8378/2026Data pubblicazione 03/04/2026trattative i sindacati firmatari del c.c.n.l. (fra cui, pacificamente, nonfigurava Nursind) e tutta l’assemblea della RSU.

Né tale condotta avevaviolato il principio di neutralità del datore di lavoro, in quanto la AUSL nonaveva interferito nelle vicende della RSU (poi definite con una secondaassemblea, che aveva eletto altri rappresentanti), ma aveva solo richiestodi avere elementi certi (in particolare, il verbale di assemblea, previsto dalloStatuto) per individuare i legittimi rappresentanti.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Nursind -[OSCURATO:PERSONA] di Firenze, sulla base di due motivi, illustrati damemoria, cui oppone difese la Azienda USL Toscana con controricorso, pureillustrato da memoria, mentre il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., pernon avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione permancata indicazione delle parti del provvedimento censurate e dellemodifiche richiesta.

Si censura la sentenza impugnata per aver respintol’eccezione sollevata dagli appellati con motivazione non sufficiente a dareconto delle ragioni di specificità dell’impugnazione.1.1.

Il motivo è inammissibile perché non rispetta gli oneri formali dispecificità della censura e localizzazione degli atti richiesti dall’art. 366 n. 6c.p.c. e perché, nella sostanza, mira a denunciare un vizio motivazionalerispetto ad un error in procedendo (in tal senso, Cass. Sez. 2 n. 21944 del2019, secondo cui in materia di vizi in procedendo, non è consentito allaparte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura intermini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazioneaccertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraversol’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dallaNumero registro generale 26560/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 8378/2026Data pubblicazione 03/04/2026sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sulpunto).2.

Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 28 della legge300 del 1970 e dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 8 del c.c.n.l.del comparto sanità, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ai sensi dei quali la AUSL eratenuta a convocare la delegazione trattante eletta dalla assemblea, senzapotersi intromettere nello statuto della RSU e convocare tutta l’assembleaper le trattative, violando i principi di neutralità e non ingerenza, come giàritenuto dal Tribunale.

Nella censura si assume che la RSU ha una suasoggettività giuridica e si richiama il regolamento sul suo funzionamento(nella parte in cui è prevista la rappresentanza dal coordinatore e dal vicecoordinatore e l’elezione della delegazione trattante) per concludere chel’Azienda non poteva invitare al tavolo delle trattative tutti i componentidell’assemblea.2.1.

La censura, nei termini formulati, è inammissibile perché non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non hainteso negare i principi di neutralità e non ingerenza né sostenere che ildatore di lavoro possa sindacare la legittimità dell’elezione deirappresentanti della RSU, quanto piuttosto affermare che l’Azienda potevapretendere di ricevere prova del titolo a fare parte del tavolo dicontrattazione mediante la produzione del verbale con cui si dava attodell’avvenuta elezione.

