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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 agosto 2022

Cassazione n. 29931/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Angri avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il locale Tribunale avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari il 17 agosto 2022 e, per l'effetto, previo riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ha misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Il ruolo contestato all'indagato è quello di partecipe alla associazione di tipo camorristico promossa diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla morte di Sorrentino e, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA]„ sempre unitamente a Maiorino e Alfano.

Si contesta [OSCURATO:PERSONA] di avere fornito il suo apporto all'associazione, quale soggetto di congiunzione tra i membri liberi e quelli detenuti, in particolare fra il genero [OSCURATO:PERSONA] e gli altri membri, fungendo da messaggero di disposizioni impartite dal carcere, nonché adoperandosi per il mantenimento dei detenuti.

Il G.i.p. aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di Tagliamonte all'associazione di tipo camorristico, sottolineando che le condotte contestategli erano unicamente quelle di recapitare ai sodali i messaggi di [OSCURATO:PERSONA] dopo ili suo arresto.

Ciò non consentiva di ritenere che vi fosse una adesione al gruppo camorristico, e non invece la sola intenzione di aiutare il suo familiare.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha, invece, ravvisato nella condotta del ricorrente i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenendo sussistenti anche le esigenze cautelari, sia in considerazione della presunzione relativa di pericolosità, sia in relazione alla gravità del fatto contestato fino alla primavera del 2019.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Tagliamonte, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Vizio di motivazione per insufficienza e manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza della adesione del ricorrente all'associazione per delinquere di stampo camorristico e ai gravi indizi di colpevolezza.

Le uniche condotte, che legano Tagliamonte alla consorteria criminale del cognato [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentate dalle volte in cui il predetto parla con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], sodale di quest'ultimo, interessandosii circa la corresponsione settimanale di una quota da depositare sul libretto carcerario dello stesso Alfano.

Dunque, non si spiega come le condotte contestate a Tagliamonte possano ritenersi finalizzate ad apportare un vantaggio all'associazione criminale che viene denominata "Quelli di [OSCURATO:PERSONA]".

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame non ha evidenziato elementi sufficienti per supportare, nei termini previsti dal legislatore, il convincimento circa la sussistenza della attualità della pericolosità sociale.

Invero, le condotte contestate all'indagato risalgono al settembre 2018 e non risulta che il predetto, dopo l'ultimo episodio per il quale si procede abbia commesso ulteriori reati, né che abbia continuato ad andare ai colloqui in carcere con il cognato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il Tribunale del riesame ha illustrato, con considerazioni congrue e logiche, il contributo causale fornito dall'indagato al rafforzamento del sodalizio camorristico, così adeguandosi alla regula iuris in base alla quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02).

2.1. Sono state puntualmente richiamate le intercettazioni in carcere, nel corso delle quali l'indagato riferiva ad Alfano ciò che Galiano voleva che lo stesso sapesse ("mi hanno detto di dirti [OSCURATO:PERSONA]... tutto bene", riferendosi ovviamente alla estorsione in danno di tale società).

Viene, inoltre, viene indicata l'intercettazione che consentiva di rilevare che Alfano incaricava Tagliamonte di avvisare i sodali della necessità di prendere contatti con [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il suo gruppo aveva realizzato un furto- che, a breve, sarebbe stato scarcerato, rimarcando la possibilil:à e la convenienza di una collaborazione con tale soggetto.

Tale direttiva veniva ribadita da Alfano in altro colloquio, nel corso del quale il predetto incaricava l'indagato di portare Caput° "sul posto" (e cioè da Galiano).

I successivi esiti dell'attività di intercettazione consentivano d rilevare che, una volta uscito dal carcere nel luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, incontrava [OSCURATO:PERSONA], al quale lasciava anche cento euro, e che Tagliamonte dava seguito all'incarico affidatogli da Alfano, riferendo il suo messaggio circa la collaborazione con Caputo a [OSCURATO:PERSONA].

