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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21341/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9694-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4760/19 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla C.T.P. di Latina l'estratto di ruolo formato a proprio carico per mancato pagamento di debiti tributari; che la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 12/2018, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, SE!Z. st. di Latina, la quale, con sentenza n. 4760/19, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non risultasse dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla formazione del ruolo per cui è causa; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.

CiV., [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddil:torio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) dell'omissione di pronunzia ex art 112 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la C.T.R. rispetto ad un motivo di gravame con cui era stata eccepita la tardività del ricorso introduttivo relativo al ruolo formato sulla base dell'avviso di accertamento n.

TKF011101157/2013; Ric. 2020 n. 9694 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata, per inesistenza della motivazione, non avendo la C.T.R. preso in considerazione il motivo di appello relativo alla eccepita tardività dell'originario ricorso introduttivo del giudizio; che, a seguito di ordinanza interlocutoria del 10.2.2022, n. 4526, pende innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte la questione, conseguente all'introduzione, ad opera dell'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mod. dalla

I. n. 215 del 2021, del comma 4 -bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativa all'estensione, ai giudizi in corso, del divieto di autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, contemplato dalla richiamata normativa sopravvenuta; che si rende, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9694-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4760/19 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st. di LATINA, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla C.T.P. di Latina l'estratto di ruolo formato a proprio carico per mancato pagamento di debiti tributari; che la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 12/2018, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, SE!Z. st. di Latina, la quale, con sentenza n. 4760/19, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non risultasse dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla formazione del ruolo per cui è causa; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. CiV., [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddil:torio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) dell'omissione di pronunzia ex art 112 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la C.T.R. rispetto ad un motivo di gravame con cui era stata eccepita la tardività del ricorso introduttivo relativo al ruolo formato sulla base dell'avviso di accertamento n. TKF011101157/2013; Ric. 2020 n. 9694 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata, per inesistenza della motivazione, non avendo la C.T.R. preso in considerazione il motivo di appello relativo alla eccepita tardività dell'originario ricorso introduttivo del giudizio; che, a seguito di ordinanza interlocutoria del 10.2.2022, n. 4526, pende innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte la questione, conseguente all'introduzione, ad opera dell'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mod. dalla I. n. 215 del 2021, del comma 4 -bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativa all'estensione, ai giudizi in corso, del divieto di autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, contemplato dalla richiamata normativa sopravvenuta; che si rende, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Se
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