Su questo punto centrale della decisione il motivonon esprime alcuna specifica doglianza, limitandosi a riproporre la tesidisattesa dalla Corte d’appello.3.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Nulla vadisposto invece per le spese del [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 26560/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 8378/2026Data pubblicazione 03/04/20264.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Azienda USL [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 311/2021 depositatail 15/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26560/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 8378/2026Data pubblicazione 03/04/20261. La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio con il COBASPubblico [OSCURATO:PERSONA], respinta l’eccezione di inammissibilità delgravame, ha riformato la sentenza del Tribunale di Firenze che avevarigettato l’opposizione della Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodello stesso Tribunale con cui era stata ritenuta antisindacale la condottatenuta dalla medesima Azienda, per avere convocato al tavolo delletrattative l’intera [OSCURATO:PERSONA] e non la soladelegazione trattante.2. La Corte territoriale ha premesso che la condotta della AUSL si erainserita in un contesto di conflittualità fra le sigle sindacali sulla regolaritàdella elezione del coordinatore e del vice coordinatore della RSU, con invioda parte delle organizzazioni sindacali di comunicazioni di tenore opposto.Il Tribunale, a fondamento della ritenuta antisindacalità della condotta,aveva richiamato il principio di neutralità e di non ingerenza, che, viceversa,la Corte d’appello ha ritenuto non applicabile alla fattispecie perché la AUSLnon aveva preteso di valutare la legittimità o meno dell’elezione,inserendosi nel conflitto sorto fra le diverse organizzazioni sindacali, maaveva chiesto unicamente che la qualità dei soggetti che pretendevano dicostituire la delegazione trattante fosse documentata nelle forme previstedall’art. 7 del Regolamento sul funzionamento della RSU; in particolare, adavviso dei giudici d’appello, non era stato definito con chiarezza chi fossestato eletto come coordinatore e vice coordinatore (vale a dire comerappresentanti della RSU) per non essere stato trasmesso il verbaledell’assemblea, ripetutamente richiesto, ed essere stati inviati documentidiversi (ma privi di autenticità), nella contestazione dei risultatidell’assemblea da parte delle altre sigle sindacali. Cosicché non eraravvisabile alcun intento antisindacale nel non convocare i rappresentanti(in particolare il coordinatore, eletto nella sigla Nursind) che sarebbero statieletti da una prima assemblea, ma semplicemente, nella situazione diincertezza, non superata, la AUSL aveva ritenuto di convocare al tavolo delleNumero registro generale 26560/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 8378/2026Data pubblicazione 03/04/2026trattative i sindacati firmatari del c.c.n.l. (fra cui, pacificamente, nonfigurava Nursind) e tutta l’assemblea della RSU. Né tale condotta avevaviolato il principio di neutralità del datore di lavoro, in quanto la AUSL nonaveva interferito nelle vicende della RSU (poi definite con una secondaassemblea, che aveva eletto altri rappresentanti), ma aveva solo richiestodi avere elementi certi (in particolare, il verbale di assemblea, previsto dalloStatuto) per individuare i legittimi rappresentanti.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Nursind -[OSCURATO:PERSONA] di Firenze, sulla base di due motivi, illustrati damemoria, cui oppone difese la Azienda USL Toscana con controricorso, pureillustrato da memoria, mentre il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., pernon avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione permancata indicazione delle parti del provvedimento censurate e dellemodifiche richiesta. Si censura la sentenza impugnata per aver respintol’eccezione sollevata dagli appellati con motivazione non sufficiente a dareconto delle ragioni di specificità dell’impugnazione.1.1. Il motivo è inammissibile perché non rispetta gli oneri formali dispecificità della censura e localizzazione degli atti richiesti dall’art. 366 n. 6c.p.c. e perché, nella sostanza, mira a denunciare un vizio motivazionalerispetto ad un error in procedendo (in tal senso, Cass. Sez. 2 n. 21944 del2019, secondo cui in materia di vizi in procedendo, non è consentito allaparte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura intermini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazioneaccertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraversol’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dallaNumero registro generale 26560/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 8378/2026Data pubblicazione 03/04/2026sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sulpunto).2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 28 della legge300 del 1970 e dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 8 del c.c.n.l.del comparto sanità, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ai sensi dei quali la AUSL eratenuta a convocare la delegazione trattante eletta dalla assemblea, senzapotersi intromettere nello statuto della RSU e convocare tutta l’assembleaper le trattative, violando i principi di neutralità e non ingerenza, come giàritenuto dal Tribunale. Nella censura si assume che la RSU ha una suasoggettività giuridica e si richiama il regolamento sul suo funzionamento(nella parte in cui è prevista la rappresentanza dal coordinatore e dal vicecoordinatore e l’elezione della delegazione trattante) per concludere chel’Azienda non poteva invitare al tavolo delle trattative tutti i componentidell’assemblea.2.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile perché non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non hainteso negare i principi di neutralità e non ingerenza né sostenere che ildatore di lavoro possa sindacare la legittimità dell’elezione deirappresentanti della RSU, quanto piuttosto affermare che l’Azienda potevapretendere di ricevere prova del titolo a fare parte del tavolo dicontrattazione mediante la produzione del verbale con cui si dava attodell’avvenuta elezione. Su questo punto centrale della decisione il motivonon esprime alcuna specifica doglianza, limitandosi a riproporre la tesidisattesa dalla Corte d’appello.3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Nulla vadisposto invece per le spese del [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 26560/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 8378/2026Data pubblicazione 03/04/20264. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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