L'indagato, poi, nel corso di un colloquio in carcere, riferiva ad Alfano che Maiorino si era espresso positivamente "sempre che la materia fosse di loro interesse".

2.2. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, inoltre, puntualmente sottolineato la circostanza che il capo dell'organizzazione camorristica era disponibile al dialogo con Tagliamonte e addirittura parlava male con lui di Maiorinc.

Si evidenzia, poi, 3 fr la conversazione, nel corso della quale Galliano spiega a Tagliamonte come devono essere fatte le estorsioni, e cioè senza mai usare l'arroganza alla quale spesso ricorreva Maiorino.

Sempre nell'ottica di dimostrare la partecipazione dell'indagato all'associazione, l'ordinanza impugnata evidenzia che il 15 dicembre 2018 Tagliamonte aveva partecipato a una riunione con i vertici dell'associazione, e cioè Galliano e Caputo.

3. Ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia esposto, con un conferente percorso logico argomentativo, le evidenze indiziarie che dimostrano, in termini di gravità indiziaria, la adesione del ricorrente alla indicata consorteria e la funzione strategica da lui assunta per il perseguimento degli scopi del sodalizio e per il suo rafforzamento, in quanto, non solo fungeva da stabile collegamento fra il detenuto Alfano e il sodalizio.

Le censure difensive, invece, oltre che aspecifiche e quindh generiche rispetto alle evidenze esposte nell'ordinanza impugnata, si risolvono in una richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, inammissibile in questa sede.

4. Quanto alle esigenze cautelari, le critiche non hanno fondamento alcuno.

In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere. (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017 - dep. 21/04/2017, Cocciolo, Rv. 27006201).Tale principio, quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stato integrato dalla affermazione che qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha Vobbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017 - dep. 28/04/2017, Sinesi, Rv. 26995701).Nella specie, le critiche del ricorrente si presentano generiche in ordine ai rammentati principi.

