CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04616/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto DA l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro il 13 marzo 2017, n. 465/01/2017; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 febbraio 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro il 13 marzo 2017, n. 465/01/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]’APPELLOavviso di accertamento per ilmaggior reddito di € 197.883,04 in ordine all’anno di imposta 2006, all’esito di verifiche fiscali sugli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesim a nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza il 24 giugno 2014, n. 4137/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali; 2. l a [OSCURATO:PERSONA] ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che l’appellante non avesse dimostrato la notificazione dell’atto di appello, precludendo la verifica della tempestiva costituzione in giudizio; 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato adue motivi; 1.1. con il primo motivo , si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 156 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c od. proc. civ., nonché dell’art. 2699 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. p roc . c iv .) , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’appello era inammissibile per l’omesso deposito della ricevuta di spedizione, senza tener conto che la data di spedizione era desumibile dall’avviso di ricevimento della raccomandata postale, non essendo in tal caso necessaria la produzione della ricevuta di spedizione; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata sollevata d’ufficio dal giudice di secondo grado la questione della tardiva costituzione dell’appellante, non essendo stata proposta alcuna eccezione dall’appellato; 2. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo; 2.1 secondo l’orientamento costante di questa Corte, secondo cui, in tema contenzioso tributario, nel procedimento diappello, ai sensi dell'art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la rituale costituzione in giudizio dell’appellante, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte dell’appellato, richiede ildeposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella Segreteria della Commissione tributaria regionale adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2019, n. 31110; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25329; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2023, n. 5518); 2.2 ad ogni buon conto, è parimenti pacifico che, nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6^-5, 1 agosto 2018, n. 20407; Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26455; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, n. 28165; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6130; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n. 9403; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11339; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2022, n. 33691; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2023, n. 28028; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2023, n. 35460); 2.3 tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza”, che è stataevocata dalla Sezioni Unite d i questa Corte con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell'appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l'inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario» (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 24 ottobre 2017, n. 25237; Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre 2017, n. 25400; Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2020, n. 12467); 2.4 inoltre, nel processo tributario è inammissibile ilricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove ilricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avvisodi ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; i n difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta delricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (da ultima: Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2022, n. 31879); 2.5nella specie, posto che l’appello era stato tempestivamente proposto prima della scadenza del termine lungo di impugnazione (9 febbraio 2015), esso era stato spedito a mezzo del servizio postale il 5 febbraio 2015 e ricevuto dall’appellato il 6 febbraio 2015 (come si evince dalla trascrizione fattane in ricorso dell’elenco dei plichi raccomandati consegnati al servizio postale e dell’avviso di ricevimento, secondo il canone dell’autosufficienza); peraltro, tale documentazione era stata prodotta col deposito dell’atto di appello il 19 febbraio 2015 (come si evince dalla trascrizione fattane in ricorso dell’attestazione rilasciata dalla Segreteria della Commissione tributaria regionale di Catanzaro il 16 giugno 2017,secondo il canone dell’autosufficienza), per cui la costituzione dell’appellante era avvenuta ben prima della scadenza del termine di legge; 3. in conclusione, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa –per l’esame dell’appello nel merito - alla Commissione tributaria regionale della Calabria (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del g