In ogni caso le manifestazioni della partecipazione del ricorrente alla cosca si sono protratte sino al 2019, e, quindi, sino ad epoca recente.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Angri avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il locale Tribunale avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari il 17 agosto 2022 e, per l'effetto, previo riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ha misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Il ruolo contestato all'indagato è quello di partecipe alla associazione di tipo camorristico promossa diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla morte di Sorrentino e, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA]„ sempre unitamente a Maiorino e Alfano. Si contesta [OSCURATO:PERSONA] di avere fornito il suo apporto all'associazione, quale soggetto di congiunzione tra i membri liberi e quelli detenuti, in particolare fra il genero [OSCURATO:PERSONA] e gli altri membri, fungendo da messaggero di disposizioni impartite dal carcere, nonché adoperandosi per il mantenimento dei detenuti. Il G.i.p. aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di Tagliamonte all'associazione di tipo camorristico, sottolineando che le condotte contestategli erano unicamente quelle di recapitare ai sodali i messaggi di [OSCURATO:PERSONA] dopo ili suo arresto. Ciò non consentiva di ritenere che vi fosse una adesione al gruppo camorristico, e non invece la sola intenzione di aiutare il suo familiare. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha, invece, ravvisato nella condotta del ricorrente i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenendo sussistenti anche le esigenze cautelari, sia in considerazione della presunzione relativa di pericolosità, sia in relazione alla gravità del fatto contestato fino alla primavera del 2019. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Tagliamonte, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione per insufficienza e manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza della adesione del ricorrente all'associazione per delinquere di stampo camorristico e ai gravi indizi di colpevolezza. Le uniche condotte, che legano Tagliamonte alla consorteria criminale del cognato [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentate dalle volte in cui il predetto parla con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], sodale di quest'ultimo, interessandosii circa la corresponsione settimanale di una quota da depositare sul libretto carcerario dello stesso Alfano. Dunque, non si spiega come le condotte contestate a Tagliamonte possano ritenersi finalizzate ad apportare un vantaggio all'associazione criminale che viene denominata "Quelli di [OSCURATO:PERSONA]". 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha evidenziato elementi sufficienti per supportare, nei termini previsti dal legislatore, il convincimento circa la sussistenza della attualità della pericolosità sociale. Invero, le condotte contestate all'indagato risalgono al settembre 2018 e non risulta che il predetto, dopo l'ultimo episodio per il quale si procede abbia commesso ulteriori reati, né che abbia continuato ad andare ai colloqui in carcere con il cognato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il Tribunale del riesame ha illustrato, con considerazioni congrue e logiche, il contributo causale fornito dall'indagato al rafforzamento del sodalizio camorristico, così adeguandosi alla regula iuris in base alla quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). 2.1. Sono state puntualmente richiamate le intercettazioni in carcere, nel corso delle quali l'indagato riferiva ad Alfano ciò che Galiano voleva che lo stesso sapesse ("mi hanno detto di dirti [OSCURATO:PERSONA]... tutto bene", riferendosi ovviamente alla estorsione in danno di tale società). Viene, inoltre, viene indicata l'intercettazione che consentiva di rilevare che Alfano incaricava Tagliamonte di avvisare i sodali della necessità di prendere contatti con [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il suo gruppo aveva realizzato un furto- che, a breve, sarebbe stato scarcerato, rimarcando la possibilil:à e la convenienza di una collaborazione con tale soggetto. Tale direttiva veniva ribadita da Alfano in altro colloquio, nel corso del quale il predetto incaricava l'indagato di portare Caput° "sul posto" (e cioè da Galiano). I successivi esiti dell'attività di intercettazione consentivano d rilevare che, una volta uscito dal carcere nel luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA], effettivamente, incontrava [OSCURATO:PERSONA], al quale lasciava anche cento euro, e che Tagliamonte dava seguito all'incarico affidatogli da Alfano, riferendo il suo messaggio circa la collaborazione con Caputo a [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato, poi, nel corso di un colloquio in carcere, riferiva ad Alfano che Maiorino si era espresso positivamente "sempre che la materia fosse di loro interesse". 2.2. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, inoltre, puntualmente sottolineato la circostanza che il capo dell'organizzazione camorristica era disponibile al dialogo con Tagliamonte e addirittura parlava male con lui di Maiorinc. Si evidenzia, poi, 3 fr la conversazione, nel corso della quale Galliano spiega a Tagliamonte come devono essere fatte le estorsioni, e cioè senza mai usare l'arroganza alla quale spesso ricorreva Maiorino. Sempre nell'ottica di dimostrare la partecipazione dell'indagato all'associazione, l'ordinanza impugnata evidenzia che il 15 dicembre 2018 Tagliamonte aveva partecipato a una riunione con i vertici dell'associazione, e cioè Galliano e Caputo. 3. Ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia esposto, con un conferente percorso logico argomentativo, le evidenze indiziarie che dimostrano, in termini di gravità indiziaria, la adesione del ricorrente alla indicata consorteria e la funzione strategica da lui assunta per il perseguimento degli scopi del sodalizio e per il suo rafforzamento, in quanto, non solo fungeva da stabile collegamento fra il detenuto Alfano e il sodalizio. Le censure difensive, invece, oltre che aspecifiche e quindh generiche rispetto alle evidenze esposte nell'ordinanza impugnata, si risolvono in una richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, inammissibile in questa sede. 4. Quanto alle esigenze cautelari, le critiche non hanno fondamento alcuno. In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere. (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017 - dep. 21/04/2017, Cocciolo, Rv. 27006201).Tale principio, quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, è stato integrato dalla affermazione che qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha Vobbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017 - dep. 28/04/2017, Sinesi, Rv. 26995701).Nella specie, le critiche del ricorrente si presentano generiche in ordine ai rammentati principi. In ogni caso le manifestazioni della partecipazione del ricorrente alla cosca si sono protratte sino al 2019, e, quindi, sino ad epoca recente. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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